CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 28526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 26.05.2021, la Corte di appello Genova confermava la sentenza pronunciata in data 15.05.2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei contestati reati di cui all' art., 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 (cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina) e lo aveva condannato alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 2.200,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando due motivi: con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto doglianze non consentite in sede di legittimità, trattandosi di doglianza non proposta con i motivi di appello. Ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod.proc:.pen., le questioni non dedotte in grado di appello sono proponibili e valutabili dalla Cassazione solo se rientrano nel novero di quelle rilevabili di ufficio, in ogni stato e grado del processo, oppure se non sono state dedotte prima per impossibilità oggettiva. E quella qui in esame non rientra in alcuna delle dette categorie. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena, valutando le modalità della condotta e giustificando l'aumento per la contestata recidiva. L'entità del trattamento sanzionatorio è, quindi, giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, insindacabile in cassazione. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle amm