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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 08954/2022

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2090/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna n. 3526/4/17, pronunciata il 21 settembre 2017 e depositata il 2 dicembre 2017, con riferimento all'atto impositivo n.

THF01D803036 per l'anno d'imposta 2007 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente in allegato all'istanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 10 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] delegato (;..r....n e, _ 5 • f •' DEPOSITATO N C8AtN4ACRELZA Oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2090/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna n. 3526/4/17, pronunciata il 21 settembre 2017 e depositata il 2 dicembre 2017, con riferimento all'atto impositivo n. THF01D803036 per l'anno d'imposta 2007 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente in allegato all'istanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 10 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] delegato (;..r....n e, _ 5 • f •' DEPOSITATO N C8AtN4ACRELZA Oggi,
Decreto Cassazione n. 08954/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris