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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32429/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/01/2026 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt.628 e 582 cod. pen., è formulato in termini oltremodo generici, essendo privo diqualsivoglia riferimento all'effettivo contenuto della motivazione della sentenzaimpugnata e, pertanto, non connotato da puntualità e concreta pertinenzacensoria, così risultando privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base dellacensura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare irilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;che tale motivo risulta inammissibile anche per mancanza di specificità,dedotta dalla radicale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sultema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521 - 01), limitandosi ilricorrente a riproporre l'iniziale incertezza sul ruolo dei correi e la pretesaassenza in atti delle immagini di videosorveglianza, senza confrontarsi conquanto specificamente chiarito dalla Corte d'appello, la quale ha dato atto chel'erronea individuazione iniziale del ricorrente quale autore materiale, dovuta adun'imprecisione della persona offesa spiegabile alla luce del trauma subito, èstata superata attraverso il filmato di videosorveglianza - che individuainequivocabilmente il coimputato [OSCURATO:PERSONA] quale autore dello strappo dellacollana e della spinta alla vittima - e che tale filmato, unitamente alla relativaannotazione di polizia giudiziaria, risultava integralmente allegato al fascicolo sindalla richiesta di giudizio immediato e pienamente accessibile alle parti;che il motivo, inoltre, reitera le medesime argomentazioni di merito giàsollevate con l'atto di appello, puntualmente affrontate e correttamente risoltedalla Corte territoriale, la quale ha congruamente motivato, con motivazionelogica e priva di contraddizioni, in ordine al contributo concorsuale fornito dalricorrente, il quale ha concorso ad accerchiare la vittima e, unitamente alcoimputato, ne ha ostacolato l'inseguimento dell'autore materiale della rapina,assicurando così il possesso del bene sottratto; sicché il ricorso si risolve nellarichiesta di una alternativa valutazione del compendio probatorio e degli elementidi fatto, non consentita in sede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/01/2026 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt.628 e 582 cod. pen., è formulato in termini oltremodo generici, essendo privo diqualsivoglia riferimento all'effettivo contenuto della motivazione della sentenzaimpugnata e, pertanto, non connotato da puntualità e concreta pertinenzacensoria, così risultando privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base dellacensura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare irilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;che tale motivo risulta inammissibile anche per mancanza di specificità,dedotta dalla radicale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sultema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521 - 01), limitandosi ilricorrente a riproporre l'iniziale incertezza sul ruolo dei correi e la pretesaassenza in atti delle immagini di videosorveglianza, senza confrontarsi conquanto specificamente chiarito dalla Corte d'appello, la quale ha dato atto chel'erronea individuazione iniziale del ricorrente quale autore materiale, dovuta adun'imprecisione della persona offesa spiegabile alla luce del trauma subito, èstata superata attraverso il filmato di videosorveglianza - che individuainequivocabilmente il coimputato [OSCURATO:PERSONA] quale autore dello strappo dellacollana e della spinta alla vittima - e che tale filmato, unitamente alla relativaannotazione di polizia giudiziaria, risultava integralmente allegato al fascicolo sindalla richiesta di giudizio immediato e pienamente accessibile alle parti;che il motivo, inoltre, reitera le medesime argomentazioni di merito giàsollevate con l'atto di appello, puntualmente affrontate e correttamente risoltedalla Corte territoriale, la quale ha congruamente motivato, con motivazionelogica e priva di contraddizioni, in ordine al contributo concorsuale fornito dalricorrente, il quale ha concorso ad accerchiare la vittima e, unitamente alcoimputato, ne ha ostacolato l'inseguimento dell'autore materiale della rapina,assicurando così il possesso del bene sottratto; sicché il ricorso si risolve nellarichiesta di una alternativa valutazione del compendio probatorio e degli elementidi fatto, non consentita in sede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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