CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13349/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’indirizzodi posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ePOSTE [OSCURATO:SOCIETA].-intimate-avverso l’ordinanza di questa CORTE DI CASSAZIONE n. 23001/2025depositata il 10/08/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22906/2025Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 13349/2026Data pubblicazione 08/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio lo Studio VenturaAssociati chiedendo che, accertata la responsabilità professionale dellostesso, fosse condannato al risarcimento dei danni. Al riguardodeduceva di aver incaricato lo Studio convenuto della redazione delladocumentazione (business plan e relazione tecnica) necessaria per lapartecipazione al bando regionale OCM Vino - [OSCURATO:PERSONA](Campagna 2012-2013); che la sua azienda era stata ammessa nellagraduatoria provvisoria, ma successivamente era stata esclusa dallagraduatoria definitiva con motivazione formale riferita alla nonesaustività e incoerenza della relazione tecnica, nonché al riferimentoa un comparto produttivo diverso da quello vitivinicolo; che lasuccessiva istruttoria amministrativa aveva chiarito che la relazionetecnica era frutto di un “copia-incolla” riferito al compartoortofrutticolo.Il Tribunale di Ragusa accertava la responsabilità professionaledello [OSCURATO:PERSONA], ma riteneva non provata, nei termini richiestidall’attore, la perdita certa del finanziamento pubblico, liquidando invia equitativa un danno limitato (€ 29.000), ancorato alle spesesostenute o verosimilmente sostenibili prima dell’esclusione definitiva.La Corte d’appello di Catania confermava la responsabilitàprofessionale; escludeva la risarcibilità del danno parametrato all’interocontributo pubblico richiesto (€ 326.824,50); applicava l’art. 1227 c.c.,ritenendo che le spese sostenute dopo la comunicazione dell’esclusionenon fossero causalmente riconducibili all’inadempimento delprofessionista; rideterminava il risarcimento in € 1.180,15, pari al 50%delle spese sostenute fino alla data dell’esclusione.2. A seguito di ricorso questa Corte con ordinanza n. 23001/2025- dopo aver respinto tutti i primi cinque motivi di ricorso per cassazione(che investivano questioni di carattere procedurali) - ha rigettato ancheil sesto motivo, relativo alla denunciata violazione degli artt. 1176,1218 e 1227 c.c., ritenendo che il dispositivo della sentenza d’appelloNumero registro generale 22906/2025Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 13349/2026Data pubblicazione 08/05/2026fosse comunque “conforme a diritto”; e, sul presupposto chel’argomentazione della Corte territoriale dovesse essere ricondotta alsecondo comma dell’art. 1227 c.c. (danni evitabili), ha proceduto acorrezione della motivazione ex art. 384, ult. comma, c.p.c., inparticolare affermando che “i danni rappresentati dai costi sopportatidall’odierno ricorrente dopo aver appreso dell’esito negativo delladomanda non sono risarcibili”.3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per revocazioneAntonino [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il qualededuce un errore di fatto percettivo, consistente nel fatto che la corteavrebbe erroneamente supposto che la domanda risarcitoria aveva adoggetto le spese sostenute dopo l’esclusione, mentre, secondo gli attidi causa (atto introduttivo, appello, ricorso per cassazione), il petitumriguardava esclusivamente il danno da mancata percezione delcontributo pubblico, già definitivamente perso al momentodell’esclusione dalla graduatoria. In sintesi, secondo il ricorrente,l’ordinanza avrebbe confuso danno-evento (perdita del finanziamento)con danno-conseguenza (spese successive); l’applicazione dell’art.1227, comma 2, c.c. sarebbe stata fatta su una voce di danno maidomandata; l’errore sarebbe stato decisivo, perché ha fondato il rigettodel sesto motivo di ricorso.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla data di decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il ricorso è inammissibile.2. Va premesso un integrale richiamo a Cass. Sez. U. n.20013/2024 (ove ulteriori e compiuti riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 12283/2004; n. 3652/2006; n. 10637/2007; n. 5075/2008;Numero registro generale 22906/2025Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 13349/2026Data pubblicazione 08/05/2026n. 22171/2010; n. 27094/2011; n. 4456/2015; nn. 24355 e26643/2018, n. 29634/2019; n. 35879/2022) quanto ai presupposti eai principi generali in tema di revocazione di provvedimenti della Cortedi cassazione.In sintesi, con specifico riferimento alle decisioni (sentenze oordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art.391-bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza dilegittimità, e vanno qui ribadite, le affermazioni secondo cui l’errorerilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4:a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbiaindotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto,la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa,sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituitoterreno di discussione tra le parti;b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e dellaimmediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioniinduttive o di particolari indagini ermeneutiche;d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra lapercezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nessocausale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato,la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso;e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione eincidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore cheinficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve esserefatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa.3. Orbene, l’errore dedotto da parte ricorrente non integra unerrore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., ma sirisolve in una censura che investe il ragionamento valutativo equalificatorio svolto da questa Corte nell’esame del motivo di ricorsoNumero registro generale 22906/2025Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 13349/2026Data pubblicazione 08/05/2026per cassazione, per di più su questione sulla quale le parti avevano, inogni caso, dibattuto nei gradi precedenti e, in ogni caso, proprio nelgiudizio di legittimità concluso col provvedimento qui gravato.In particolare, la prospettata “svista” non attiene allasupposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto storicoincontestato e incontrovertibilmente risultante dagli atti, bensì allaqualificazione giuridica del danno dedotto e alla selezione delladisciplina applicabile (art. 1227, commi 1 e 2, c.c.).La Corte, nel rigettare il sesto motivo di ricorso per cassazione,non ha affermato che il ricorrente avesse formalmente richiesto ilrimborso delle spese sostenute dopo l’esclusione, ma ha ricondotto laratio decidendi della sentenza di appello alla regola secondo cui nonsono risarcibili i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usandol’ordinaria diligenza, procedendo - nei limiti consentiti - a correzionedella motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.Tale operazione presuppone una valutazione giuridica del nessocausale e del perimetro del danno risarcibile, che, anche se noncondivisa dalla parte, non è suscettibile del benché minimo sindacatoin sede di revocazione, non traducendosi in una falsa percezione delcontenuto degli atti, ma soltanto in una diversa lettura della lororilevanza giuridica.In definitiva, il ricorso tende a sollecitare una nuova valutazionedella correttezza giuridica della decisione, ma tale obiettivo è estraneoalla funzione della revocazione, che non può essere utilizzata comemezzo di ulteriore impugnazione.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.4. All’inammissibilità del ricorso non consegue la condanna diparte ricorrente alla rifusione delle spese non avendo nessuna delleparti intimate svolta attività difensiva, ma consegue la declaratoriadella sussistenza dei presupposti processuali per il pagamentoNumero registro generale 22906/2025Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 13349/2026Data pubblicazione 08/05/2026dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto(Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e, ai sensi dell’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, ad opera di partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a normadel comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente