CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 10542/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 467/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 5070/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d’Appello di Lecce, decidendo sulle impugnazioni proposte con- tro la sentenza di condanna del Tribunale di Brindisi, ha preso atto dell’accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. e ridotto le pene inflitte agli imputati in primo grado. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso contro la sentenza di secondo grado denun- ciando violazione di legge e difetto di motivazione. In particolare, gli imputati la- mentano che la sentenza impugnata non abbia motivato in merito alla quantifica- zione degli aumenti di pena per i reati-satellite e non abbia esteso a questi ultimi reati il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, limitandolo alla sola pena-base prevista per la violazione più grave. 3. Tramite il proprio difensore di fiducia ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10542/2026 Roma, lì, 19/03/2026 alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., lamentando, quindi, che la sentenza impugnata non dia conto delle ragioni per le quali si è esclusa la sussi- stenza di cause di proscioglimento. 4. [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, ha a sua volta proposto ricorso contro la sentenza deducendo anch’egli violazione di legge e difetto di mo- tivazione con riguardo all’omessa riqualificazione dei fatti nei termini dell’art. 73, 5° comma T.U Stupefacenti. 5. I ricorsi sono inammissibili. Come questa Corte ha ripetutamente affermato, in seguito alla reintrodu- zione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio, precedentemente elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice d'appello, a fronte della richiesta formulata sull’accordo delle parti, deve limitare la sua cognizione ai motivi non oggetto di rinuncia; per la stessa ragione, inoltre, nemmeno sussiste un obbligo di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., anche in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello in questione (v., ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Rv. 245919 - 01). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello o che contesti al giudice di appello il silenzio circa le ragioni del mancato proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. Questa conclusione non è smentita dall’ulteriore principio, sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Rv. 284481 – 01), secondo cui il giudice di appello è tenuto a prendere atto della prescrizione maturata prima della sua decisione: secondo tale pronuncia, infatti, l’accesso al rito negoziale non equivale a rinunzia alla causa estintiva e resta quindi intatto, pur in presenza di un accordo tra le parti, il potere-dovere del giudice di verificare l’eventuale maturazione del relativo termine quale precondizione di le- gittimità dell’accordo stesso, in ossequio al principio di cui all’art. 129, 1° comma, cod. proc. pen. Quanto al versante sanzionatorio, ugualmente inammissibile è il ricorso che verta sulla quantificazione della pena contestando quella concordata, dal momento che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta recepito dal giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena (fra le altre: Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715- 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). Ne consegue che, non potendo essere messo in discussione il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti (salva, come detto, l’illegalità della pena), la parte non può neanche dolersi dell’assenza di motivazione sul punto. Detto questo, siccome nel caso di specie non è ravvisabile, né è stata pro- spettata, alcuna ipotesi di illegalità della pena, tutti i motivi di ricorso devono ri- tenersi inammissibili. 6. All’inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura ex art. 610, 5° comma bis cod. proc. pen., consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, alla luce della causa di inammissibilità dei ricorsi, ciascun imputato deve essere condannato al pagamento della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così è deciso, 04/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]