CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29136/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 06/05/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; sentito il difensore della Parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], depositando conclusioni scritte e nota spese; sentiti l'[OSCURATO:PERSONA], difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 6 maggio 2022 (motivazione depositata il successivo 4 agosto), in parziale riforma di quella di primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in Aversa, ha ritenuto responsabili tutti i ricorrenti condannandoli alle pene di giustizia, in relazione ad una serie di contestazioni di millantato credito aggravato, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], condannato per favoreggiamento personale, con le conseguenti statuizioni di natura civile. In primo grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti, unitamente ad altro coimputato non ricorrente, dall'originaria imputazione di associazione per delinquere, perché il fatto non sussiste; in appello è stata altresì dichiarata la prescrizione per una serie di ulteriori episodi di millantato credito. 2. In particolare agli imputati - [OSCURATO:PERSONA], appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria; [OSCURATO:PERSONA], maggiore dell'[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], moglie del predetto; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali intermediari tra i primi tre e i familiari dei giovani - si contesta di essersi, millantando credito presso pubblici ufficiali asseritamente in grado di "pilotare" i concorsi pubblici nelle Forze dell'ordine, fatti consegnare somme di denaro dai familiari di giovani che hanno partecipato alle relative selezioni, somme indicate come necessarie per "favorire" i predetti concorrenti, risultati invece tutti non vincitori né idonei. A Mastrogiacomo, invece, viene addebitato di avere, dopo la commissione dei suindicati delitti ed essendo estraneo agli stessi, aiutato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad eludere le investigazioni dell'autorità, in particolare comunicando alla [OSCURATO:PERSONA] che erano in corso indagini preliminari nei confronti dei predetti, rendendo così vane le successive perquisizioni effettuate presso le abitazioni dei medesimi.3. Avverso la sentenza di appello ricorrono, a mezzo dei propri difensori, gli imputati, deducendo. 3.1. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - già riconosciute in primo grado - rispetto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen., con conseguente riduzione della pena; ciò in ragione del fatto che l'imputato: a) prima dell'apertura del dibattimento di primo 'grado, aveva reso dichiarazioni confessorie ammettendo la commissione di tutti i fatti contestati, ad eccezione dell'addebito associativo, dal quale è stato assolto in primo grado; b) ha consentito all'acquisizione dei verbali di SIT rese da gran parte delle PP.00., agevolendo in tal modo la rapida definizione del giudizio di primo grado; c) rivestiva, rispetto al [OSCURATO:PERSONA], un grado più basso - agente di Pol.Pen. - il che rende meno grave la sua responsabilità; d) aveva risarcito molte persone offese prima del giudizio. Elementi, questi, che avrebbero dovuto indurre il Giudice di appello a ritenere la prevalenza delle attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena inflitta, atteso che la mera equivalenza ha, irragionevolmente, "equiparato" la posizione di [OSCURATO:PERSONA] con quella di altri imputati nei confronti dei quali non sono ravvisabili analoghi motivi rilevanti positivamente. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: 1) vizio di travisamento della prova per avere la sentenza di appello, così come quella di primo grado, erroneamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse "ammesso i fatti contestati", quando in realtà in sede di spontanee dichiarazioni egli aveva solo riconosciuto di essersi prestato a fare da tramite tra taluni candidati ai concorsi e l'[OSCURATO:PERSONA], nella piena convinzione che questi potesse realmente influire sul superamento delle prove concorsuali; circostanza, questa, avvalorata anche da intercettazioni telefoniche dalle quali emerge chiaramente che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] si sono sentiti "ingannati" dall'[OSCURATO:PERSONA] che con loro sosteneva falsamente che a breve si sarebbe risolta positivamente la situazione dei concorrenti in ordine ai quali i predetti si erano interessati (a tal scopo assumendo anche falsamente di aver organizzato un viaggio a Roma per "sistemare la situazione"); 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle presunte persone offese, in realtà da ritenersi soggetti coinvolti nella diversa fattispecie di traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.), da esaminare quindi quali indagati e non testimoni; ciò in quanto, attese le "entrature" dell'[OSCURATO:PERSONA], egli era certamente in grado di incidere sull'esito delle prove concorsuali, di tal che non si può sostenere che le relazioni dal predetto vantate fossero solo "asserite" e non invece realmente esistenti; 3) in subordine, si invoca la prescrizione dei residui reati a carico degli imputati, atteso che i fatti a loro ascritti sono stati commessi nel maggio e nel settembre del 2014.3.