CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 37462/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 3113/2025 CC - 05/11/2025 R.G.N. 23982/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37462/2025 Roma, lì, 17/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 17 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, accogliendo parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza, in data 07 maggio 2025, aveva respinto il suo reclamo contro il diniego dell'amministrazione penitenziaria allo svolgimento di colloqui visivi permanenti con il figlio [OSCURATO:PERSONA], detenuto in altro carcere, ha autorizzato un colloquio visivo con quest'ultimo. Il magistrato aveva respinto il reclamo evidenziando che il proponente, benché sottoposto al regime penitenziario differenziato, aveva mostrato di conoscere i video pubblicati dai propri nipoti su un noto canale social e di conoscere tutte le vicende relative alla sua famiglia, conoscenza che a lui avrebbe dovuto essere ignota, anche se egli aveva asserito di avere tratto tali notizie da un provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma, e di non averle apprese tramite i colloqui svolti in precedenza con il figlio detenuto. Il Tribunale ha ritenuto provato che la notizia in questione era stata appresa dall'atto indicato dal detenuto, a lui notificato poco prima del colloquio con i propri nipoti, con i quali aveva commentato tale video, ed ha perciò concesso l'effettuazione di un colloquio con il figlio, non avendo la DDA di Catania fornito altre ragioni concrete che ne giustificassero il diniego. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b), Ord. pen. L’ordinanza ha concesso il colloquio senza tenere conto della normativa, che stabilisce un rigido regime autorizzativo dei colloqui, diretto ad evitare che il detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato possa mantenere i contatti con i sodali, imponendo a tal fine il preventivo parere dell'autorità giudiziaria competente. Nel presente caso la DDA di Catania aveva fornito un parere contrario indicando numerosi elementi ostativi, di cui l'ordinanza non ha tenuto conto. Il mantenimento delle relazioni familiari deve necessariamente contemperarsi con le esigenze di sicurezza, come sostenuto dalla Corte di cassazione, in particolare quando tale colloquio debba svolgersi da parte di un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. ed altro familiare assoggettato al medesimo regime e debba svolgersi visivamente, non potendo la mera registrazione del colloquio neutralizzare il pericolo di uno scambio di informazioni pericolose, che può avvenire anche mediante la comunicazione non verbale. I colloqui visivi tra due familiari, entrambi sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen, devono ritenersi, perciò, ex se vietati, alla luce di pronunce della Corte di cassazione quali la n. 29007 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per l'impossibilità di effettuare un efficace controllo circa il loro contenuto. Nel presente caso il detenuto istante si trova ristretto in regime penitenziario differenziato, ed anche suo figlio è detenuto in regime di alta sicurezza, per cui alla vicenda si attaglia l’orientamento contrario ai colloqui visivi, sopra ricordato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere respinto. 2. Il Ministero ricorrente riporta correttamente il contenuto della sentenza Sez. 1, n. 29007 del 11/06/2021, n.m., che ha affermato la non concedibilità di un colloquio visivo, da parte di un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., con un familiare anch'esso sottoposto al regime penitenziario differenziato, dovendosi ritenere pregiudizialmente preminenti le esigenze di sicurezza rispetto al diritto all'affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari. Tale principio, però, è stato superato dalle pronunce più recenti, che hanno riconosciuto il diritto del detenuto, sottoposto al regime penitenziario differenziato, ad effettuare colloqui visivi con un familiare, anch'egli sottoposto al medesimo regime, ritenendo rilevante il diritto a coltivare l'affettività familiare, diritto che può essere negato in presenza di specifiche esigenze di sicurezza, valutate in concreto, all'esito di un giudizio di bilanciamento: si veda, tra queste, Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, Rv. 287288, secondo cui «In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è, anch'egli, sottoposto al regime speciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l'impiego di strumenti audiovisivi». [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire questo orientamento, in quanto maggiormente rispettoso dei diritti del detenuto, anche se sottoposto al regime di cui all'art. 41- bis Ord. pen., e perciò sicuramente conforme ai principi dettati dalla Corte EDU e dalla Corte costituzionale. Nel presente caso, inoltre, il familiare con cui il detenuto chiede di effettuare il colloquio visivo non è sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ma si trova detenuto, secondo quanto riportato nel ricorso, in regime di alta sicurezza: la questione della concedibilità, in astratto, di colloqui visivi tra detenuti appartenenti alla medesima famiglia ed entrambi sottoposti al regime penitenziario differenziato non è perciò, conferente, stante la diversità della situazione relativa al detenuto in questione. 