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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16888/2026

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riella [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 1059/2022 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 30 novembre 2022;udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 28 aprile2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente;Numero registro generale 2598/2023Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 16888/2026Data pubblicazione 29/05/2026udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna dellaRegione Marche al risarcimento dei danni riportati da un motoveicolodi sua proprietà e da lui condotto in occasione del sinistro occorso il 17maggio 2020 allorquando, mentre percorreva la SS 361, un caprioloNel costituirsi in lite, la Regione Marche eccepì la propria carenzadi legittimazione passiva e contestò la domanda, anche sotto il profilodella presunzione di colpa gravante sul conducente ai sensi dell’art.2054, primo comma, del codice civile.2.

A definizione del giudizio di prime cure, l’adito giudice di Pace diMacerata accolse la domanda e condannò l’ente convenuto al ristorodei danni, quantificati in euro 2.250, oltre interessi e spese.3.

La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interpostodalla Regione Marche.4.

Ricorre per cassazione la Regione Marche, per tre motivi.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].5.

All’esito della adunanza camerale del 19 settembre 2025 - invista della quale ambedue le parti depositavano memorie illustrative -questa Corte, con ordinanza n. 25971/2025 del 23 settembre 2025,disponeva la trattazione della causa in pubblica udienza, atteso il rilievonomofilattico delle questioni sollevate.6.

La causa è stata pertanto discussa alla odierna pubblica udienza,in relazione alla quale il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte e le partihanno depositato ulteriori memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Logicamente preliminare è la disamina del terzo motivo, con cuiparte ricorrente contesta l’applicabilità dell’art. 2052 cod. civ. ai dannicausati da fauna selvatica, invocando l’operatività della diversar.g. n. 2598/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2598/2023Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 16888/2026Data pubblicazione 29/05/2026fattispecie di responsabilità contemplata dall’art. 2043 cod. civ., conconseguente necessità di accertare in concreto un comportamentocolposo dell’ente; deduce inoltre di non essere né proprietaria néutilizzatrice degli animali selvatici, da considerarsi facenti parte delpatrimonio indisponibile dello Stato.1.1.

Il motivo è infondato.Per radicato convincimento di nomofilachia, i danni cagionati dallafauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 cod.civ., per una duplice ragione: (i) da un lato, il criterio di imputazionedella responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non suldovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazionedell’animale; (ii) dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibiledello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubbliciin funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema.Nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spettadunque in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare dellacompetenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchédelle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento edi controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica,anche se eventualmente svolte da altri enti (così, sulle orme di Cass.20/04/2020, n. 7969, cfr., ex plurimis, Cass. 29/04/2020, nn. 8384-8385; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass. 06/07/2020, n. 13848;Cass. 02/10/2020, n. 20997; Cass. 09/02/2021, n. 3023; Cass.23/05/2022, n. 16550 e molteplici successive).2.

Il primo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2052 e 2054, primo comma, cod. civ., censura la sentenzagravata per non aver applicato la presunzione di colpa gravante sulconducente del veicolo coinvolto nel sinistro, erroneamente ritenendolanon operante nei confronti del danneggiato ed altresì incompatibile conil criterio di imputazione oggettiva previsto dall’art. 2052 cod. civ..r.g. n. 2598/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2598/2023Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 16888/2026Data pubblicazione 29/05/2026Parte ricorrente sostiene, in contrario, che anche nei casi di dannicausati da fauna selvatica il conducente è tenuto a dimostrare di averfatto tutto il possibile per evitare il danno.3.

Con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degliartt. 1227, 2052 e 2054 cod. civ., parte impugnante assume che ilgiudice territoriale ha erroneamente posto a suo carico l’onere didimostrare la condotta colposa del conducente danneggiato, ai finidell’eventuale concorso di colpa, mentre spettava a quest’ultimodimostrare di aver tenuto un contegno diligente: e la mancata prova intal senso doveva condurre a una riduzione del risarcimento, inapplicazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., o comunque alriconoscimento di una presunzione di pari responsabilità.4.

I motivi - da scrutinare congiuntamente, dacché avvinti daintrinseca connessione - sono fondati, nei sensi in appresso chiariti.4.1.

Onde dar conto della enunciata conclusione, è doverosopremettere che questa Corte, con le recenti sentenze nn. 2526 e 2528del 05/02/2026, ha compiuto un’opera di sistemazione organica dellamateria della responsabilità per i danni da coinvolgimento di faunaselvatica nella circolazione dei veicoli, componendo diacronichedisarmonie sul tema ed enunciando i princìpi di diritto regolatori: adessi, idonei a dirimere anche la presente controversia, va fatto quiintegrale richiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..Con i testé menzionati arresti, ai quali va data convinta continuità,questa Corte ha definitivamente chiarito che «in tema di responsabilitàper danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 cod. civ., in caso diincidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie eun animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietariodell’animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, ilconducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui itrasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e dellaprova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, in particolare,r.g. n. 2598/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2598/2023Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 16888/2026Data pubblicazione 29/05/2026sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenutadal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in viaesclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, primo comma,cod. civ., al comportamento dell’animale, nonché la misuradell’eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pursenza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completae sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale,in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, siastata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’eventodannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietariodel veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento,nemmeno parziale» (Cass. nn. 2526 e 2528 del 2026).I passaggi argomentativi essenziali di siffatte pronunce - qui daribadire, al fine di meglio chiarire il senso della presente decisione -possono schematizzarsi come di seguito:(i) il coordinamento tra le norme di cui agli artt. 2052 e 2054, primocomma, cod. civ., non va inteso come un «concorso fra presunzioni»,dal momento che l’art. 2052 cod. civ. non prevede alcuna presunzione,tanto meno di «condotta colposa dell’animale», applicabile nel caso incui sia dedotta la causazione di danni da parte dello stesso, maesclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilitàal proprietario o all’utilizzatore, per i danni causati dagli animali;(ii) l’onere di provare che il danno è stato cagionato dall’animaleselvatico, gravante sul danneggiato, si risolve nella dimostrazione dellaesatta, precisa e completa dinamica dell’incidente, non limitata cioèalla circostanza della mera collisione tra il veicolo e l’animale, maestesa all’atteggiarsi delle reciproche interrelazioni, cioè a dire tale daricondurre causalmente, in tutto o in parte, il sinistro al comportamentodell’animale e di escludere analogo ruolo causale o concausale, nellasua produzione, alla condotta di guida del conducente;r.g. n. 2598/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2598/2023Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 16888/2026Data pubblicazione 29/05/2026(iii) in mancanza di una positiva prova dell’effettiva dinamicadell’incidente che abbia il contenuto indicato, e che consenta, quindi,al giudice di compiere detta valutazione «in modo positivo, senzaautomatismi presuntivi e senza incertezze», la domanda risarcitoria delconducente del veicolo (o del suo proprietario, come degli eventualiterzi trasportati) non potrà essere accolta, neanche parzialmente;(iv) invece, dimostrando che il sinistro è stato effettivamentecausato dal comportamento dell’animale e non anche dalla condottacolposa del conducente il veicolo, risulta integrato il presupposto diapplicazione della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2052 cod.civ. e, ad un tempo, sotto un profilo più logico che temporale, superatala presunzione stabilita dall’art. 2054, primo comma, cod. civ.;(v) nel delineato assetto degli oneri asseverativi, resta comunquedevoluto al giudice l’apprezzamento dell’incidenza della condotta diguida del conducente il veicolo, da compiersi - in ogni caso e anche diufficio - sulla base del compendio istruttorio acquisito, allo scopo diindividuare l’eventuale concorso causale rilevante ex art. 1227, primocomma, cod. civ. nella produzione dell’evento.4.2.

Di tali principi non ha fatto buon governo la sentenza gravata.Invero, il Tribunale maceratese, dopo aver ritenuta raggiunta laprova del nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’eventolesivo sulla scorta della circostanza dell’improvviso attraversamentodella sede stradale ad opera dell’ungulato (desunta presuntivamentedagli elementi istruttori acquisiti), ha escluso un concorso causale exart. 1227, primo comma, cod. civ. del conducente il veicolo «in quantonessuna prova è stata fornita sul punto dall’appellante [i.e.: laRegione] né emerge dagli atti (e segnatamente dall’annotazione diservizio dei carabinieri) che la condotta di guida del [OSCURATO:PERSONA] non fosseadeguata alle condizioni di tempo e di luogo ovvero superasse il limitedi velocità».Duplice l’error iuris in cui è incorso il giudice territoriale.r.g. n. 2598/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2598/2023Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 16888/2026Data pubblicazione 29/05/2026In primo luogo, per aver gravato il convenuto ente regionaledell’onere di provare l’esistenza di un fatto colposo del conducente ilveicolo che abbia contribuito al verificarsi dell’evento: per contro, ed incoerenza con la rilevabilità di ufficio della condotta rilevante ai sensidell’art. 1227, primo comma, cod. civ., il riscontro di un tale fattocolposo (nonché della sua incidenza causale nella produzione delsinistro) deve essere sempre operato dal giudice sulla scorta dellacompiuta disamina delle risultanze istruttorie del giudizio.In secondo luogo, per aver escluso qualsivoglia responsabilitànell’occorso del conducente il veicolo sul mero rilievo dell’assenza diprove di una sua condotta inadeguata allo stato dei luoghi.Come si è precisato sopra, invece, incombe sul danneggiato laprova positiva e completa delle concrete modalità dell’accaduto (e,quindi: delle condizioni, di tempo e di luogo, di sua verificazione; dellaposizione e dell’andatura del veicolo; del punto di collisione tra il mezzoe l’animale; di tracce o altri indizi dell’urto; della situazione finale - odi quiete - successiva all’impatto) nonché della condotta di guida delconducente (e, in specie, dell’osservanza delle regole di prudenza ediligenza prescritte dalla legge regolante la circolazione stradale, quali,ex aliis, gli artt. 140 e 141 codice della strada, e dell’adozione di misure- anche di emergenza - idonee ad impedire il sinistro), non essendosufficiente la sola evenienza dell’impatto o la mancanza di prove certedell’inadeguatezza del contegno del conducente.La mancanza di accertamenti del genere nella sentenza gravatainficia la ivi resa affermazione di responsabilità dell’ente regionale e neimpone la cassazione, rendendo altresì priva di rilevanza - quantomenoallo stato e, a maggior ragione, a così breve intervallo dai precedentiarresti nomofilattici del febbraio del corrente anno - ogni ulterioreapprofondimento o puntualizzazione sul corretto modo di operare delleinterazioni tra i precetti contenuti negli artt. 2052 e 2054, primocomma, cod. civ., sollecitata dal P.G. nel corso della udienza pubblica.r.g. n. 2598/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2598/2023Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 16888/2026Data pubblicazione 29/05/20264.3.

Rigettato il terzo motivo di ricorso, in accoglimento del primoe del secondo, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvioper nuovo esame della causa al Tribunale di Macerata, in persona didiverso magistrato.5.

Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MRigetta il terzo motivo di ricorso; accoglie il primo ed il secondomotivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, alquale demanda altresì di provvedere alla regolamentazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 28 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 2598/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riella [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 1059/2022 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 30 novembre 2022;udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 28 aprile2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente;Numero registro generale 2598/2023Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 16888/2026Data pubblicazione 29/05/2026udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna dellaRegione Marche al risarcimento dei danni riportati da un motoveicolodi sua proprietà e da lui condotto in occasione del sinistro occorso il 17maggio 2020 allorquando, mentre percorreva la SS 361, un caprioloNel costituirsi in lite, la Regione Marche eccepì la propria carenzadi legittimazione passiva e contestò la domanda, anche sotto il profilodella presunzione di colpa gravante sul conducente ai sensi dell’art.2054, primo comma, del codice civile.2. A definizione del giudizio di prime cure, l’adito giudice di Pace diMacerata accolse la domanda e condannò l’ente convenuto al ristorodei danni, quantificati in euro 2.250, oltre interessi e spese.3. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interpostodalla Regione Marche.4. Ricorre per cassazione la Regione Marche, per tre motivi.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].5. All’esito della adunanza camerale del 19 settembre 2025 - invista della quale ambedue le parti depositavano memorie illustrative -questa Corte, con ordinanza n. 25971/2025 del 23 settembre 2025,disponeva la trattazione della causa in pubblica udienza, atteso il rilievonomofilattico delle questioni sollevate.6. La causa è stata pertanto discussa alla odierna pubblica udienza,in relazione alla quale il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte e le partihanno depositato ulteriori memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Logicamente preliminare è la disamina del terzo motivo, con cuiparte ricorrente contesta l’applicabilità dell’art. 2052 cod. civ. ai dannicausati da fauna selvatica, invocando l’operatività della diversar.g. n. 2598/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2598/2023Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 16888/2026Data pubblicazione 29/05/2026fattispecie di responsabilità contemplata dall’art. 2043 cod. civ., conconseguente necessità di accertare in concreto un comportamentocolposo dell’ente; deduce inoltre di non essere né proprietaria néutilizzatrice degli animali selvatici, da considerarsi facenti parte delpatrimonio indisponibile dello Stato.1.1. Il motivo è infondato.Per radicato convincimento di nomofilachia, i danni cagionati dallafauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 cod.civ., per una duplice ragione: (i) da un lato, il criterio di imputazionedella responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non suldovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazionedell’animale; (ii) dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibiledello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubbliciin funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema.Nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spettadunque in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare dellacompetenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchédelle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento edi controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica,anche se eventualmente svolte da altri enti (così, sulle orme di Cass.20/04/2020, n. 7969, cfr., ex plurimis, Cass. 29/04/2020, nn. 8384-8385; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass. 06/07/2020, n. 13848;Cass. 02/10/2020, n. 20997; Cass. 09/02/2021, n. 3023; Cass.23/05/2022, n. 16550 e molteplici successive).2. Il primo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2052 e 2054, primo comma, cod. civ., censura la sentenzagravata per non aver applicato la presunzione di colpa gravante sulconducente del veicolo coinvolto nel sinistro, erroneamente ritenendolanon operante nei confronti del danneggiato ed altresì incompatibile conil criterio di imputazione oggettiva previsto dall’art. 2052 cod. civ..r.g. n. 2598/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2598/2023Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 16888/2026Data pubblicazione 29/05/2026Parte ricorrente sostiene, in contrario, che anche nei casi di dannicausati da fauna selvatica il conducente è tenuto a dimostrare di averfatto tutto il possibile per evitare il danno.3. Con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degliartt. 1227, 2052 e 2054 cod. civ., parte impugnante assume che ilgiudice territoriale ha erroneamente posto a suo carico l’onere didimostrare la condotta colposa del conducente danneggiato, ai finidell’eventuale concorso di colpa, mentre spettava a quest’ultimodimostrare di aver tenuto un contegno diligente: e la mancata prova intal senso doveva condurre a una riduzione del risarcimento, inapplicazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., o comunque alriconoscimento di una presunzione di pari responsabilità.4. I motivi - da scrutinare congiuntamente, dacché avvinti daintrinseca connessione - sono fondati, nei sensi in appresso chiariti.4.1. Onde dar conto della enunciata conclusione, è doverosopremettere che questa Corte, con le recenti sentenze nn. 2526 e 2528del 05/02/2026, ha compiuto un’opera di sistemazione organica dellamateria della responsabilità per i danni da coinvolgimento di faunaselvatica nella circolazione dei veicoli, componendo diacronichedisarmonie sul tema ed enunciando i princìpi di diritto regolatori: adessi, idonei a dirimere anche la presente controversia, va fatto quiintegrale richiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..Con i testé menzionati arresti, ai quali va data convinta continuità,questa Corte ha definitivamente chiarito che «in tema di responsabilitàper danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 cod. civ., in caso diincidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie eun animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietariodell’animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, ilconducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui itrasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e dellaprova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, in particolare,r.g. n. 2598/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2598/2023Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 16888/2026Data pubblicazione 29/05/2026sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenutadal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in viaesclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, primo comma,cod. civ., al comportamento dell’animale, nonché la misuradell’eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pursenza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completae sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale,in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, siastata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’eventodannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietariodel veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento,nemmeno parziale» (Cass. nn. 2526 e 2528 del 2026).I passaggi argomentativi essenziali di siffatte pronunce - qui daribadire, al fine di meglio chiarire il senso della presente decisione -possono schematizzarsi come di seguito:(i) il coordinamento tra le norme di cui agli artt. 2052 e 2054, primocomma, cod. civ., non va inteso come un «concorso fra presunzioni»,dal momento che l’art. 2052 cod. civ. non prevede alcuna presunzione,tanto meno di «condotta colposa dell’animale», applicabile nel caso incui sia dedotta la causazione di danni da parte dello stesso, maesclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilitàal proprietario o all’utilizzatore, per i danni causati dagli animali;(ii) l’onere di provare che il danno è stato cagionato dall’animaleselvatico, gravante sul danneggiato, si risolve nella dimostrazione dellaesatta, precisa e completa dinamica dell’incidente, non limitata cioèalla circostanza della mera collisione tra il veicolo e l’animale, maestesa all’atteggiarsi delle reciproche interrelazioni, cioè a dire tale daricondurre causalmente, in tutto o in parte, il sinistro al comportamentodell’animale e di escludere analogo ruolo causale o concausale, nellasua produzione, alla condotta di guida del conducente;r.g. n. 2598/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2598/2023Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 16888/2026Data pubblicazione 29/05/2026(iii) in mancanza di una positiva prova dell’effettiva dinamicadell’incidente che abbia il contenuto indicato, e che consenta, quindi,al giudice di compiere detta valutazione «in modo positivo, senzaautomatismi presuntivi e senza incertezze», la domanda risarcitoria delconducente del veicolo (o del suo proprietario, come degli eventualiterzi trasportati) non potrà essere accolta, neanche parzialmente;(iv) invece, dimostrando che il sinistro è stato effettivamentecausato dal comportamento dell’animale e non anche dalla condottacolposa del conducente il veicolo, risulta integrato il presupposto diapplicazione della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2052 cod.civ. e, ad un tempo, sotto un profilo più logico che temporale, superatala presunzione stabilita dall’art. 2054, primo comma, cod. civ.;(v) nel delineato assetto degli oneri asseverativi, resta comunquedevoluto al giudice l’apprezzamento dell’incidenza della condotta diguida del conducente il veicolo, da compiersi - in ogni caso e anche diufficio - sulla base del compendio istruttorio acquisito, allo scopo diindividuare l’eventuale concorso causale rilevante ex art. 1227, primocomma, cod. civ. nella produzione dell’evento.4.2. Di tali principi non ha fatto buon governo la sentenza gravata.Invero, il Tribunale maceratese, dopo aver ritenuta raggiunta laprova del nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’eventolesivo sulla scorta della circostanza dell’improvviso attraversamentodella sede stradale ad opera dell’ungulato (desunta presuntivamentedagli elementi istruttori acquisiti), ha escluso un concorso causale exart. 1227, primo comma, cod. civ. del conducente il veicolo «in quantonessuna prova è stata fornita sul punto dall’appellante [i.e.: laRegione] né emerge dagli atti (e segnatamente dall’annotazione diservizio dei carabinieri) che la condotta di guida del [OSCURATO:PERSONA] non fosseadeguata alle condizioni di tempo e di luogo ovvero superasse il limitedi velocità».Duplice l’error iuris in cui è incorso il giudice territoriale.r.g. n. 2598/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2598/2023Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 16888/2026Data pubblicazione 29/05/2026In primo luogo, per aver gravato il convenuto ente regionaledell’onere di provare l’esistenza di un fatto colposo del conducente ilveicolo che abbia contribuito al verificarsi dell’evento: per contro, ed incoerenza con la rilevabilità di ufficio della condotta rilevante ai sensidell’art. 1227, primo comma, cod. civ., il riscontro di un tale fattocolposo (nonché della sua incidenza causale nella produzione delsinistro) deve essere sempre operato dal giudice sulla scorta dellacompiuta disamina delle risultanze istruttorie del giudizio.In secondo luogo, per aver escluso qualsivoglia responsabilitànell’occorso del conducente il veicolo sul mero rilievo dell’assenza diprove di una sua condotta inadeguata allo stato dei luoghi.Come si è precisato sopra, invece, incombe sul danneggiato laprova positiva e completa delle concrete modalità dell’accaduto (e,quindi: delle condizioni, di tempo e di luogo, di sua verificazione; dellaposizione e dell’andatura del veicolo; del punto di collisione tra il mezzoe l’animale; di tracce o altri indizi dell’urto; della situazione finale - odi quiete - successiva all’impatto) nonché della condotta di guida delconducente (e, in specie, dell’osservanza delle regole di prudenza ediligenza prescritte dalla legge regolante la circolazione stradale, quali,ex aliis, gli artt. 140 e 141 codice della strada, e dell’adozione di misure- anche di emergenza - idonee ad impedire il sinistro), non essendosufficiente la sola evenienza dell’impatto o la mancanza di prove certedell’inadeguatezza del contegno del conducente.La mancanza di accertamenti del genere nella sentenza gravatainficia la ivi resa affermazione di responsabilità dell’ente regionale e neimpone la cassazione, rendendo altresì priva di rilevanza - quantomenoallo stato e, a maggior ragione, a così breve intervallo dai precedentiarresti nomofilattici del febbraio del corrente anno - ogni ulterioreapprofondimento o puntualizzazione sul corretto modo di operare delleinterazioni tra i precetti contenuti negli artt. 2052 e 2054, primocomma, cod. civ., sollecitata dal P.G. nel corso della udienza pubblica.r.g. n. 2598/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2598/2023Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 16888/2026Data pubblicazione 29/05/20264.3. Rigettato il terzo motivo di ricorso, in accoglimento del primoe del secondo, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvioper nuovo esame della causa al Tribunale di Macerata, in persona didiverso magistrato.5. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MRigetta il terzo motivo di ricorso; accoglie il primo ed il secondomotivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, alquale demanda altresì di provvedere alla regolamentazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 28 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 2598/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16888/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris