CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2022
Cassazione n. 35965/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DREA (C.F.: BTTDR 55C24 L424F) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59E63 L424X), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] della Valle, n. 2; -ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59T11 L424L) e Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57H09 L424K), il primo rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e quest’ultimo costituito in proprio, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale della Pineta di Ostia, n. 3; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 78/2019 (pubblicata il 12 febbraio 2019 e corretta con ordinanza depositata il 28 marzo 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20573/19 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] VENDITA rilevato che il difensore costituito per i ricorrenti (quale procuratore speciale degli stessi, per effetto del contenuto dello specifico mandato conferitogli nelle forme di cui all’art. 83 c.p.c., dal quale emerge il conferimento anche del potere di rinunciare agli atti del giudizio) ha, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., depositato telematicamente – in data 26 settembre 2022 – dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale ha rinunciato al ricorso; constatato che il difensore ritualmente costituito per i controricorrenti, munito di procura speciale contenente anche lo specifico potere di accettare rinunce, ha, con dichiarazione depositata in forma telematica (e ritualmente sottoscritta) in data 27 settembre 2022, manifestato la volontà di accettare la suddetta rinuncia operata dai ricorrenti, con compensazione integrale delle spese giudiziali; ritenuto,pertanto, che, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., con compensazione integrale delle relative spese, rilevando che da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per attestare la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso con compensazione integrale delle spese. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 13 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA]