CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 28777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dottssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, su conforme richiesta delle parti, applicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, in relazione al reato a lui ascritto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge quanto alla qualificazione della fattispecie di reato ed illegalità della pena.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Il ricorrente - come si evince dalla motivazione della sentenza - aveva concordato l'applicazione della pena di anni uno mesi tre di reclusione in riferimento al delitto di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., nonché per la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., così determinata: pena base, anni cinque di reclusione ed euro 600,00 di multa, ridotta per il tentativo alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, ulteriormente ridotta, per effetto della circostanza di cui al'art. 62 n. 6 cod. pen., alla pena di anni due mesi due giorni venti di reclusione ed euro 600,00 di multa, aumentata di mesi uno di reclusione ed euro 150,00 ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., infine ridotta, per effetto del rito, alla pena in precedenza indicata. La scansione della pena non presenta alcun profilo di illegalità in riferimento al tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose, imputazione che risulta del tutto coerente con il capo di imputazione; né può ritenersi la pena illegale, non essendo stato neanche esplicitato dal giudice l'aumento per la contestata recidiva che, quindi, se applicata, non si comprende per quale ragione avrebbe determinato una violazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen.; anche in tal caso, comunque, la pena non presenta alcun profilo di illegalità in riferimento ai parametri edittali per l'indicata fattispecie. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/05/2023 Il Consigliere estenso