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: 1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la violazione del principio del contraddittorio e il mancato rispetto della disciplina processuale che regola la modalità di assunzione della prova in dibattimento e l'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali. In particolare si evidenzia che all'udienza del giudizio di primo grado del 22 novembre 2017, nel corso della deposizione testimoniale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] durante l'esame condotto dal Pubblico ministero il Tribunale sospendeva l'assunzione della testimonianza essendo emersi a carico del predetto teste indizi di reità in ordine ad alcuni capi di imputazione, riservandosi di decidere la veste processuale con cui il predetto doveva essere escusso; per tale motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ha mai potuto condurre il controesame e a tal fine non rileva - come erroneamente sostenuto dalla Corte di appello - che le dichiarazioni autoindizianti del Raimo fossero relative a fatti non contestati ai due imputati dal momento che la sospensione della deposizione ha chiaramente leso il diritto di difesa, impedendo il controesame e quindi la corretta assunzione della prova nel contraddittorio delle parti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], esaminato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., in ordine alle quali non vi è stata né la valutazione dell'attendibilità intrinseca del predetto, né l'acquisizione di ideonei elementi di riscontro, come richiesto dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.; 3) manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in ordine all'imputazione di cui al capo 18), in riferimento alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] (pag. 28 e 29 della sentenza impugnata); dal relativo verbale di udienza del 27 marzo 2018 risulta in modo evidente che il predetto teste - diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza - ha in realtà escluso di avere attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alcuna affidabilità, né di avere concordato con loro alcunchè, in quanto il suo scopo era solo quello di poter parlare con [OSCURATO:PERSONA] e avere da questi le rassicurazioni necessarie. 3.4. Mastrogiacomo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla causa di non punibilità della ritrattazione ex art. 376 cod. pen.; ha errato la Corte di appello, così come il Giudice di primo grado, a ritenere irrilevante la dichiarazione resa dal predetto imputato con la quale, prima della chiusura del dibattimento di primo grado - e quindi tempestivamente per l'operatività dell'esimente - rettificava quanto sostenuto in sede di interrogatorio, ammettendo cioè di essersi recato presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], elemento, questo, che integra pienamente la ritrattazione richiesta dalla norma indicata, dal momento che non può avere efficacia contraria la circostanza fattuale che a suo tempo la perquisizione effettuata presso l'abitazione della coppia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] abbia avuto esito negativo. Sotto questo aspetto, si evidenzia che, in realtà, Mastrogiacomo nulla sapeva o poteva sapere circa detta perquisizione, che sarebbe avvenuta qualche giorno dopo l'incontro con la predetta [OSCURATO:PERSONA]; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 378 e non anche quella ex art. 379 bis cod. pen.: al riguardo si rileva come le asserite dichiarazioni favoreggiatrici siano state rese da soggetto che aveva "partecipato all'atto processuale" (essendo stato escusso in Procura come persona informata dei fatti), circostanza, questa, specificamente dedotta nell'atto di appello e sulla quale la sentenza di secondo grado è rimasta assolutamente silente; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato di favoreggiamento personale; sul punto, la Corte di appello non si è avveduta che la ratio che ha spinto Mastrogiacomo a incontrare la [OSCURATO:PERSONA] e a dirle che era stato chiamato in Procura non è stata certo la volontà di aiutarla ad eludere le indagini, ma la necessità di recuperare quanto prima le somme versate precedentemente alla stessa per ottenere l'ambìto posto di lavoro pubblico per il figlio; difetta pertanto, anche alla luce di alcune pronunce della Corte di cassazione, il necessario dolo del favoreggiamento; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata massima estensione di riduzione della pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute già in primo grado, senza tenere conto dei complessivi elementi (l'incensuratezza, l'età e il corretto comportamento processuale, comprese le dichiarazioni di ritrattazione già evidenziate) che avrebbero dovuto indurre ad accogliere il motivo di appello; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen.; rigetto fondato, in misura prevalente, su un errore del Tribunale, non emendato della Corte di appello, che ha qualificato il Mastrogiacomo come pubblico dipendente giudiziario esercitante le proprie funzioni presso la Procura ove venivano svolte le indagini (da cui si deduce l'origine dell'informazione fornita alla [OSCURATO:PERSONA]) mentre il realtà il predetto era un commesso presso la Sezione lavoro del Tribunale di Aversa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va evidenziato che nel caso di specie si è di fronte alla c.d. "doppia conforme" situazione che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 1.1. Va ancora rilevato che questa Sezione ha avuto modo di precisare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935). 1.2. Infine, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601). 2. Ciò premesso, i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che non si confrontano con le articolate e convincenti motivazioni della sentenza impugnata che si salda con quelle a fondamento della pronuncia in primo grado del Tribunale - sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. 2.1. In riferimento alle deduzioni contenute nel ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio che la sentenza impugnata motiva in modo adeguato in ordine all'impossibilità di attribuire prevalenza alle riconosciute attenuanti generiche, a ciò ostando "il numero dei reati ascritti, l'elevato allarme sociale delle condotte tenute da un pubblico ufficiale, il ruolo dallo stesso rivestito di referente del gruppo e la consistenza del danno economico cagionato ai soggetti passivi, solo in parte risarcito"; motivazione chiaramente insindacabile in questa sede, alla luce del principio secondo cui «Il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la formulazione di un giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti, trattandosi di valutazione di natura completamente diversa» (Sez. 5, n. 35828 del 04/06/2010, Gambardella, Rv. 248501). 2.2. Per quanto concerne i ricorsi in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di appello, richiamando quella di primo grado, delinea in modo convincente il ruolo - chiaramente provato dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni delle persone offese - svolto dalla coppia nell'ingannare i parenti dei giovani interessati a partecipare ai concorsi pubblici nelle Forze dell'ordine dai quali si facevano consegnare ingenti somme di denaro (talora spendendo il nome dell'[OSCURATO:PERSONA]). 2.2.1. Manifestamente infondata risulta anche la eccezione formulata in riferimento alla veste processuale con la quale sono state esaminate in dibattimento le persone offese, che secondo i ricorrenti avrebbe dovuto essere quella di indagati di reato connesso per effetto della introduzione della fattispecie di traffico di influenze illecite - nella quale è punito anche il soggetto ingannato - e l'abrogazione del millantato credito ad opera della legge n. 3 del 2019. Va a tale proposito premesso che «sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. - formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - ed il reato di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che, in quest'ultima fattispecie, risulta attualmente ricompresa la condotta di chi, vantando un'influenza, meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, riceva o si faccia dare o promettere denaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico agente o di doverlo comunque remunerare» (da ultimo, Sez. 6, n. 32754 del 26/05/2022, Lucchese, Rv. 283724). E' dunque evidente che, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 346 cod. pen., per i fatti precedenti alla indicata modifica normativa, il soggetto ingannato dal "venditore di fumo" non ha commesso alcun reato, di tal che egli deve essere sentito come testimone e mantiene la posizione di persona offesa. Sul punto, si veda Sez. 6, n. 51124 del 19/06/2019, Duccoli, Rv. 277569, che ha precisato come «In tema di millantato credito, l'unificazione del reato di cui all'art. 346 cod. pen. nella nuova figura di traffico di influenze, così come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, non fa venir meno il diritto al risarcimento del danno in favore di chi, al momento del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato, sussistendo continuità normativa tra le norme incriminatrici in questione e non incidendo le vicende relative alla punibilità sulla qualificazione giuridica di un fatto quale illecito civile, in quanto trova applicazione l'art. 11 disp. prel. cod. civ., secondo cui, agli effetti civili, la legge non dispone che per l'avvenire, e non l'art. 2 cod. pen.». 2.2.2. La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non consente di esaminare la richiesta subordinata di dichiarare la prescrizione dei reati contestati, atteso che «l'inammissibilità originaria dell'impugnazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, impedendo la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione, non consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato» (da ultimo, v. Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015 - dep. 2016, Azzini, Rv. 266172 - 01). 2.3. Venendo ai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e in particolare con riferimento alla questione, sulla quale si è soffermata il difensore dei predetti all'odierna udienza, attinente alla dedotta violazione del principio del contraddittorio in ordine al mancato controesame del teste Raimo - il Collegio rileva quanto segue. In primo luogo, è pacifico che le dichiarazioni rese da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante (ex plurimis, Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807). 2.3.1. Per quanto poi concerne la dedotta violazione del contraddittorio, a seguito dell'interruzione dell'esame del Raimo e del conseguente mancato controesame, dalle sentenze impugnate si evince che detto profilo non è stato eccepito dalle difese degli imputati se non in sede di discussione finale. L'eccezione è, quindi, comunque tardiva dal momento che «L'indebita compressione, da parte del Presidente del collegio, del diritto dell'imputato ad effettuare il controesame testimoniale (nella specie, della persona offesa), non determina l'inutilizzabilità delle deposizione ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., ma integra una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen., sanata ove la parte presente nulla eccepisca» (Sez. 3, n. 14245 del 17/03/2021, Moraca, Rv. 280923). In ogni caso, i ricorrenti non hanno evidenziato sotto quale profilo il mancato controesame del Raimo avrebbe pregiudicato la propria posizione, atteso che non risulta che il predetto testimone sia stato dai suindicati imputati inserito nelle proprie liste e che, come già precisato da questa Corte, in tema di esame testimoniale, la parte che non ha indicato il teste a suo favore non può porre, in sede di controesame di quello introdotto da altra parte, domande su circostanze diverse da quelle specificate da chi ne ha richiesto l'esame al momento della presentazione della relativa lista; se così non fosse, verrebbero frustrati i termini temporali ed i limiti di ammissibilità prescritti dal codice di rito per l'ingresso in processo delle prove indicate dalle parti, nonchè le regole concernenti le modalità di assunzione delle stesse (Sez. 4, n. 20585 del 23/03/2005, Morotti, Rv. 232243 - 01). 2.3.2. Le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dal Panciullo risultano attendibili nonché l'individuazione e l'esame dei "riscontri esterni" alle medesime sono state adeguatamente riportate dalle sentenze di merito (Tribunale, pag. 31 ss.; Corte di appello, pag. 27 ss.). In riferimento alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata a pag 29 indica le dichiarazioni dal predetto rese, in modo conforme al contenuto della sentenza di primo grado (pag. 33 ss.); dunque non emerge alcun "travisamento della prova". 3. Per quanto concerne il ricorso presentato da Mastrogiacomo manifestamente infondati risultano i motivi relativi: a) alla mancata applicazione della causa di non punibilità della ritrattazione, dal momento che il favoreggiamento è consistito nell'aver comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] l'esistenza - dell'indagine in corso nei confronti della predetta, del marito e dell'[OSCURATO:PERSONA], circostanza in ordine alla quale l'ammissione in dibattimento non integra alcuna "ritrattazione"; b) alla insussistenza della fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. per difetto di dolo, essendosi già precisato che «in tema di favoreggiamento personale, per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che deve consistere nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte con la consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell'autorità e della finalizzazione delle stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche»: così, Sez. 2, n. 20195 del 09/03/2015, PM in proc. Aquino, Rv. 263524 - atteggiamento psicologico chiaramente evincibile, secondo quanto adeguatamente accertato dalla sentenza impugnata, nella condotta dell'imputato; c) alla richiesta riqualificazione del fatto contestato nella fattispecie dell'art. 379 bis cod. pen., ipotesi, quest'ultima, che non può applicarsi al soggetto che venga sentito a sommarie informazioni; sul punto, questa Corte ha già chiarito che «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 379-bis cod. pen., le nozioni di "partecipazione" e di "assistenza" ad un atto del procedimento, rilevanti ai fini dell'individuazione del soggetto attivo del reato, attengono alle fasi di formazione o di messa in esecuzione dell'atto processuale, promanante tanto dall'autorità giudiziaria o da suoi delegati ed ausiliari quanto dal difensore nell'ambito delle indagini difensive, ma non a quelle della ricezione dell'atto stesso o di soggezione ai relativi effetti» (Sez. 6, n. 47210 del 05/11/2021, Bonanno, Rv. 282357); d) alle invocate massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche e diminuzione della pena inflitta, avendo sul punto la sentenza impugnata motivato in modo certamente non illogico, precisando che a fronte della decisione del Giudice di primo grado che "ha già valutato gli elementi positivi in capo all'imputato, quale il suo comportamento processuale con la, sia pur tardiva, ammissione della verità dei fatti, non emergono ragioni, neppure dedotte specificamente dall'appellante per concedere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e, comunque, per mitigare ulteriormente la pena, che appare congrua e proporzionata all'elevato disvalore del fatto ed alle possibili conseguenze della condotta del Mastrogiacomo"; pertanto la relativa sttauizione non risulta sindacabile in questa sede di legittimità. 3.1. Infondato - ma non manifestamente - è il motivo di ricorso relativo alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. La Corte territoriale ha rigettato il relativo motivo di appello, rilevando che "le modalità dell'azione (Mastrogiacomo si recava a casa della [OSCURATO:PERSONA] per avvisarla di persona delle indagini in corso nei suoi confronti, evitando di farlo con il mezzo del telefono), l'origine dell'informazione verosimilmente collegata all'esercizio delle funzioni esercitate presso la Procura ove pendeva il procedimento per le vicende in contestazione e l'effettivo disvalore del fatto idoneo a intralciare e/o pregiudicare l'attività investigativa, ostano alla concessione del beneficio" (pag. 34). Orbene, a prescindere dall'eventuale erronea indicazione dell'imputato come dipendente giudiziario in servizio presso la Procura di [OSCURATO:PERSONA], anziché presso la Sezione Lavoro del relativo Tribunale in Aversa, e quindi dell'origine della conoscenza delle notizie comunicate alla [OSCURATO:PERSONA] (origine peraltro indicata solo come "verosimile"), il complesso della motivazione utilizzata dalla Corte di appello dà conto, in modo congruo, degli elementi (modalità della condotta illecita, gravità e conseguenze del fatto) che ad avviso dei Giudici di secondo grado impediscono nella specie di riconoscere la particolare tenuità. Al rigetto del ricorso non può conseguire la declaratoria di prescrizione del reato a carico del Mastrogiacomo, contestato come commesso nel novembre del 2015 e quindi certamente non prescritto alla data della pronuncia della presente sentenza. A carico di tutti gli imputati va posto il pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - i cui ricorsi sono inammissibili - vanno altresì condannati, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi, al pagamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro ciascuno a favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] va infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate come da dispositivo. P. Q. M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c