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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19784/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 20/2/2020 dal Tribunale di Vercelli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di un anno, due mesi di reclusione e 3mila euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, la cui motivazione sarebbe viziata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza valutazione degli elementi positivi emersi. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. La Corte di appello, pronunciandosi sulla stessa questione qui proposta, unico oggetto di gravame, ha sottolineato che: a) le singole condotte si riferivano a cessioni niente affatto minimali, non trattandosi, per quantitativi e corrispettivi, di consegne al consumatore finale, ma ad intermediario; b) l'attività era stata continuativa, con pagamento - ad ogni passaggio di sostanza - della fornitura precedente; c) non vi era alcun elemento positivo per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ad esempio la resipiscenza, non potendosi considerare - di per sé sola - l'età del ricorrente, pari (al momento dei fatti) a 24 anni.

In forza di queste considerazioni, è stata quindi confermata la pena irrogata dal primo Giudice, ritenuta congrua anche in punto di aumento a titolo di continuazione, valutato il quantitativo di piantine sequestrate e la loro diffusività.

Un'attività connotata da una certa organizzazione, dunque, che non consentiva di attestare la pena sui minimi edittali.

5. La motivazione stesa dal Giudice di appello, dunque, risulta logica, adeguata e fondata su concreti elementi in atti; specularmente, il motivo di ricorso appare generico, richiamando solo "elementi sottolineati dalla difesa" per le attenuanti in parola (che non sarebbero stati valutati), senza alcuna specificazione.

6. L'impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 8 aprile 2022 Ionsigliere estensore _ . [OSCURATO:PERSONA] dente i co r1eng [OSCURATO:PERSONA] /1 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 20/2/2020 dal Tribunale di Vercelli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di un anno, due mesi di reclusione e 3mila euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, la cui motivazione sarebbe viziata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza valutazione degli elementi positivi emersi. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte di appello, pronunciandosi sulla stessa questione qui proposta, unico oggetto di gravame, ha sottolineato che: a) le singole condotte si riferivano a cessioni niente affatto minimali, non trattandosi, per quantitativi e corrispettivi, di consegne al consumatore finale, ma ad intermediario; b) l'attività era stata continuativa, con pagamento - ad ogni passaggio di sostanza - della fornitura precedente; c) non vi era alcun elemento positivo per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ad esempio la resipiscenza, non potendosi considerare - di per sé sola - l'età del ricorrente, pari (al momento dei fatti) a 24 anni. In forza di queste considerazioni, è stata quindi confermata la pena irrogata dal primo Giudice, ritenuta congrua anche in punto di aumento a titolo di continuazione, valutato il quantitativo di piantine sequestrate e la loro diffusività. Un'attività connotata da una certa organizzazione, dunque, che non consentiva di attestare la pena sui minimi edittali. 5. La motivazione stesa dal Giudice di appello, dunque, risulta logica, adeguata e fondata su concreti elementi in atti; specularmente, il motivo di ricorso appare generico, richiamando solo "elementi sottolineati dalla difesa" per le attenuanti in parola (che non sarebbero stati valutati), senza alcuna specificazione. 6. L'impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 aprile 2022 Ionsigliere estensore _ . [OSCURATO:PERSONA] dente i co r1eng [OSCURATO:PERSONA] /1 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19784/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris