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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 12939/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Mouhamad ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Macerata di condanna del predetto per un tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose (in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con le generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen. e della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., dinieghi entrambi, viceversa, congruamente motivati dai giudici territoriali che hanno rilevato come la violenza sulla maniglia dell'auto oggetto della condotta predatoria ascritta a titolo di tentativo era stata riconosciuta alla stregua delle evidenze raccolte (dichiarazioni CIFERRI) e che non ricorrevano i presupposti per applicare la causa di non punibilità invocata, sia per l'entità del danno, comunque apprezzabile stante la rottura di un pezzo essenziale dell'autoveicolo, che per la non occasionalità della condotta, alla luce dei precedenti per furto annoverati dall'imputato; che le doglianze non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali motivato sia il diniego dell'attenuante comune che la mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., con argomentazioni basate sulle evidenze fattuali, oltre che coerenti con il disposto normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (vedi, quanto al danno di speciale tenuità, sez. 3, n. 18386 del 19/3/20121, C., Rv. 281296-02; sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Loussaief, Rv. 275950; sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01, in cui si precisato che essa presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa; quanto, invece, all'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922; n. 38407 del 15/9/2021, Sacrati, Rv. 282055-01; sez. 3, n. 35630 del 13/7/2021, Nenci, Rv. 282034); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P esidente Gabriella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Mouhamad ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Macerata di condanna del predetto per un tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose (in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con le generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen. e della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., dinieghi entrambi, viceversa, congruamente motivati dai giudici territoriali che hanno rilevato come la violenza sulla maniglia dell'auto oggetto della condotta predatoria ascritta a titolo di tentativo era stata riconosciuta alla stregua delle evidenze raccolte (dichiarazioni CIFERRI) e che non ricorrevano i presupposti per applicare la causa di non punibilità invocata, sia per l'entità del danno, comunque apprezzabile stante la rottura di un pezzo essenziale dell'autoveicolo, che per la non occasionalità della condotta, alla luce dei precedenti per furto annoverati dall'imputato; che le doglianze non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali motivato sia il diniego dell'attenuante comune che la mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., con argomentazioni basate sulle evidenze fattuali, oltre che coerenti con il disposto normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (vedi, quanto al danno di speciale tenuità, sez. 3, n. 18386 del 19/3/20121, C., Rv. 281296-02; sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Loussaief, Rv. 275950; sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01, in cui si precisato che essa presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa; quanto, invece, all'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922; n. 38407 del 15/9/2021, Sacrati, Rv. 282055-01; sez. 3, n. 35630 del 13/7/2021, Nenci, Rv. 282034); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P esidente Gabriella
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