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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 09019/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO; la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Genova ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di MACRÌ Alessandro, con riferimento al procedimento penale nel quale egli era stato arrestato, a seguito di condanna in primo grado, per il delitto di tentativo di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (ndrangheta, nella specie locale di Ventimiglia), condanna che, confermata in appello, era stata annullata senza rinvio in sede di legittimità perché il fatto non sussiste.

2. Il MACRÌ ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio di motivazione apparente con riferimento alla valutazione degli elementi dai quali è stato desunto il comportamento ostativo dell'interessato.

La difesa rileva che il processo a carico dell'istante si era sviluppato attorno al tema giuridico della possibilità di una fattispecie tentata del delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen., evidenziando come il giudice della cautela l'avesse sin dall'inizio esclusa, laddove i giudici della cognizione avevano invece recepito la ricostruzione accusatoria, sino a quando la Corte di cassazione aveva affermato la correttezza dell'impostazione originaria, affermando che, contrariamente a quanto asserito dai giudici di merito, la finalizzazione delle condotte contestate al MACRÌ non aveva trovato conferma, essendo stata anzi radicalmente esclusa dal fatto che il soggetto deputato a decidere non aveva avuto alcuna intenzione di esaudire l'aspirazione del predetto, ritenendolo inaffidabile e pericoloso per il sodalizio.

Cosicché, le condotte si erano poste al di sotto della soglia di offensività di cui all'art. 49, c.2, cod. pen.

La difesa, muovendo da tali affermazioni, assume che anche a voler ritenere che l'istante avesse dato causa all'originario arresto, egli non aveva però contribuito al mantenimento dello stato detentivo, dipeso da una lettura degli atti in chiave accusatoria.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.

Il Ministero resistente, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e il rigetto di ogni altra richiesta di parte ricorrente; in subordine, il rigetto con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti e onorari di giudizio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. La Corte genovese ha ravvisato, nella condotta accertata in capo al MACRÌ, un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato, siccome gravamente colposa e eziologicamente collegata alla privazione della sua libertà.

In particolare, scrivono i giudici della riparazione, gli elementi sui quali si era fondata la condanna nel doppio grado di merito avevano disvelato l'atteggiamento di grande esaltazione dell'istante rispetto alla prospettiva di essere affiliato al sodalizio criminoso e la sua altissima considerazione del personaggio al quale era stata formulata la richiesta di "battesimo".

Quel giudice ha, poi, richiamato le conversazioni del predetto con il padre, dalle quali era emersa la prova della detenzione di armi (reato per il quale egli era stato arrestato in flagranza, con definizione del relativo procedimento mediante sentenza di applicazione di una pena concordata), circostanza che era stata collegata anche alla manifestata disponibilità a uccidere, ove necessario, per dimostrare la propria caratura criminale Sempre attraverso un rinvio alle sentenze di condanna, la Corte d'appello ha dato atto del fatto che i giudici del merito avevano affrontato esplicitamente il tema della configurabilità del tentativo del reato contestato all'istante, risolvendolo in senso affermativo, anche alla stregua di un precedente, pur risalente, di legittimità, in base al quale era stato operato un distinguo tra l'ipotesi di tentativo di costituire un'associazione e quella di atti idonei, rivolti in modo non equivoco a entrare a farne parte, ritenendo solo per il primo la incompatibilità ontologica rispetto a una fattispecie di pericolo.

Tutti questi elementi sono stati autonomamente valutati dalla Corte della riparazione per ritenere un comportamento dell'istante connotato da macroscopica imprudenza, oltre che dalla violazione della legge, direttamente collegato, quanto meno in maniera concorrente, alla restrizione della libertà ingiustamente subita.3.

Il motivo è infondato.

In linea generale, va ribadito anche in questa sede che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082, in cui si è ritenuto immune da censure il rigetto della richiesta di indennizzo fondato sulle frequentazioni ambigue consapevolmente intrattenute dall'istante con soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa nella quale il giudice della cautela lo aveva ritenuto inserito).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine.

Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).

4. Il provvedimento impugnato è coerente con tali riferimenti giuridici: la Corte territoriale ha valorizzato elementi di sicuro rilievo ai fini della verifica demandatale, l'assoluzione essendo conseguita alla sentenza di annullamento senza rinvio che non ha attaccato la motivazione della sentenza impugnata in punto ricostruzione del comportamento dell'istante (che, quindi, deve ritenersi definitivamente accertato nei termini ricostruiti dai giudici della riparazione); e neppure ha escluso, formulando un vincolante principio di diritto, la ontologica configurabilità di un tentativo del reato associativo (il che sancisce la infondatezza della relativa prospettazione difensiva).

Ha, invece, ritenuto la inidoneità dei comportamenti, attribuiti al MACRÌ e rimasti accertati definitivamente, a superare la soglia di offensività necessaria a configurare una ipotesi penalmente rilevante, essendo anche emersa nel procedimento la indisponibilità del referente mafioso ad accogliere la richiesta di affiliazione (vedi sentenza di annullamento, sez. 6, n. 55748 del 14/9/2017).

6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione al Ministero resistente delle spese di questo giudizio che liquida in euro mille.

Deciso il 8 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO; la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di MACRÌ Alessandro, con riferimento al procedimento penale nel quale egli era stato arrestato, a seguito di condanna in primo grado, per il delitto di tentativo di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (ndrangheta, nella specie locale di Ventimiglia), condanna che, confermata in appello, era stata annullata senza rinvio in sede di legittimità perché il fatto non sussiste. 2. Il MACRÌ ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio di motivazione apparente con riferimento alla valutazione degli elementi dai quali è stato desunto il comportamento ostativo dell'interessato. La difesa rileva che il processo a carico dell'istante si era sviluppato attorno al tema giuridico della possibilità di una fattispecie tentata del delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen., evidenziando come il giudice della cautela l'avesse sin dall'inizio esclusa, laddove i giudici della cognizione avevano invece recepito la ricostruzione accusatoria, sino a quando la Corte di cassazione aveva affermato la correttezza dell'impostazione originaria, affermando che, contrariamente a quanto asserito dai giudici di merito, la finalizzazione delle condotte contestate al MACRÌ non aveva trovato conferma, essendo stata anzi radicalmente esclusa dal fatto che il soggetto deputato a decidere non aveva avuto alcuna intenzione di esaudire l'aspirazione del predetto, ritenendolo inaffidabile e pericoloso per il sodalizio. Cosicché, le condotte si erano poste al di sotto della soglia di offensività di cui all'art. 49, c.2, cod. pen. La difesa, muovendo da tali affermazioni, assume che anche a voler ritenere che l'istante avesse dato causa all'originario arresto, egli non aveva però contribuito al mantenimento dello stato detentivo, dipeso da una lettura degli atti in chiave accusatoria. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il Ministero resistente, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e il rigetto di ogni altra richiesta di parte ricorrente; in subordine, il rigetto con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti e onorari di giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte genovese ha ravvisato, nella condotta accertata in capo al MACRÌ, un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato, siccome gravamente colposa e eziologicamente collegata alla privazione della sua libertà. In particolare, scrivono i giudici della riparazione, gli elementi sui quali si era fondata la condanna nel doppio grado di merito avevano disvelato l'atteggiamento di grande esaltazione dell'istante rispetto alla prospettiva di essere affiliato al sodalizio criminoso e la sua altissima considerazione del personaggio al quale era stata formulata la richiesta di "battesimo". Quel giudice ha, poi, richiamato le conversazioni del predetto con il padre, dalle quali era emersa la prova della detenzione di armi (reato per il quale egli era stato arrestato in flagranza, con definizione del relativo procedimento mediante sentenza di applicazione di una pena concordata), circostanza che era stata collegata anche alla manifestata disponibilità a uccidere, ove necessario, per dimostrare la propria caratura criminale Sempre attraverso un rinvio alle sentenze di condanna, la Corte d'appello ha dato atto del fatto che i giudici del merito avevano affrontato esplicitamente il tema della configurabilità del tentativo del reato contestato all'istante, risolvendolo in senso affermativo, anche alla stregua di un precedente, pur risalente, di legittimità, in base al quale era stato operato un distinguo tra l'ipotesi di tentativo di costituire un'associazione e quella di atti idonei, rivolti in modo non equivoco a entrare a farne parte, ritenendo solo per il primo la incompatibilità ontologica rispetto a una fattispecie di pericolo. Tutti questi elementi sono stati autonomamente valutati dalla Corte della riparazione per ritenere un comportamento dell'istante connotato da macroscopica imprudenza, oltre che dalla violazione della legge, direttamente collegato, quanto meno in maniera concorrente, alla restrizione della libertà ingiustamente subita.3. Il motivo è infondato. In linea generale, va ribadito anche in questa sede che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082, in cui si è ritenuto immune da censure il rigetto della richiesta di indennizzo fondato sulle frequentazioni ambigue consapevolmente intrattenute dall'istante con soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa nella quale il giudice della cautela lo aveva ritenuto inserito). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 4. Il provvedimento impugnato è coerente con tali riferimenti giuridici: la Corte territoriale ha valorizzato elementi di sicuro rilievo ai fini della verifica demandatale, l'assoluzione essendo conseguita alla sentenza di annullamento senza rinvio che non ha attaccato la motivazione della sentenza impugnata in punto ricostruzione del comportamento dell'istante (che, quindi, deve ritenersi definitivamente accertato nei termini ricostruiti dai giudici della riparazione); e neppure ha escluso, formulando un vincolante principio di diritto, la ontologica configurabilità di un tentativo del reato associativo (il che sancisce la infondatezza della relativa prospettazione difensiva). Ha, invece, ritenuto la inidoneità dei comportamenti, attribuiti al MACRÌ e rimasti accertati definitivamente, a superare la soglia di offensività necessaria a configurare una ipotesi penalmente rilevante, essendo anche emersa nel procedimento la indisponibilità del referente mafioso ad accogliere la richiesta di affiliazione (vedi sentenza di annullamento, sez. 6, n. 55748 del 14/9/2017). 6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione al Ministero resistente delle spese di questo giudizio che liquida in euro mille. Deciso il 8 febb