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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23680/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, se è vero che «Nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l'interessato allegare la comprovata impossibilità dell'adempimento» (Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998, Fontana, Rv. 211917 - 01), non è men vero, per converso, che solo la dimostrazione, da parte del condannato, dell'assoluta impossibilità di provvedere preclude l'adozione, in sede esecutiva, dell'ordinanza di revoca (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587 - 01); che, nel caso di specie, Mauto si è limitato ad allegare, a giustificazione del conclamato inadempimento all'obbligo di risarcire il danno cagionato alla parte civile, la propria condizione di disoccupazione, in sé non idonea a configurare un impedimento di carattere assoluto, ed a sostenere, in termini tutt'altro che convincenti, che la dedizione alla commissione di reati contro il patrimonio emergente dalle risultanze del casellario costituisce riprova della precarietà delle sue condizioni economiche, in assenza della quale egli non avrebbe avuto necessità alcuna di rendersi autore di illeciti penali; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, se è vero che «Nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l'interessato allegare la comprovata impossibilità dell'adempimento» (Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998, Fontana, Rv. 211917 - 01), non è men vero, per converso, che solo la dimostrazione, da parte del condannato, dell'assoluta impossibilità di provvedere preclude l'adozione, in sede esecutiva, dell'ordinanza di revoca (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587 - 01); che, nel caso di specie, Mauto si è limitato ad allegare, a giustificazione del conclamato inadempimento all'obbligo di risarcire il danno cagionato alla parte civile, la propria condizione di disoccupazione, in sé non idonea a configurare un impedimento di carattere assoluto, ed a sostenere, in termini tutt'altro che convincenti, che la dedizione alla commissione di reati contro il patrimonio emergente dalle risultanze del casellario costituisce riprova della precarietà delle sue condizioni economiche, in assenza della quale egli non avrebbe avuto necessità alcuna di rendersi autore di illeciti penali; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 23680/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris