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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46510/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, posto che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello è stata adotta con sentenza e all'esito del giudizio, senza alcun pregiudizio per le facoltà difensive; rilevato, altresì, che la Corte di appello, pur dichiarando l'inammissibilità, ha comunque esaminato nel merito l'impugnazione, motivazione della sentenza impugnata è immune da censure di manifesta illogicità o contraddittorietà ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, posto che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello è stata adotta con sentenza e all'esito del giudizio, senza alcun pregiudizio per le facoltà difensive; rilevato, altresì, che la Corte di appello, pur dichiarando l'inammissibilità, ha comunque esaminato nel merito l'impugnazione, motivazione della sentenza impugnata è immune da censure di manifesta illogicità o contraddittorietà ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente