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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16795/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la Sentenza del 09/06/2021 del G.U.P. del TRIBUNALE DI TERNIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla interdizione dai pubblici uffici inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e con rinvio per nuovo esame limitatamente alla disposta confisca nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi. all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 611, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorro avverso la sentenza del 09/06/2021 del G.u.p. del Tribunale di Terni pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen.

Deducono:

1.1. [OSCURATO:PERSONA].

1.1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 28, 29, 37 e 317-bis, cod.pen.Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è stata inflitta in violazione di legge.

A tal proposito osserva che -a fronte di una pena patteggiata nella misura di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa- il G.u.p. ha erroneamente disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, mentre andava disposta per la durata della pena.

1.1.2. Violazione di legge per la mancata indicazione della misura della pena inflitta in relazione al reato ostativo.

Il ricorrente sostiene che dalla lettura dell'iter seguito dal giudice per determinare la pena non è possibile evincere la misura riferibile all'estorsione contestata al capo al capo A).

1.2. [OSCURATO:PERSONA].

1.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 28, 29, 37 e 317-bis, cod.pen.

Il primo motivo di ricorso è identico al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e a quello si rimanda, con la precisazione che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.

1.2.2. Erronea applicazione della legge processuale, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 533, comma 2, cod.proc.pen. e 444, comma 2, cod.proc.pen.

Anche in questo caso il motivo è identico al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e a quello Ai' rimanda.

1.2.3. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla confisca.

Il ricorrente si duole della indeterminatezza della confisca, disposta dal giudice indistintamente su tutti i beni in sequestro, senza distinguere tra quelli costituenti tracce del reato (quali un tirapugni e un coltello) e quelli sequestrati nel corso della perquisizione domiciliare, privi di attinenza con l'attività delittuosa (un telefonino, due paia di scarpe, un'asta metallica -che si assume essere il tubo di un'aspirapolvere- e quattro bottiglie di birra). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

A tal riguardo va anzitutto ribadito che «è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative», (Sez.

U - , Sentenza n. 21369 del 26/09/2019 Cc., dep. 17/07/2020, Melzani, Rv. 279349 - 01).

Ciò premesso, va rilevato come la sanzione accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici per la durata di cinque anni sia stata irrogata in violazione dell'art.29, cod.pen., che la prevede soltanto nelle ipotesi in cui sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.

Nel caso in esame la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] è inferiore a quella minima stabilita dall'art. 29, cod.pen, visto che la pena patteggiata è pari ad anni due e mesi dieci dì reclusione.

La sanzione, perciò, è stata irrogata in violazione di legge e la sentenza va annullata sul punto.

L'annullamento va disposto senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, dovendosi solamente eliminare la sanzione accessoria illegittimamente disposta.

2. Si è già detto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è identico a quello appena esaminato.

Per esso si deve tuttavia pervenire a un esito di inammissibilità per manifesta infondatezza perché a [OSCURATO:PERSONA] è stata inflitta la pena della reclusione pari a tre anni, ossia di durata "non inferiore" a tre anni.

Da ciò discende che il G.u.p. ha correttamente disposto anche la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

3. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile perché manifestamente infondato e perché riguarda questioni non deducibili con il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.

3.1. La manifesta infondatezza discende dal fatto che -diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti- il Giudice, ratificando l'accordo raggiunto dalle parti, ha esattamente individuato la pena inflitta per il reato più grave, per come emerge dalla stessa esposizione del motivo di ricorso.

3.2. A ciò deve aggiungersi che l'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

La questione dedotta non rientra in nessuna di tali ipotesi, con la sua conseguente inammissibilità.

4. Il terzo motivo di ricorso -con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'omessa motivazione sulla confisca- è fondato.

Anche in questo caso va premesso che «in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.», (Sez. 3 - , Sentenza n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862 - 01). [OSCURATO:PERSONA], in effetti, ha disposto la confisca di tutti i beni in sequestro, senza distinzione alcuna, omettendo ogni giustificazione circa i motivi -fattuali e giuridici- posti a fondamento della misura ablativa disposta in relazione al telefonino, alle scarpe, all'asta metallica e alle quattro bottiglie di birra.

Viene così a configurarsi il vizio di omessa motivazione, da cui discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Terni per nuovo esame sul punto.

Non è in contestazione, invece, la legittimità della confisca del coltello e del tirapugni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena accessoria che elimina; annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizione relativa alla confisca, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Terni.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la Sentenza del 09/06/2021 del G.U.P. del TRIBUNALE DI TERNIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla interdizione dai pubblici uffici inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e con rinvio per nuovo esame limitatamente alla disposta confisca nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi. all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 611, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorro avverso la sentenza del 09/06/2021 del G.u.p. del Tribunale di Terni pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 28, 29, 37 e 317-bis, cod.pen.Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è stata inflitta in violazione di legge. A tal proposito osserva che -a fronte di una pena patteggiata nella misura di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa- il G.u.p. ha erroneamente disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, mentre andava disposta per la durata della pena. 1.1.2. Violazione di legge per la mancata indicazione della misura della pena inflitta in relazione al reato ostativo. Il ricorrente sostiene che dalla lettura dell'iter seguito dal giudice per determinare la pena non è possibile evincere la misura riferibile all'estorsione contestata al capo al capo A). 1.2. [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 28, 29, 37 e 317-bis, cod.pen. Il primo motivo di ricorso è identico al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e a quello si rimanda, con la precisazione che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.800,00 di multa. 1.2.2. Erronea applicazione della legge processuale, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 533, comma 2, cod.proc.pen. e 444, comma 2, cod.proc.pen. Anche in questo caso il motivo è identico al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e a quello Ai' rimanda. 1.2.3. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla confisca. Il ricorrente si duole della indeterminatezza della confisca, disposta dal giudice indistintamente su tutti i beni in sequestro, senza distinguere tra quelli costituenti tracce del reato (quali un tirapugni e un coltello) e quelli sequestrati nel corso della perquisizione domiciliare, privi di attinenza con l'attività delittuosa (un telefonino, due paia di scarpe, un'asta metallica -che si assume essere il tubo di un'aspirapolvere- e quattro bottiglie di birra). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. A tal riguardo va anzitutto ribadito che «è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative», (Sez. U - , Sentenza n. 21369 del 26/09/2019 Cc., dep. 17/07/2020, Melzani, Rv. 279349 - 01). Ciò premesso, va rilevato come la sanzione accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici per la durata di cinque anni sia stata irrogata in violazione dell'art.29, cod.pen., che la prevede soltanto nelle ipotesi in cui sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni. Nel caso in esame la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] è inferiore a quella minima stabilita dall'art. 29, cod.pen, visto che la pena patteggiata è pari ad anni due e mesi dieci dì reclusione. La sanzione, perciò, è stata irrogata in violazione di legge e la sentenza va annullata sul punto. L'annullamento va disposto senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, dovendosi solamente eliminare la sanzione accessoria illegittimamente disposta. 2. Si è già detto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è identico a quello appena esaminato. Per esso si deve tuttavia pervenire a un esito di inammissibilità per manifesta infondatezza perché a [OSCURATO:PERSONA] è stata inflitta la pena della reclusione pari a tre anni, ossia di durata "non inferiore" a tre anni. Da ciò discende che il G.u.p. ha correttamente disposto anche la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. 3. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile perché manifestamente infondato e perché riguarda questioni non deducibili con il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. 3.1. La manifesta infondatezza discende dal fatto che -diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti- il Giudice, ratificando l'accordo raggiunto dalle parti, ha esattamente individuato la pena inflitta per il reato più grave, per come emerge dalla stessa esposizione del motivo di ricorso. 3.2. A ciò deve aggiungersi che l'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". La questione dedotta non rientra in nessuna di tali ipotesi, con la sua conseguente inammissibilità. 4. Il terzo motivo di ricorso -con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'omessa motivazione sulla confisca- è fondato. Anche in questo caso va premesso che «in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.», (Sez. 3 - , Sentenza n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862 - 01). [OSCURATO:PERSONA], in effetti, ha disposto la confisca di tutti i beni in sequestro, senza distinzione alcuna, omettendo ogni giustificazione circa i motivi -fattuali e giuridici- posti a fondamento della misura ablativa disposta in relazione al telefonino, alle scarpe, all'asta metallica e alle quattro bottiglie di birra. Viene così a configurarsi il vizio di omessa motivazione, da cui discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Terni per nuovo esame sul punto. Non è in contestazione, invece, la legittimità della confisca del coltello e del tirapugni. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena accessoria che elimina; annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizione relativa alla confisca, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Terni. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere e