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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 33391/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CUPELLO avverso la sentenza del 17/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 17/03/2021 con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 19.06.2018 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per il reato di estorsione.

Deduce:

1.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione della prova.

Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che i giudici di merito hanno valutato in maniera errata le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

1.1. I giudici di merito hanno esposto, con motivazione ampia e di sicura tenuta logica, il loro giudizio di credibilità della persona offesa, dando altresì conto del contenuto delle prove dichiarative e degli elementi di supporto e riscontro che ne corroboravano l'attendibilità.

Ciò posto, va ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sezioni Unite Bellarte cit; in termini Sez. 6,n.27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv.239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zannberlan, Rv. 230899;Sez. .3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848de1 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

Nessuna manifesta illogicità o contraddizione si ravvisa nel caso in esame, né esse vengono segnalate con il ricorso, incentrato nella proposta di un risultato probatorio alternativo a quello raggiunto dai giudici della doppia sentenza conforme, cui si oppone con argomentazioni relative alla valutazione della prova, non scrutinabili in sede di legittimità.

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibi ità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CUPELLO avverso la sentenza del 17/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 17/03/2021 con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 19.06.2018 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per il reato di estorsione. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione della prova. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che i giudici di merito hanno valutato in maniera errata le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. I giudici di merito hanno esposto, con motivazione ampia e di sicura tenuta logica, il loro giudizio di credibilità della persona offesa, dando altresì conto del contenuto delle prove dichiarative e degli elementi di supporto e riscontro che ne corroboravano l'attendibilità. Ciò posto, va ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sezioni Unite Bellarte cit; in termini Sez. 6,n.27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv.239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zannberlan, Rv. 230899;Sez. .3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848de1 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). Nessuna manifesta illogicità o contraddizione si ravvisa nel caso in esame, né esse vengono segnalate con il ricorso, incentrato nella proposta di un risultato probatorio alternativo a quello raggiunto dai giudici della doppia sentenza conforme, cui si oppone con argomentazioni relative alla valutazione della prova, non scrutinabili in sede di legittimità. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibi ità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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