CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 03459/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1438-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 20 (TEL/[OSCURATO:TELEFONO] 06.32501127), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1438/2020 Numero sezionale 10211/2021 Numero di raccolta generale 3459/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 avverso la sentenza n. 450/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta all’accertamento negativo del credito [OSCURATO:PERSONA], per indebite prestazioni previdenziali erogate nell’anno 2012, oggetto di un verbale ispettivo; 2. per quanto di rilievo in questa sede, la Corte di appello ha escluso la sussistenza di rapporti di piccola colonia, tra la ricorrente, quale concessionaria, e il concedente [OSCURATO:PERSONA], che costituivano il presupposto delle prestazioni previdenziali, recuperate dall’[OSCURATO:PERSONA]; 3. ha chiesto la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi; 4. ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA], con controricorso; 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti - unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale- ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr.4 cod.proc.civ.- è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2908 e 2909 cod.civ. nonché degli artt. 112, 324 e 437 cod.proc.civ.; 7. parte ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che, tra le stesse parti, era intervenuta altra pronuncia, passata in cosa giudicata in corso di causa, che aveva riconosciuto, invece, la sussistenza di rapporti di piccola colonia negli anni 2013 e 2014 e, conseguentemente, per avere omesso di pronunciarsi Ric. 2020 n. 01438 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1438/2020 Numero sezionale 10211/2021 Numero di raccolta generale 3459/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 sull’annullamento del verbale ispettivo in forza di tale giudicato preesistente; 8. il motivo è inammissibile per difetto di specificità; 9. la violazione del principio del ne bis in idem, argomentata con riferimento alla sentenza nr. 1630 del 2017 del Tribunale di Salerno, è sviluppata in violazione degli oneri di deduzione imposti dall’art. 366 cod.proc.civ.; 10. la giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, Cass.nr. 20924 del 2019), infatti, è consolidata nell’affermare che, anche qualora vengano dedotti errores in procedendo, come quelli qui prospettati, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (per tutte, Cass.. sez.un., nr. 8077 del 2012); 11. dal riportato principio di diritto discende che, per lo scrutinio concernente l’omessa pronuncia sul giudicato (id est: per la verifica di «decisività» della censura afferente l’omessa pronuncia sul giudicato) la parte ricorrente avrebbe dovuto, non solo depositare, ma anche riprodurre in ricorso, almeno nelle parti salienti, i passaggi motivazionali fondanti le censure (in argomento, per tutte, v. Cass.nr. 21560 del 2011), tanto più che la precedente pronuncia, benché relativa alle stesse parti, si riferisce ad anni diversi da quello per cui è giudizio. Tale onere non è stato, nella specie, soddisfatto; 12. con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli art. 112 e 132 cod.proc.civ., per avere la sentenza impugnata disatteso l'eccezione di nullità del verbale ispettivo perché ritenuta proposta per la prima volta in grado di appello, mentre la relativa eccezione era stata già sollevata con il ricorso di primo grado; 13. con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in particolare degli artt. 132, comma 4, 329 e 416, comma 3, cod. Ric. 2020 n. 01438 sez. ML - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1438/2020 Numero sezionale 10211/2021 Numero di raccolta generale 3459/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 proc.civ.; dell'art. 33 della legge nr. 183 del 2010; dell’art. 13 del d.Lgs. nr. 124 del 2004; dell’art. 5 della legge nr. 2248 del 1865 All. E dell’art. 7, comma 2, lett. d) D.L. nr. 70 del 2011; dell’art. 12, comma 2, della legge nr. 212 del 2000, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la ricorrente avesse dato luogo ad un giudizio di tipo impugnatorio di un atto amministrativo. Secondo la ricorrente, oggetto del giudizio non era la regolarità formale, in sé, del verbale ispettivo ma l’incidenza della carenza formale sul diritto di difesa e al contraddittorio; 14. i motivi secondo e terzo, per la loro stretta connessione, vanno congiuntamente esaminati e disattesi; 15. osserva, in primo luogo, il Collegio come la Corte di appello nel giudicare tardiva l’eccezione di nullità del verbale, svolta solo in grado di appello, abbia, con altra e assorbente ratio decidendi (come reso evidente dall’uso dell’avverbio «soprattutto»), osservato che le controversie in materia previdenziale non diano luogo ad un giudizio di tipo impugnatorio di atti amministrativi, riguardando piuttosto l’accertamento di posizioni giuridiche e diritti nell’ambito dei relativi rapporti: compito del giudice è solo quello di procedere a tale accertamento senza vincoli derivanti dai provvedimenti amministrativi e/o dai comportamenti endoprocedimentali dell’Ente; 16. l’argomentazione principale che sorregge la decisione è immune da ogni rilievo; 17. è il caso di rimarcare come il giudizio volto ad ottenere l’accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale, negata in sede amministrativa (come nella specie a seguito di controlli ispettivi, con richiesta di restituzione delle somme in precedenza corrisposte dall’[OSCURATO:PERSONA]), non dia luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo ma riguarda il diritto dell’istante ad ottenere la tutela che la legge gli accorda. Per l'effetto, il giudice è chiamato ad accertare (solo) se sussista o meno il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti dalla legge (in argomento, ex plurimis, Cass. nr. 3688 del 2015); Ric. 2020 n. 01438 sez. ML - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1438/2020 Numero sezionale 10211/2021 Numero di raccolta generale 3459/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 18. dinanzi al giudice ordinario, la parte «non può […] fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione» (tra le altre, v., in motiv., Cass. nr. 31954 del 2019). Il ricorrente deve, piuttosto, allegare e provare i fatti costitutivi dell’obbligazione pretesa o, diversamente detto, i requisiti costitutivi del suo diritto; 19. la giurisprudenza di questa Corte, in più occasioni, ha chiarito anche come le prescrizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, nr. 241 non abbiano alcuna incidenza sul rapporto obbligatorio di natura previdenziale (Cass. nr. 31954 del 2019; Cass. nr. 20604 del 2014; Cass. nr. 9986 del 2009, Cass. nr. 2804 del 2003) che prescinde dal tenore dei provvedimenti di risposta emessi dall'ente assicurativo e nasce, ex lege, al verificarsi dei requisiti previsti; 20. le censure non considerano i riportati principi e sono dunque infondate; 21. con il quarto motivo –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 112, 416 e 437 cod.proc.civ. Parte ricorrente censura l’omessa istruttoria dalla quale sarebbero emersi tutti gli elementi caratterizzanti la piccola colonia; 22. il motivo è inammissibile; 23. è onere della parte che denunci la mancata ammissione di mezzi istruttori sia di indicare specificamente il contenuto dei mezzi istruttori richiesti sia di dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, nel senso che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (ex multis, in motiv. Cass. nr. 7067 del 2021, p. 48 e ss. con richiamo a Cass., sez. lav., nr. 26234 del 2014). A tali oneri non ha adempiuto la ricorrente; Ric. 2020 n. 01438 sez. ML - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1438/2020 Numero sezionale 10211/2021 Numero di raccolta generale 3459/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 24. sulla base delle esposte argomentazioni il ricorso va complessivamente rigettato; 25. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 26. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari all'importo del contributo unificato, ove versato (dovendosi peraltro rilevare che risulta in atti richiesta di ammissione al gratuito patrocinio). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 16 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA].ssa. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 01438 sez. ML - ud. 16-11-2021 -6- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3