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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09085/2026

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io Garavoglia ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 3962/2023Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 9085/2026Data pubblicazione 10/04/2026– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente–avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II° grado delPiemonte n. 1029/2/22 depositata in data 14 novembre 2022 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.1029/2/22 veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso lasentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 1138/5/2021con la quale era stato rigettato il ricorso della contribuente contro l’avvisodi accertamento notificato dell’Agenzia delle entrate con il quale venivanoriprese a tassazione imposte II.DD. e Iva per l’anno 2014.2.

A seguito di indagini penali e sulla base di processo verbale diconstatazione le cui risultanze venivano recepite nell’avviso di accertamentooggetto di giudizio, secondo cui la contribuente aveva emesso fatture peroperazioni soggettivamente inesistenti nei confronti della società elveticaMethalux Trading SAGL, aventi come oggetto la cessione di rottami di ramemisto, e aveva registrato fatture per operazioni soggettivamente inesistentiemesse da [OSCURATO:SOCIETA]. per il suddetto periodo di imposta, aventicome oggetto l’acquisto di anodi di rame blister, questi ultimi rivenduti dallacontribuente ad una multinazionale estera (Aurubis AG).Numero registro generale 3962/2023Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 9085/2026Data pubblicazione 10/04/20263.

Il giudice di primo grado accertava l’inesistenza soggettiva delleoperazioni in contestazione ed escludeva che la ricorrente avesse fornitoprova contraria.

Rigettava anche la richiesta di annullamento delle sanzioni,anche parziale, escludendo che il contribuente avesse dimostrato la propriabuona fede.

La sentenza veniva nel merito confermata dal giudice disecondo grado.4.

Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso.Il 3.9.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-biscod. proc. civ., opposta dal ricorrente con istanza di decisione del giudiziodel 3.10.2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti controversi e decisiviper il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.

Si sostiene che il giudiceavrebbe omesso di esaminare elementi fattuali decisivi per il giudizio, inparticolare la circostanza che la ricorrente, per le annualità accertate,avesse venduto alla METHALUX quantitativi di rottami di rame inferioririspetto ai quantitativi di rame blister venduti dalla M.I. alla contribuente.Tale circostanza, ad avviso della ricorrente, se fosse stata esaminatasarebbe stata di per sé idonea a sconfessare la tesi propugnata dall’Ufficiodella soggettiva inesistenza delle operazioni contestate.2.

Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e diinfondatezza.2.1.

Il motivo è innanzitutto inammissibile per doppia conforme conriferimento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce deldoppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo siaNumero registro generale 3962/2023Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 9085/2026Data pubblicazione 10/04/2026secondo grado.

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., giàprevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dald.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento deirichiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quintodell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazioneper il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti.Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell’appello sono state tra loro diverse.

Al contrario, a differenza di quantosostenuto in ricorso, gli specifici indici apprezzati dal giudice quanto allasoggettiva inesistenza delle operazioni contestate non evidenziano alcunmutamento della ratio decidendi, tanto che la sentenza impugnata expressisverbis dichiara di aderire a quella di primo grado: «[OSCURATO:PERSONA],analizzati gli atti a propria disposizione, è concorde con quanto disposto neldecisum di prime cure».2.2.

Inoltre, sotto un ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità, ilmotivo difetta anche di specificità e localizzazione facendo riferimento asoggetti e dati senza render conto da dove emergano riproducendo larelativa fonte.2.3.

Ancora, la doglianza è inammissibile pure perché non deduce alcunfatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame, lamentando, in realtà, lamera omessa condivisione della prospettazione difensiva.2.4.

Infine, palese è in ogni caso l’infondatezza del motivo, poiché lapossibile linea di attività lecita di [OSCURATO:SOCIETA] non esclude affatto l’illiceitàdella sua partecipazione, in termini quantomeno di conoscibilità, alla frodecarosello contestata.

Né, del resto, è allegato e dimostrato che le operazioniNumero registro generale 3962/2023Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 9085/2026Data pubblicazione 10/04/2026documentate nelle fatture controverse afferiscono al presunto segmentolecito di attività di [OSCURATO:SOCIETA].3.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., non essendosi il giudice in alcun modopronunciato sulla domanda, avanzata in via subordinata, riguardante leirrogazioni sanzionatorie comminate dall’Ufficio.4.

Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.4.1.

La censura è inammissibile in quanto nel giudizio di legittimità ladeduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc.civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di unadomanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze sianopuntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini enon genericamente o per riassunto del relativo contenuto.

Servel'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienzanei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica,innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, delladecisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto viziorilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fattoprocessuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali inquanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, ilricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonomaricerca, ma solo alla verifica degli stessi (v.

Cass. n. 28072 del 2021 egiurisprudenza ivi citata), tutte condizioni nel caso in esame carenti.4.2.

Il motivo è poi anche infondato in quanto il giudice d’appello comunqueprende posizione sulla questione laddove nell’incipit della parte motiva insenso stretto afferma che «è concorde con il decisum di prime cure» eNumero registro generale 3962/2023Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 9085/2026Data pubblicazione 10/04/2026dunque, implicitamente, respinge il gravame anche con riferimento allaquestione oggetto del mezzo di impugnazione in disamina.5.

In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ..L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze insede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi dicondotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc. civ.codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistemaprocessuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovipoi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilitàaggravata (v.

Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche perquanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte,al pagamento della somma determinata di euro 11.000, oltre al pagamentodell’ulteriore somma di euro 5.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 3962/2023Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 9085/2026Data pubblicazione 10/04/2026rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in euro 22.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.condanna altresì la ricorrente al pagamento della somma di euro 11.000 infavore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 5.000 a favoredella Cassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io Garavoglia ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 3962/2023Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 9085/2026Data pubblicazione 10/04/2026– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente–avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II° grado delPiemonte n. 1029/2/22 depositata in data 14 novembre 2022 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.1029/2/22 veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso lasentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 1138/5/2021con la quale era stato rigettato il ricorso della contribuente contro l’avvisodi accertamento notificato dell’Agenzia delle entrate con il quale venivanoriprese a tassazione imposte II.DD. e Iva per l’anno 2014.2. A seguito di indagini penali e sulla base di processo verbale diconstatazione le cui risultanze venivano recepite nell’avviso di accertamentooggetto di giudizio, secondo cui la contribuente aveva emesso fatture peroperazioni soggettivamente inesistenti nei confronti della società elveticaMethalux Trading SAGL, aventi come oggetto la cessione di rottami di ramemisto, e aveva registrato fatture per operazioni soggettivamente inesistentiemesse da [OSCURATO:SOCIETA]. per il suddetto periodo di imposta, aventicome oggetto l’acquisto di anodi di rame blister, questi ultimi rivenduti dallacontribuente ad una multinazionale estera (Aurubis AG).Numero registro generale 3962/2023Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 9085/2026Data pubblicazione 10/04/20263. Il giudice di primo grado accertava l’inesistenza soggettiva delleoperazioni in contestazione ed escludeva che la ricorrente avesse fornitoprova contraria. Rigettava anche la richiesta di annullamento delle sanzioni,anche parziale, escludendo che il contribuente avesse dimostrato la propriabuona fede. La sentenza veniva nel merito confermata dal giudice disecondo grado.4. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso.Il 3.9.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-biscod. proc. civ., opposta dal ricorrente con istanza di decisione del giudiziodel 3.10.2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti controversi e decisiviper il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. Si sostiene che il giudiceavrebbe omesso di esaminare elementi fattuali decisivi per il giudizio, inparticolare la circostanza che la ricorrente, per le annualità accertate,avesse venduto alla METHALUX quantitativi di rottami di rame inferioririspetto ai quantitativi di rame blister venduti dalla M.I. alla contribuente.Tale circostanza, ad avviso della ricorrente, se fosse stata esaminatasarebbe stata di per sé idonea a sconfessare la tesi propugnata dall’Ufficiodella soggettiva inesistenza delle operazioni contestate.2. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e diinfondatezza.2.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile per doppia conforme conriferimento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce deldoppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo siaNumero registro generale 3962/2023Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 9085/2026Data pubblicazione 10/04/2026secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., giàprevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dald.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento deirichiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quintodell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazioneper il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti.Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell’appello sono state tra loro diverse. Al contrario, a differenza di quantosostenuto in ricorso, gli specifici indici apprezzati dal giudice quanto allasoggettiva inesistenza delle operazioni contestate non evidenziano alcunmutamento della ratio decidendi, tanto che la sentenza impugnata expressisverbis dichiara di aderire a quella di primo grado: «[OSCURATO:PERSONA],analizzati gli atti a propria disposizione, è concorde con quanto disposto neldecisum di prime cure».2.2. Inoltre, sotto un ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità, ilmotivo difetta anche di specificità e localizzazione facendo riferimento asoggetti e dati senza render conto da dove emergano riproducendo larelativa fonte.2.3. Ancora, la doglianza è inammissibile pure perché non deduce alcunfatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame, lamentando, in realtà, lamera omessa condivisione della prospettazione difensiva.2.4. Infine, palese è in ogni caso l’infondatezza del motivo, poiché lapossibile linea di attività lecita di [OSCURATO:SOCIETA] non esclude affatto l’illiceitàdella sua partecipazione, in termini quantomeno di conoscibilità, alla frodecarosello contestata. Né, del resto, è allegato e dimostrato che le operazioniNumero registro generale 3962/2023Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 9085/2026Data pubblicazione 10/04/2026documentate nelle fatture controverse afferiscono al presunto segmentolecito di attività di [OSCURATO:SOCIETA].3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., non essendosi il giudice in alcun modopronunciato sulla domanda, avanzata in via subordinata, riguardante leirrogazioni sanzionatorie comminate dall’Ufficio.4. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.4.1. La censura è inammissibile in quanto nel giudizio di legittimità ladeduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc.civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di unadomanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze sianopuntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini enon genericamente o per riassunto del relativo contenuto. Servel'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienzanei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica,innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, delladecisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto viziorilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fattoprocessuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali inquanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, ilricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonomaricerca, ma solo alla verifica degli stessi (v. Cass. n. 28072 del 2021 egiurisprudenza ivi citata), tutte condizioni nel caso in esame carenti.4.2. Il motivo è poi anche infondato in quanto il giudice d’appello comunqueprende posizione sulla questione laddove nell’incipit della parte motiva insenso stretto afferma che «è concorde con il decisum di prime cure» eNumero registro generale 3962/2023Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 9085/2026Data pubblicazione 10/04/2026dunque, implicitamente, respinge il gravame anche con riferimento allaquestione oggetto del mezzo di impugnazione in disamina.5. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ..L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze insede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi dicondotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc. civ.codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistemaprocessuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovipoi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilitàaggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche perquanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte,al pagamento della somma determinata di euro 11.000, oltre al pagamentodell’ulteriore somma di euro 5.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 3962/2023Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 9085/2026Data pubblicazione 10/04/2026rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in euro 22.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.condanna altresì la ricorrente al pagamento della somma di euro 11.000 infavore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 5.000 a favoredella Cassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09085/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris