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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 39049/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.).

La sentenza è impugnata dall'imputata che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità, frutto dell'erronea valutazione delle prove e del loro travisamento.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione dell'elemento materiale (la violazione della prescrizione in casa) la ricorrente tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità, nella sentenza impugnata e con riferimento alla dedotta allegazione della mancanza di offensività del fatto poiché la ricorrente stava partecipando ad una festa religiosa nella quale la predetta si era intrattenuta violando la prescrizione di seguire la via più breve per recarsi a visita per la quale aveva ottenuto un'autorizzazione del giudice che procede.

All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.). La sentenza è impugnata dall'imputata che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità, frutto dell'erronea valutazione delle prove e del loro travisamento. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione dell'elemento materiale (la violazione della prescrizione in casa) la ricorrente tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità, nella sentenza impugnata e con riferimento alla dedotta allegazione della mancanza di offensività del fatto poiché la ricorrente stava partecipando ad una festa religiosa nella quale la predetta si era intrattenuta violando la prescrizione di seguire la via più breve per recarsi a visita per la quale aveva ottenuto un'autorizzazione del giudice che procede. All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estens
Sentenza Cassazione n. 39049/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris