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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 05257/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12712/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 238/2022 depositata il31/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva al Tribunale di Potenza la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di Euro 29.595,45, a titolo di corrispettivi spettanti per le vendite di taluni mezzi e di un terreno, oltre agli interessi moratori, ex D.lgs. n. 231/02.

Il giudice adito accolse la domanda, col favore delle spese.

A seguito di rituale impugnazione della soccombente, con sentenza n. 238/2022, la Corte d’appello di Potenza ha confermato l’importo della somma capitale, modificando parzialmente la decorrenza degli interessi moratori commerciali.

Il giudice di appello ha ritenuto che il Fallimento avesse adempiuto all’onere probatorio, avendo indicato il fatto costitutivo della propria pretesa, provato il titolo dal quale derivava l’obbligazione ed allegato l’inadempimento della convenuta.

Ha aggiunto che i requisiti necessari per applicare l’art. 2710 c.c. non risultavano comprovati, in quanto soltanto le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA]. apparivano regolarmente tenute, mentre quelle della società fallita erano incomplete e contraddittorie e non riportavano la corrispondente posta creditoria.

Contro la predetta decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta di tre motivi.

E’ rimasto intimato il Fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.c. in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c. per aver ritenuto la Corte di Appello un difetto di interesse in capo all’odierno ricorrente per non aver indicato i documenti che il Giudice di primo grado aveva utilizzato e che non dovevano invece essere utilizzati.

In particolare, i giudici di secondo grado avrebbero invertito l’onere della prova, affermando che sarebbe dovuta essere l’odierna parte ricorrente a dover indicare gli atti contenuti nel fascicolo di parte attrice, utilizzati dal Tribunale e che invece non avrebbero potuto essere utilizzati.

Il motivo è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa.

In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale (Sez. 2, n. 20834 del 30 giugno 2022).

E’ dunque del tutto appropriato il passo della sentenza impugnata che afferma “il rilievo formulato dal difensore, appare, in primis, inammissibile per difetto di interesse, dal momento che la doglianza espressa dal deducente, di carattere meramente formale, non precisa i motivi per cui la violazione di legge avrebbe influito sulla decisione, laddove non ha indicato quali sono stati gli atti, contenuti nel fascicolo di parte attrice, utilizzati dal Tribunale, che non avrebbero potuto essere utilizzati e che, invece, il giudice di prime cure ha utilizzato”. 2) Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 cc, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., non ritenendo la sentenza impugnata di poter individuare elementi indiziari atti a concretare prove anche a favore della ricorrente, poiché solo la DEL aveva scritture contabili regolarmente tenute, mentre quelle del Fallimento non erano disponibili.

La Corte d’appello non avrebbe considerato il c.d. principio di inscindibilità, per la quale la parte che vuole avvalersi dell’annotazione non può scinderne il contenuto.

La regola sarebbe rivolta anche al giudice, il quale non potrebbe fondare la propria decisione sul fatto sfavorevole, risultante dalle scritture senza tener conto di altre risultanze che consentano di infirmare l’efficacia probatoria dell’annotazione. 2.1) Il terzo rilievo si appunta sulla violazione dell’art. 360 n. 5, c.p.c. per aver i secondi giudici omesso di considerare sia la CTU svolta durante il procedimento che l’accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza, che sarebbero giunti alle stesse risultanze.

I predetti motivi – che attengono alla valutazione probatoria da parte della Corte d’appello e quindi possono essere scrutinati congiuntamente –sono inammissibili, per più concorrenti motivi. 3) E’ pur vero che la sentenza impugnata ha affermato: “solo quando ambedue le società hanno una regolare tenuta della contabilità, è possibile consentire alla controparte di provare la contrastante o inesistente annotazione, a sua volta producendo i propri libri contabili.

In tal caso, per assolvere all’onere di provare l’avvenuto pagamento, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto fornire elementi a sostegno della valutazione di idoneità e di attendibilità delle proprie scritture contabili”. 3.1) Tuttavia, in precedenza, la stessa sentenza impugnata aveva detto: “La relazione della Guardia di Finanza depositata in data 14.0\1,2006, oltre alle informazioni relative alla compagine sociale, ha ricostruito i rapporti intercorsi tra la fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., acquisendo la documentazione amministrativo-contabile presso il depositario delle scritture contabili della società, rag. [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, non sussistono dubbi circa l’esistenza della situazione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della società fallita, alla luce della documentazione contabile analizzata dal C.T.U. e, in particolare, in considerazione delle fatture emesse nei confronti della società fallita e di quelle ricevute dalla stessa”.

In altri termini, la sentenza impugnata ha adottato due rationes decidendi, la prima delle quali – fondata giustappunto sugli esiti della documentazione contabile e della C.T.U. – non è stata impugnata dallaricorrente.

Quando la sentenza assoggettata adimpugnazione sia fondata su diverse "rationesdecidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che taleimpugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilitàdel gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratiodecidendi" non censurata (Sez. 3, n. 13880 del 6 luglio 2020; Sez. 1, n. 18119 del 31 agosto 2020). 3.2) Con riguardo altresì alla deduzione del terzo rilievo, giova osservare che, per un verso, in tema di giudizio di cassazione, il motivo diricorso di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., deve riguardare unfatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento delfatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.(Sez. 2, n. 10525 del 31 marzo 2022; Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; Sez. 1, n. 17761 dell’8 settembre 2016).

E la Corte distrettuale ha considerato e valutato sia il verbale della Guardia di Finanza sia la C.T.U. 3.3) Per altro verso, ricorre nella specie l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez.

L, n. 24395 del 3 novembre 2020).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in carenza di attività difensiva della controricorrente.

La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12712/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 238/2022 depositata il31/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva al Tribunale di Potenza la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di Euro 29.595,45, a titolo di corrispettivi spettanti per le vendite di taluni mezzi e di un terreno, oltre agli interessi moratori, ex D.lgs. n. 231/02. Il giudice adito accolse la domanda, col favore delle spese. A seguito di rituale impugnazione della soccombente, con sentenza n. 238/2022, la Corte d’appello di Potenza ha confermato l’importo della somma capitale, modificando parzialmente la decorrenza degli interessi moratori commerciali. Il giudice di appello ha ritenuto che il Fallimento avesse adempiuto all’onere probatorio, avendo indicato il fatto costitutivo della propria pretesa, provato il titolo dal quale derivava l’obbligazione ed allegato l’inadempimento della convenuta. Ha aggiunto che i requisiti necessari per applicare l’art. 2710 c.c. non risultavano comprovati, in quanto soltanto le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA]. apparivano regolarmente tenute, mentre quelle della società fallita erano incomplete e contraddittorie e non riportavano la corrispondente posta creditoria. Contro la predetta decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta di tre motivi. E’ rimasto intimato il Fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.c. in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c. per aver ritenuto la Corte di Appello un difetto di interesse in capo all’odierno ricorrente per non aver indicato i documenti che il Giudice di primo grado aveva utilizzato e che non dovevano invece essere utilizzati. In particolare, i giudici di secondo grado avrebbero invertito l’onere della prova, affermando che sarebbe dovuta essere l’odierna parte ricorrente a dover indicare gli atti contenuti nel fascicolo di parte attrice, utilizzati dal Tribunale e che invece non avrebbero potuto essere utilizzati. Il motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale (Sez. 2, n. 20834 del 30 giugno 2022). E’ dunque del tutto appropriato il passo della sentenza impugnata che afferma “il rilievo formulato dal difensore, appare, in primis, inammissibile per difetto di interesse, dal momento che la doglianza espressa dal deducente, di carattere meramente formale, non precisa i motivi per cui la violazione di legge avrebbe influito sulla decisione, laddove non ha indicato quali sono stati gli atti, contenuti nel fascicolo di parte attrice, utilizzati dal Tribunale, che non avrebbero potuto essere utilizzati e che, invece, il giudice di prime cure ha utilizzato”. 2) Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 cc, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., non ritenendo la sentenza impugnata di poter individuare elementi indiziari atti a concretare prove anche a favore della ricorrente, poiché solo la DEL aveva scritture contabili regolarmente tenute, mentre quelle del Fallimento non erano disponibili. La Corte d’appello non avrebbe considerato il c.d. principio di inscindibilità, per la quale la parte che vuole avvalersi dell’annotazione non può scinderne il contenuto. La regola sarebbe rivolta anche al giudice, il quale non potrebbe fondare la propria decisione sul fatto sfavorevole, risultante dalle scritture senza tener conto di altre risultanze che consentano di infirmare l’efficacia probatoria dell’annotazione. 2.1) Il terzo rilievo si appunta sulla violazione dell’art. 360 n. 5, c.p.c. per aver i secondi giudici omesso di considerare sia la CTU svolta durante il procedimento che l’accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza, che sarebbero giunti alle stesse risultanze. I predetti motivi – che attengono alla valutazione probatoria da parte della Corte d’appello e quindi possono essere scrutinati congiuntamente –sono inammissibili, per più concorrenti motivi. 3) E’ pur vero che la sentenza impugnata ha affermato: “solo quando ambedue le società hanno una regolare tenuta della contabilità, è possibile consentire alla controparte di provare la contrastante o inesistente annotazione, a sua volta producendo i propri libri contabili. In tal caso, per assolvere all’onere di provare l’avvenuto pagamento, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto fornire elementi a sostegno della valutazione di idoneità e di attendibilità delle proprie scritture contabili”. 3.1) Tuttavia, in precedenza, la stessa sentenza impugnata aveva detto: “La relazione della Guardia di Finanza depositata in data 14.0\1,2006, oltre alle informazioni relative alla compagine sociale, ha ricostruito i rapporti intercorsi tra la fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., acquisendo la documentazione amministrativo-contabile presso il depositario delle scritture contabili della società, rag. [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, non sussistono dubbi circa l’esistenza della situazione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della società fallita, alla luce della documentazione contabile analizzata dal C.T.U. e, in particolare, in considerazione delle fatture emesse nei confronti della società fallita e di quelle ricevute dalla stessa”. In altri termini, la sentenza impugnata ha adottato due rationes decidendi, la prima delle quali – fondata giustappunto sugli esiti della documentazione contabile e della C.T.U. – non è stata impugnata dallaricorrente. Quando la sentenza assoggettata adimpugnazione sia fondata su diverse "rationesdecidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che taleimpugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilitàdel gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratiodecidendi" non censurata (Sez. 3, n. 13880 del 6 luglio 2020; Sez. 1, n. 18119 del 31 agosto 2020). 3.2) Con riguardo altresì alla deduzione del terzo rilievo, giova osservare che, per un verso, in tema di giudizio di cassazione, il motivo diricorso di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., deve riguardare unfatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento delfatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.(Sez. 2, n. 10525 del 31 marzo 2022; Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; Sez. 1, n. 17761 dell’8 settembre 2016). E la Corte distrettuale ha considerato e valutato sia il verbale della Guardia di Finanza sia la C.T.U. 3.3) Per altro verso, ricorre nella specie l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez. L, n. 24395 del 3 novembre 2020). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in carenza di attività difensiva della controricorrente. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore import
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