Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45035/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 22 febbraio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord, in data 8 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt.628 cod. pen. e 1, 2 e 4

I. 895/1967, nonché 4

I. 110/1975.

I ricorrenti, dopo la presentazione dei ricorsi hanno fatto pervenire motivi aggiunti rispettivamente in data 17 ottobre 2022 lo Zimbetti e in data 31 ottobre 2022 lo Spinelli: l'inammissibilità dei motivi dei ricorsi principali si estende, di riflesso, a quelli aggiunti.

Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dello Zinnbetti, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto i richiami all'estrema gravità dei fatti e all'assenza di una effettiva resipiscenza da parte del prevenuto, consegnano una motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); Considerato che anche la seconda doglianza dedotta nell'interesse dello Zimbetti, e l'unico motivo di ricorso dello Spinelli, che censurano la decisione di secondo grado per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato agli imputati, ed in particolare agli aumenti stabiliti per la continuazione, risultano manifestamente infondati, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo il secondo giudice compiutamente giustificato il quantum di aumento per la continuazione in ragione della significativa gravità degli episodi criminosi; Osservato, in ogni caso, che la giurisprudenza, peraltro citata dalla difesa dello Zambetti, ha evidenziato come l'obbligo di motivazione per i reati satellite si riduce se è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato (così, Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 22 febbraio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord, in data 8 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt.628 cod. pen. e 1, 2 e 4 I. 895/1967, nonché 4 I. 110/1975. I ricorrenti, dopo la presentazione dei ricorsi hanno fatto pervenire motivi aggiunti rispettivamente in data 17 ottobre 2022 lo Zimbetti e in data 31 ottobre 2022 lo Spinelli: l'inammissibilità dei motivi dei ricorsi principali si estende, di riflesso, a quelli aggiunti. Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dello Zinnbetti, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto i richiami all'estrema gravità dei fatti e all'assenza di una effettiva resipiscenza da parte del prevenuto, consegnano una motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); Considerato che anche la seconda doglianza dedotta nell'interesse dello Zimbetti, e l'unico motivo di ricorso dello Spinelli, che censurano la decisione di secondo grado per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato agli imputati, ed in particolare agli aumenti stabiliti per la continuazione, risultano manifestamente infondati, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo il secondo giudice compiutamente giustificato il quantum di aumento per la continuazione in ragione della significativa gravità degli episodi criminosi; Osservato, in ogni caso, che la giurisprudenza, peraltro citata dalla difesa dello Zambetti, ha evidenziato come l'obbligo di motivazione per i reati satellite si riduce se è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato (così, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45035/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris