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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 2022

Cassazione n. 29384/2023

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21687/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificatadell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della [OSCURATO:PERSONA] E, rappresentato e difeso dall’avv.toDARIO GRECO; -controricorrente - LEONARDOFODERÀ e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liatiin ROMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu PAOLOFODERÀ, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 901/2019 della CORTE D’APPELLO di PA- LERMO,depositata il 24/04/2019; uditala relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 24/4/2019, la Corte d’appello di Palermo, pronunciandoquale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede dilegittimità (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 22627 del 2016), in par- zialeriforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva inquesta sede, ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione intercorsotra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di co nduttore) e [OSCURATO:PERSONA]- derà, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- tone,[OSCURATO:PERSONA] di Scalea (in proprio e quale procuratore di France- scoLanza di Scalea, [OSCURATO:PERSONA] di Scalea e [OSCURATO:PERSONA] di Scalea) (tuttiin qualità di locatori ), per inadempimento del conduttore, con la condanna del Campo al pagamento, in favore di tutti i locatori, degli importiindicati a titolo di canoni non corrisposti; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – sul pre- suppostodell’avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia resa dal primogiudice d’appello in ordine all’accertamento dell’avvenuta con- clusionetra le parti, nel 2001, di un contratto di locazione (con la con- seguentedefinitiva infondatezza della domanda di rilascio per o ccupa- zione senza titolo proposta in via principale dalle controparti del [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) e sulla premessa del definitivo accertamento dell’avvenuta corresponsione,da parte del conduttore, in unica soluzione, di tre an- nualitàdel canone dovuto fino a tutto il 2003 – ha rilevato il mancato pagamento,da parte del Campo, dei canoni dovuti successivamente al 2003, da ciò derivando la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimentodel conduttore, a nulla rilevando la riferibilità di tale inadempimentoai canon i di locazione dovuti posteriormente alla pro- posizionedella domanda di risoluzione per inadempimento originaria- menteproposta in via subordinata dai locatori, dovendo ritenersi che tale domanda di risoluzione dovesse comunque riferirsi al mancato adempimentodi tutti i canoni dovuti fino al rilascio dell’immobile lo- cato, così come espressamente rivendicato dinanzi al primo giudice d’appello; ciòposto, il giudice del rinvio ha individuato l’entità complessiva degliimporti dovuti dal conduttore a titolo di canoni, muovendo dalle determinazioni sul punto raggiunte nella consulenza tecnica d’ufficio dispostanel corso del giudizio, in difetto di alcuna adeguata prova circa l’esattaentità del canone concordato dalle parti; avverso la sentenza d’appello, Domen ico Campo propone ricorso percassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- geri,dall’altro, resistono con due distinti controricorsi; nessunaltro intimato ha svolto difese in questa sede; tuttele parti costituite hanno depositato memoria per la camera di consigliodel 21/12/2022;[OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu conordinanza interlocutoria n. 2003 del 23 gennaio 2023, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione delricorso introduttivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] diScalea; ilricorrente ha depositato ulteriore memoria; aseguito dell’indicata rinnovazione della notificazione, il ricorso è statotrattenuto in decisione all’odierna adunanza in camera d i consi- glio; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1223 c.c., anche inrelazione all’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 112 e 345 c.p.c. (con riferimentoall’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice di rinvio erroneamenteritenuto ammissibile la domanda di risoluzione per ina- dempimentoproposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al mancato pagamento, da parte del conduttore, di canoni di loca zione maturatisuccessivamente all’originaria proposizione della domanda di risoluzione,trattandosi di una domanda che, ove mai avanzata in ap- pello,avrebbe dovuto ritenersi inammissibile siccome in contrasto con lepreclusioni stabilite dall’art. 345 c.p .c. ilmotivo è inammissibile; osservapreliminarmente il Collegio come, sulla base del principio dinecessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo,n. 5 anche per quelli previsti dai n n. 3 e 4 della stessa disposi- [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu zionenormativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa appli- cazionedi norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singolanorma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indi- caregli ele menti fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di opera- tivitàdi detta violazione (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv.588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comp rovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza d elle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attra- versola pr eclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e daidocumenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersisufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti afondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione deimotivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hannopoi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu delcodice di rito e sige che sia specificato in quale sede processuale nel corsodelle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato inricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorsoa pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008(Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documentosia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo diparte, l'onere della sua allega zione può esser assolto anche mediante laproduzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi lasede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez.

Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; rimanein ogni caso pur sempre fermo che i l principio di autosuffi- cienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6),c.p.c. – quale corollario del r equisito di specificità dei motivi - anche allaluce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in co ntesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito (v.

Sez.

U, Ordinanza n. 8950del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01) ;[OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu conparticolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in pro- cedendo(tali da legittimare l'esercizio , ad opera del giudice di legitti- mità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito ), varrà considerarecome la stessa presuppon ga pur sempre l'ammissibilità del motivodi censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in con- formitàalle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succied altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realiz- zatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse,in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attivitàdel giudice di legittimità e g arantire al tempo stesso la cer- tezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salva- guardandola funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso dellaparte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza (cfr. Sez.

L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv. 663837– 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 , Rv. 662388 -01); nellaviolazione di tali principi deve ritenersi incorso il ricorrente conil motiv o d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso , nel dolersi cheil giudice del rinvio avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la domandadi risoluzione per inadempimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] ePaolo Foderà in relazione al mancato pagamento, da parte del con- duttore,di canoni di locazione maturati successivamente all’originaria proposizionedella domanda di risoluzione (senza rilevare la violazione dell’art.345 c.p.c.) , ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e com- [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu pletaindicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel pro- cesso) circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovantiil ricorso effettivo di detto errore (con particolare riguardo all’attointroduttivo del giudizio di primo grado) , con ciò precludendo a questaCorte la possibilità di app rezzare la concludenza delle censure formulateal fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto; sotto altro profilo, l’inammissibilità del motivo si evidenzia anche sottoil profilo dell’avvenuta deduzione di un errore meramente revo- catorio sul fatto processuale , essendosi il ricorrente limitato a conte- stare il ricorso di un semplice errore di fatto asseritamente consistito nell’avere,il giudice del rinvio, rilevato l’avvenuta proposizione della domandade qua in via subordinata nella citazione di primo grado; daultimo, varrà rimarcare come il ricorrente abbia, non solo tra- scuratodi dimostrare, ma neppure allegato di aver eccepito nel primo giudiziodi appello la pretesa novità della domanda ( perché proposta in appelloper la prima volta : tale facoltà sarebbe stata esercitabile, nella specie,fino al momento della decisione) , con la conseguenza che , pur ipotizzandoil ricorso della contestata novità della domanda, la conse- guentenullità della stessa, pur rilevabile d’uf ficio, avrebbe potuto es- serlosolo fino alla conclusione del primo giudizio di appello : evenienza che,essendo nella specie mancata, deve ritenersi non più rilevabile in questa sede (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21381 del 30/08/2018, Rv. 650325– 01; Sez. 3, O rdinanza n. 5815 del 27/02/2023, Rv. 666968 -01);[OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu conil secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sen- tenzaimpugnata per violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro neamente omessodi rilevare il difetto di interesse ad agire di Cesare e [OSCURATO:PERSONA]- deràper la tutela di diritti non ancora sorti al momento della proposi- zionedella domanda, non essendo ammissibile far valere un diritto di- pendenteda un evento non ancora ve rificatosi (o verificatosi successi- vamente)all’atto dell’instaurazione del giudizio; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte, affinché sussista la condizione prevista dall'art.100 c.p.c. , non è necessario che l'interesse ad agire sussista al momento della domanda, essendo sufficiente che sussista al mo- mentodella decisione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 19/07/1968 , Rv. 335070 – 01 ; cfr. altresì Sez. 1, Ordinanza n. 10671 del 20/04/2023 (Rv. 667739 – 01 ; Sez.

