CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 12924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Verona di condanna in ordine a un tentativo di furto ai danni di esercizio commerciale (in Verona il 7/2/2021), con giudizio di equivalenza delle generiche con le contestate aggravanti; preso atto che, con successiva memoria, la difesa ha formulato un motivo nuovo, rilevando il difetto di querela e, quindi, l'improcedibilità del reato, alla luce della riforma di cui al d. I.vo n. 150/2022; considerato che il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva; che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata l'applicazione della recidiva congruamente giustificata dai giudici del merito (i quali hanno ritenuto il salto di qualità operato dall'imputato, in ragione del non modesto valore della refurtiva e dell'utilizzo di una borsa schermata); che detta valutazione è insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, solo genericamente dedotti, con conseguente inammissibilità del ricorso; rilevato, con riferimento al motivo nuovo, che - a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha modificato l'art. 624, c. 3, cod. pen. - il reato è oggi effettivamente procedibile a querela di parte e che, per i reati commessi anteriormente, il termine per la presentazione della stessa decorre dalla entrata in vigore della novella, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; che, tuttavia, nel caso di specie, non v'è necessità di attendere che decorrano tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022), trovando applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa t Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, di irrilevanza della questione, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, nei casi di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551), dovendosi escludere la "pendenza" del procedimento in presenza di un ricorso inammissibile (come sottolineato anche dalle Sez. U del 2016, Ricci); che, pertanto, il mutato regime di procedibilità del reato non ha rilevanza e non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con riferimento al reato per il quale si procede; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il