3. Il Ministero ricorrente afferma, correttamente, che la concessione di un colloquio visivo ad un detenuto ristretto nel regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. deve essere valutata con attenzione, e deve essere negata quando prevalgano le esigenze di sicurezza. Anche la più recente giurisprudenza di legittimità, sopra citata, ha costantemente ribadito che il diritto all'affettività deve essere posto in bilanciamento con le esigenze di sicurezza, che sono sempre presenti nel caso di un detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato, in particolare quando egli intende effettuare un colloquio visivo con un familiare sottoposto al medesimo regime detentivo, e deve rimanere insoddisfatto se queste ultime sono, motivatamente, ritenute prevalenti. Il Tribunale di sorveglianza, però, risulta avere effettuato tale giudizio di bilanciamento, alla luce del parere fornito dalla DDA di Catania e delle ragioni del diniego riportate nel provvedimento del magistrato di sorveglianza. Secondo il Tribunale, infatti, la DDA aveva segnalato un episodio «allarmante», cioè il fatto che il detenuto, in un colloquio con i nipoti, aveva rivelato loro di conoscere tutti i loro gesti, tramite un'applicazione di social media, verosimilmente “[OSCURATO:PERSONA]”, e di conoscere tutto ciò che accadeva in famiglia, affermazione che faceva sospettare che egli utilizzasse canali segreti o modalità non autorizzate per scambiare informazioni con i vari familiari, ovvero avesse ottenuto informazioni riservate dal proprio figlio, detenuto. Il Tribunale, però, ha ritenuto infondato il sospetto di contatti illeciti del detenuto con i propri familiari, e insussistente il pericolo di una violazione delle rigide regole stabilite per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ed ha conseguentemente escluso che sussistessero esigenze di sicurezza particolari e rilevanti, tali da prevalere sul diritto all'affettività e alla coltivazione delle relazioni familiari. La motivazione con cui il sospetto in questione è stato ritenuto infondato appare logica e fondata su un elemento oggettivo, in quanto il Tribunale ha ritenuto che, come sostenuto dal detenuto, questi aveva ricevuto l'informazione circa il contenuto del video pubblicato dai suoi nipoti su [OSCURATO:PERSONA] dal provvedimento con il cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il suo reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato, in quanto tale provvedimento menzionava il contenuto di detto video. Inoltre, poiché il parere della DDA, per quanto riportato nell'ordinanza, era contrario alla concessione del colloquio solo a causa dell'episodio sopra indicato e del conseguente timore dell'esistenza di canali che consentivano al detenuto illeciti contatti con l'esterno, mentre la stessa DDA riconosceva di avere «sempre rilasciato parere favorevole alla fruizione dei richiesti colloqui tra padre e figlio», il Tribunale ha logicamente ritenuto che, una volta esclusa la sussistenza di tali contatti con l'esterno, non vi fossero altre ragioni di particolare pericolosità del detenuto, che giustificassero il diniego di tali colloqui. 4. Il ricorso non si confronta adeguatamente con questa motivazione, in quanto lamenta l'errato bilanciamento con le esigenze di sicurezza e l'omessa valutazione del parere contrario espresso dalla DDA alla fruizione di colloqui con il figlio a sua volta detenuto, senza indicare quali esigenze di sicurezza sarebbero state pretermesse o non correttamente bilanciate dal Tribunale di sorveglianza, e quale diverso contenuto del parere della DDA non sarebbe stato valutato. Il ricorso, infatti, non si confronta con l'esatto contenuto del parere negativo espresso dalla DDA di Catania, e con le ragioni per cui tale parere è stato disatteso dal Tribunale di sorveglianza. Esso afferma, genericamente, che gli elementi ostativi emersi dal parere della DDA avevano una tale consistenza da dimostrare una rilevante pericolosità del detenuto e da giustificare il diniego dei colloqui per il prevalere, nel doveroso bilanciamento, delle esigenze di sicurezza, ma non descrive tali elementi, che restano ignoti, stante la mancata allegazione del predetto parere. Anzi, il ricorso riporta il contenuto del parere della DDA negli stessi termini dell'ordinanza impugnata, cioè come indicante l'unica circostanza «allarmante» sopra riportata, che è stata attentamente esaminata e motivatamente esclusa dal Tribunale di sorveglianza. L'affermazione di una non corretta valutazione del parere negativo della DDA e, più in generale, di una non corretta valutazione delle esigenze di sicurezza da questa specificamente indicate è, pertanto, infondata. 5. Deve quindi concludersi che l'ordinanza non presenta i vizi lamentati nel ricorso, il quale deve perciò essere respinto. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (vedi Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650). P.Q.M Rigetta il ricorso. Così deciso il 05 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]