U, Sentenza n. 4582 del 14/07/1981,Rv. 415295 - 01 ) ; ciòposto del tutto erroneamente l’odierno ricorrente ha denunciato ilpreteso difetto di interesse agire dei locatori per l a tutela di diritti non ancora sorti al momento della proposizione della domanda, essendo comunque incontestata la sussistenza di tale interesse al momento delladecisione; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedegli artt. 1587, 1223 e 1226 c.c. anche in relazione all’art.2697c.c., nonché degli artt. 324, 329 e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu determinatoin via equitativa l’entità dei canoni dovuti dal conduttore, senzatener conto della necessità di determinare l’importo del canone di locazione in corrispondenza alle pattuizioni delle parti intervenute sul punto; pattuizioni nella specie attestate dal giudicato formatosi sull’entità del cano ne calcolabile con riferimento a quanto corrisposto dalCampo fino all’anno 2003; ilmotivo è fondato ; osserva il Collegio come il giudice d’appello abbia ritenuto che il conduttoreavesse corrisposto le mensilità dallo stesso dovute in forza delcontratto di locazione dedotto in giudizio in relazione a tutto il 2003 inun’unica soluzione, comprensiva di tre annualità ; sullabase di quel parametro , pertanto, il giudice a quo avrebbe dovutocommisurare la determinazione dei canoni riferiti ai periodi suc- cessivi; e ciò, in assenza – in ipotesi – di alcuna prova che le parti avessero successivamente provveduto a rideterminare l’entità di tale canone; ladeterminazione del canone operata in via equitativa dal giudice delrinvio sulla base del valore locativo dell’immobile deve, pertanto, ritenersidel tutto arbitraria e scorretta , dovendo il successivo giudice delrinvio confrontarsi con l’efficacia e la portata (prospettate dal ri cor- rente)del giudicato di merito caduto sull’entità del canone originaria- mentecorrisposto dal conduttore, anche ai fini della complessiva riso- luzionedelle questioni economiche ancora controverse tra le parti ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2028, 2032 e 1705 [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu c.c.nonché degli artt. 324, 329, 112, 103, 348 e 394 c.p.c. (in rela- zioneall’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice del rinvio illegit- timamente condan [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] danno in fa- voredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fran- cescoLanza di Scalea, [OSCURATO:PERSONA] di Scalea e [OSCURATO:PERSONA] di Scalea, nonostante questi ultimi non avessero mai riproposto in appello t ale domanda risarcitoria, avendo prestato acquiescenza alla sentenza d’appelloche aveva rigettato le loro domande, nonché per avere risar- citoil danno in favore di [OSCURATO:PERSONA] non avendo quest’ultima maiassunto la qualità di parte nel corso dei gi udizi di merito; alriguardo, il ricorrente esclude la riconoscibilità, nel caso di spe- cie,di un potere gestorio in capo al comproprietario locatore in caso di costituzionein giudizio dei comproprietari che svolgono un’autonoma domandaa tutela dei propr i diritti, attesa la scindibilità delle azioni di risoluzione così proposte e la pluralità delle pronunce contenute nell’unicasentenza, con il conseguente effetto devolutivo dell’impugna- zionee il passaggio in giudicato della sentenza d’appello nei confro nti delleparti acquiescenti; da ultimo, il ricorrente contesta l’avvenuto riconoscimento, da partedel giudice a quo , dell’ammissibilità della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di rinvio, non avendo la stessa assunto laqualità di parte nel corso dei precedenti giudizi e tenuto altresì conto dell’inammissibilità della produzione, nel giudizio di rinvio, di docu- mentipreesistenti al giudizio rescindente della Corte di cassazione; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impu gnata perviolazione falsa applicazione degli artt. 2909 e 1306 c.c., nonché [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu degliartt. 324, 329, 97, 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e4 c.p.c.), per avere il giudice del rinvio illegittimamente condannato ilCampo al rimborso, favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- derà,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Scalea, [OSCURATO:PERSONA] di Scalea eTeresa Lanza di Scalea, delle spese del giudizio di primo grado nono- stantela relativa domanda fosse stata definitivamente rigettata in ap- pello (co n sentenza divenuta definitiva) senza che gli stessi ne aves- seromai contestato il contenuto; ciòposto, fermo il carattere parziario (e non già solidale) della re- sponsabilità dei soccombenti per il rimborso delle spese processuali, deltutto illegittimame nte il giudice del rinvio avrebbe contraddetto il definitivoannullamento delle statuizioni della sentenza di primo grado cheaveva condannato il Campo al rimborso, in favore delle controparti indicatedelle spese del giudizio di primo grado e di quelle di c.t.u.; sottoaltro profilo, il giudice del rinvio avrebbe omesso di rilevare il carattere definitivo della soccombenza delle controparti in relazione alledomande di occupazione senza titolo e di risarcimento del conse- guentedanno proposte nei confronti del Campo, omettendo di disporre larelativa condanna al rimborso, in favore di quest’ultimo, delle spese dilite o, quantomeno, la relativa compensazione in ragione della reci- procitàdella soccombenza; daultimo, il ricorrente si duole della condanna pron unciat a a pro- priocarico per il rimborso delle spese del giudizio d’appello in favore di RosaMaria [OSCURATO:PERSONA], non avendo quest’ultima mai assunto la qualità di partenel relativo giudizio, così come di quella pronunciata in favore di [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu FoderàKadlec Vladimira , rimasta contumace nel medesimo giudizio di appello; l’accoglimentodel terzo motivo, nella misura in cui comporta la ne- cessaria rideterminazione dei rapporti economici tra le parti in lite e delle spese di giudizio , vale ad assorbire la rilevanza di entrambe le censurein esame; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del terzo motivo (inammissibile il primo, infondato il secondo ed assorbiti restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in rela- zioneal motivo accolto con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Palermo,in dive

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21687/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificatadell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della [OSCURATO:PERSONA] E, rappresentato e difeso dall’avv.toDARIO GRECO; -controricorrente - LEONARDOFODERÀ e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liatiin ROMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu PAOLOFODERÀ, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 901/2019 della CORTE D’APPELLO di PA- LERMO,depositata il 24/04/2019; uditala relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 24/4/2019, la Corte d’appello di Palermo, pronunciandoquale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede dilegittimità (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 22627 del 2016), in par- zialeriforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva inquesta sede, ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione intercorsotra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di co nduttore) e [OSCURATO:PERSONA]- derà, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- tone,[OSCURATO:PERSONA] di Scalea (in proprio e quale procuratore di France- scoLanza di Scalea, [OSCURATO:PERSONA] di Scalea e [OSCURATO:PERSONA] di Scalea) (tuttiin qualità di locatori ), per inadempimento del conduttore, con la condanna del Campo al pagamento, in favore di tutti i locatori, degli importiindicati a titolo di canoni non corrisposti; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – sul pre- suppostodell’avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia resa dal primogiudice d’appello in ordine all’accertamento dell’avvenuta con- clusionetra le parti, nel 2001, di un contratto di locazione (con la con- seguentedefinitiva infondatezza della domanda di rilascio per o ccupa- zione senza titolo proposta in via principale dalle controparti del [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) e sulla premessa del definitivo accertamento dell’avvenuta corresponsione,da parte del conduttore, in unica soluzione, di tre an- nualitàdel canone dovuto fino a tutto il 2003 – ha rilevato il mancato pagamento,da parte del Campo, dei canoni dovuti successivamente al 2003, da ciò derivando la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimentodel conduttore, a nulla rilevando la riferibilità di tale inadempimentoai canon i di locazione dovuti posteriormente alla pro- posizionedella domanda di risoluzione per inadempimento originaria- menteproposta in via subordinata dai locatori, dovendo ritenersi che tale domanda di risoluzione dovesse comunque riferirsi al mancato adempimentodi tutti i canoni dovuti fino al rilascio dell’immobile lo- cato, così come espressamente rivendicato dinanzi al primo giudice d’appello; ciòposto, il giudice del rinvio ha individuato l’entità complessiva degliimporti dovuti dal conduttore a titolo di canoni, muovendo dalle determinazioni sul punto raggiunte nella consulenza tecnica d’ufficio dispostanel corso del giudizio, in difetto di alcuna adeguata prova circa l’esattaentità del canone concordato dalle parti; avverso la sentenza d’appello, Domen ico Campo propone ricorso percassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- geri,dall’altro, resistono con due distinti controricorsi; nessunaltro intimato ha svolto difese in questa sede; tuttele parti costituite hanno depositato memoria per la camera di consigliodel 21/12/2022;[OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu conordinanza interlocutoria n. 2003 del 23 gennaio 2023, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione delricorso introduttivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] diScalea; ilricorrente ha depositato ulteriore memoria; aseguito dell’indicata rinnovazione della notificazione, il ricorso è statotrattenuto in decisione all’odierna adunanza in camera d i consi- glio; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1223 c.c., anche inrelazione all’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 112 e 345 c.p.c. (con riferimentoall’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice di rinvio erroneamenteritenuto ammissibile la domanda di risoluzione per ina- dempimentoproposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al mancato pagamento, da parte del conduttore, di canoni di loca zione maturatisuccessivamente all’originaria proposizione della domanda di risoluzione,trattandosi di una domanda che, ove mai avanzata in ap- pello,avrebbe dovuto ritenersi inammissibile siccome in contrasto con lepreclusioni stabilite dall’art. 345 c.p .c. ilmotivo è inammissibile; osservapreliminarmente il Collegio come, sulla base del principio dinecessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo,n. 5 anche per quelli previsti dai n n. 3 e 4 della stessa disposi- [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu zionenormativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa appli- cazionedi norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singolanorma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indi- caregli ele menti fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di opera- tivitàdi detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv.588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comp rovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza d elle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attra- versola pr eclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e daidocumenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersisufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti afondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione deimotivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hannopoi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu delcodice di rito e sige che sia specificato in quale sede processuale nel corsodelle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato inricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorsoa pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008(Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documentosia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo diparte, l'onere della sua allega zione può esser assolto anche mediante laproduzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi lasede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; rimanein ogni caso pur sempre fermo che i l principio di autosuffi- cienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6),c.p.c. – quale corollario del r equisito di specificità dei motivi - anche allaluce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in co ntesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01) ;[OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu conparticolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in pro- cedendo(tali da legittimare l'esercizio , ad opera del giudice di legitti- mità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito ), varrà considerarecome la stessa presuppon ga pur sempre l'ammissibilità del motivodi censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in con- formitàalle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succied altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realiz- zatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse,in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attivitàdel giudice di legittimità e g arantire al tempo stesso la cer- tezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salva- guardandola funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso dellaparte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv. 663837– 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 , Rv. 662388 -01); nellaviolazione di tali principi deve ritenersi incorso il ricorrente conil motiv o d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso , nel dolersi cheil giudice del rinvio avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la domandadi risoluzione per inadempimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] ePaolo Foderà in relazione al mancato pagamento, da parte del con- duttore,di canoni di locazione maturati successivamente all’originaria proposizionedella domanda di risoluzione (senza rilevare la violazione dell’art.345 c.p.c.) , ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e com- [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu pletaindicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel pro- cesso) circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovantiil ricorso effettivo di detto errore (con particolare riguardo all’attointroduttivo del giudizio di primo grado) , con ciò precludendo a questaCorte la possibilità di app rezzare la concludenza delle censure formulateal fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto; sotto altro profilo, l’inammissibilità del motivo si evidenzia anche sottoil profilo dell’avvenuta deduzione di un errore meramente revo- catorio sul fatto processuale , essendosi il ricorrente limitato a conte- stare il ricorso di un semplice errore di fatto asseritamente consistito nell’avere,il giudice del rinvio, rilevato l’avvenuta proposizione della domandade qua in via subordinata nella citazione di primo grado; daultimo, varrà rimarcare come il ricorrente abbia, non solo tra- scuratodi dimostrare, ma neppure allegato di aver eccepito nel primo giudiziodi appello la pretesa novità della domanda ( perché proposta in appelloper la prima volta : tale facoltà sarebbe stata esercitabile, nella specie,fino al momento della decisione) , con la conseguenza che , pur ipotizzandoil ricorso della contestata novità della domanda, la conse- guentenullità della stessa, pur rilevabile d’uf ficio, avrebbe potuto es- serlosolo fino alla conclusione del primo giudizio di appello : evenienza che,essendo nella specie mancata, deve ritenersi non più rilevabile in questa sede (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21381 del 30/08/2018, Rv. 650325– 01; Sez. 3, O rdinanza n. 5815 del 27/02/2023, Rv. 666968 -01);[OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu conil secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sen- tenzaimpugnata per violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro neamente omessodi rilevare il difetto di interesse ad agire di Cesare e [OSCURATO:PERSONA]- deràper la tutela di diritti non ancora sorti al momento della proposi- zionedella domanda, non essendo ammissibile far valere un diritto di- pendenteda un evento non ancora ve rificatosi (o verificatosi successi- vamente)all’atto dell’instaurazione del giudizio; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte, affinché sussista la condizione prevista dall'art.100 c.p.c. , non è necessario che l'interesse ad agire sussista al momento della domanda, essendo sufficiente che sussista al mo- mentodella decisione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 19/07/1968 , Rv. 335070 – 01 ; cfr. altresì Sez. 1, Ordinanza n. 10671 del 20/04/2023 (Rv. 667739 – 01 ; Sez. U, Sentenza n. 4582 del 14/07/1981,Rv. 415295 - 01 ) ; ciòposto del tutto erroneamente l’odierno ricorrente ha denunciato ilpreteso difetto di interesse agire dei locatori per l a tutela di diritti non ancora sorti al momento della proposizione della domanda, essendo comunque incontestata la sussistenza di tale interesse al momento delladecisione; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedegli artt. 1587, 1223 e 1226 c.c. anche in relazione all’art.2697c.c., nonché degli artt. 324, 329 e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu determinatoin via equitativa l’entità dei canoni dovuti dal conduttore, senzatener conto della necessità di determinare l’importo del canone di locazione in corrispondenza alle pattuizioni delle parti intervenute sul punto; pattuizioni nella specie attestate dal giudicato formatosi sull’entità del cano ne calcolabile con riferimento a quanto corrisposto dalCampo fino all’anno 2003; ilmotivo è fondato ; osserva il Collegio come il giudice d’appello abbia ritenuto che il conduttoreavesse corrisposto le mensilità dallo stesso dovute in forza delcontratto di locazione dedotto in giudizio in relazione a tutto il 2003 inun’unica soluzione, comprensiva di tre annualità ; sullabase di quel parametro , pertanto, il giudice a quo avrebbe dovutocommisurare la determinazione dei canoni riferiti ai periodi suc- cessivi; e ciò, in assenza – in ipotesi – di alcuna prova che le parti avessero successivamente provveduto a rideterminare l’entità di tale canone; ladeterminazione del canone operata in via equitativa dal giudice delrinvio sulla base del valore locativo dell’immobile deve, pertanto, ritenersidel tutto arbitraria e scorretta , dovendo il successivo giudice delrinvio confrontarsi con l’efficacia e la portata (prospettate dal ri cor- rente)del giudicato di merito caduto sull’entità del canone originaria- mentecorrisposto dal conduttore, anche ai fini della complessiva riso- luzionedelle questioni economiche ancora controverse tra le parti ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2028, 2032 e 1705 [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu c.c.nonché degli artt. 324, 329, 112, 103, 348 e 394 c.p.c. (in rela- zioneall’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice del rinvio illegit- timamente condan [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] danno in fa- voredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fran- cescoLanza di Scalea, [OSCURATO:PERSONA] di Scalea e [OSCURATO:PERSONA] di Scalea, nonostante questi ultimi non avessero mai riproposto in appello t ale domanda risarcitoria, avendo prestato acquiescenza alla sentenza d’appelloche aveva rigettato le loro domande, nonché per avere risar- citoil danno in favore di [OSCURATO:PERSONA] non avendo quest’ultima maiassunto la qualità di parte nel corso dei gi udizi di merito; alriguardo, il ricorrente esclude la riconoscibilità, nel caso di spe- cie,di un potere gestorio in capo al comproprietario locatore in caso di costituzionein giudizio dei comproprietari che svolgono un’autonoma domandaa tutela dei propr i diritti, attesa la scindibilità delle azioni di risoluzione così proposte e la pluralità delle pronunce contenute nell’unicasentenza, con il conseguente effetto devolutivo dell’impugna- zionee il passaggio in giudicato della sentenza d’appello nei confro nti delleparti acquiescenti; da ultimo, il ricorrente contesta l’avvenuto riconoscimento, da partedel giudice a quo , dell’ammissibilità della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di rinvio, non avendo la stessa assunto laqualità di parte nel corso dei precedenti giudizi e tenuto altresì conto dell’inammissibilità della produzione, nel giudizio di rinvio, di docu- mentipreesistenti al giudizio rescindente della Corte di cassazione; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impu gnata perviolazione falsa applicazione degli artt. 2909 e 1306 c.c., nonché [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu degliartt. 324, 329, 97, 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e4 c.p.c.), per avere il giudice del rinvio illegittimamente condannato ilCampo al rimborso, favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- derà,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Scalea, [OSCURATO:PERSONA] di Scalea eTeresa Lanza di Scalea, delle spese del giudizio di primo grado nono- stantela relativa domanda fosse stata definitivamente rigettata in ap- pello (co n sentenza divenuta definitiva) senza che gli stessi ne aves- seromai contestato il contenuto; ciòposto, fermo il carattere parziario (e non già solidale) della re- sponsabilità dei soccombenti per il rimborso delle spese processuali, deltutto illegittimame nte il giudice del rinvio avrebbe contraddetto il definitivoannullamento delle statuizioni della sentenza di primo grado cheaveva condannato il Campo al rimborso, in favore delle controparti indicatedelle spese del giudizio di primo grado e di quelle di c.t.u.; sottoaltro profilo, il giudice del rinvio avrebbe omesso di rilevare il carattere definitivo della soccombenza delle controparti in relazione alledomande di occupazione senza titolo e di risarcimento del conse- guentedanno proposte nei confronti del Campo, omettendo di disporre larelativa condanna al rimborso, in favore di quest’ultimo, delle spese dilite o, quantomeno, la relativa compensazione in ragione della reci- procitàdella soccombenza; daultimo, il ricorrente si duole della condanna pron unciat a a pro- priocarico per il rimborso delle spese del giudizio d’appello in favore di RosaMaria [OSCURATO:PERSONA], non avendo quest’ultima mai assunto la qualità di partenel relativo giudizio, così come di quella pronunciata in favore di [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2023 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utriu FoderàKadlec Vladimira , rimasta contumace nel medesimo giudizio di appello; l’accoglimentodel terzo motivo, nella misura in cui comporta la ne- cessaria rideterminazione dei rapporti economici tra le parti in lite e delle spese di giudizio , vale ad assorbire la rilevanza di entrambe le censurein esame; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del terzo motivo (inammissibile il primo, infondato il secondo ed assorbiti restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in rela- zioneal motivo accolto con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Palermo,in dive
Sentenza Cassazione n. 29384/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris