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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46174/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in data 1 dicembre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato la pena di un anno di arresto ed C 1.600,00 di ammenda (muovendo dalla pena di un anno e sei mesi di arresto e 2.400,00 euro di ammenda, diminuita per il rito), concordata tra le parti ex artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato p. e p. dall'art. 186, comma 7, Cod.Strada, commesso in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 1 marzo 2020.

Quale unico motivo di doglianza, il deducente lamenta violazione di legge, perché la pena suddetta é stata determinata illegalmente muovendo da una pena- base detentiva superiore al massimo edittale previsto per il reato contestato, a nulla rilevando quanto osservato dal giudice circa la causazione di un incidente, circostanza peraltro non contestata al Manai.

2. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato e va accolto.

In tema di patteggiamento, alla luce di quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., il ricorso per cassazione é ammissibile qualora proposto avverso una pena illegale.

In proposito, occorre tenere conto che nella fattispecie, sebbene la pena finale concordata si collochi entro i limiti massimi della cornice edittale, la pena base richiesta dalle parti (sulla quale é stata applicata la diminuente del rito) risulta ampiamente superiore a quella massima edittale prevista; ed il fatto che in parte motiva il giudice faccia riferimento alla causazione di un incidente da parte del Manai non vale in alcun modo a sanare tale elemento di illegalità della pena, non solo perché l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod.strada non era contestata neppure in fatto, ma anche e soprattutto perché la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non sarebbe comunque configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, mediante etilometro, per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza (Sez.

U, Sentenza n. 46625 del 29/10/2015, Zucconi, Rv. 265025).Pertanto nella specie va valorizzato il principio, richiamato dalla giurisprudenza apicale della Corte (vds. in parte motiva Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli), accolto in altre pronunzie della Corte e qui condiviso, secondo il quale anche le singole componenti del calcolo della pena assumono rilievo, ai fini della legalità della pena stessa, pur quando la pena finale risulti rientrante nella cornice edittale stabilita dalla legge (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5973 del 27/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246438; Sez. 3, Sentenza n. 34302 del 14/06/2007, Catuogno, Rv. 237124).

In tema di applicazione di pena a richiesta, ex artt. 444 e ss.

Cod.proc.pen., deve ritenersi applicabile il detto principio in quanto alla pena finale le parti pervengono sulla base di un calcolo che, se viziato nelle sue singole componenti, riverbera i suoi effetti sull'accordo circa la determinazione della sanzione da applicare, pur quando essa sia pattuita entro i limiti edittali.

2. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per l'ulteriore corso.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in data 1 dicembre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato la pena di un anno di arresto ed C 1.600,00 di ammenda (muovendo dalla pena di un anno e sei mesi di arresto e 2.400,00 euro di ammenda, diminuita per il rito), concordata tra le parti ex artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato p. e p. dall'art. 186, comma 7, Cod.Strada, commesso in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 1 marzo 2020. Quale unico motivo di doglianza, il deducente lamenta violazione di legge, perché la pena suddetta é stata determinata illegalmente muovendo da una pena- base detentiva superiore al massimo edittale previsto per il reato contestato, a nulla rilevando quanto osservato dal giudice circa la causazione di un incidente, circostanza peraltro non contestata al Manai. 2. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato e va accolto. In tema di patteggiamento, alla luce di quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., il ricorso per cassazione é ammissibile qualora proposto avverso una pena illegale. In proposito, occorre tenere conto che nella fattispecie, sebbene la pena finale concordata si collochi entro i limiti massimi della cornice edittale, la pena base richiesta dalle parti (sulla quale é stata applicata la diminuente del rito) risulta ampiamente superiore a quella massima edittale prevista; ed il fatto che in parte motiva il giudice faccia riferimento alla causazione di un incidente da parte del Manai non vale in alcun modo a sanare tale elemento di illegalità della pena, non solo perché l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod.strada non era contestata neppure in fatto, ma anche e soprattutto perché la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non sarebbe comunque configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, mediante etilometro, per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza (Sez. U, Sentenza n. 46625 del 29/10/2015, Zucconi, Rv. 265025).Pertanto nella specie va valorizzato il principio, richiamato dalla giurisprudenza apicale della Corte (vds. in parte motiva Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli), accolto in altre pronunzie della Corte e qui condiviso, secondo il quale anche le singole componenti del calcolo della pena assumono rilievo, ai fini della legalità della pena stessa, pur quando la pena finale risulti rientrante nella cornice edittale stabilita dalla legge (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5973 del 27/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246438; Sez. 3, Sentenza n. 34302 del 14/06/2007, Catuogno, Rv. 237124). In tema di applicazione di pena a richiesta, ex artt. 444 e ss. Cod.proc.pen., deve ritenersi applicabile il detto principio in quanto alla pena finale le parti pervengono sulla base di un calcolo che, se viziato nelle sue singole componenti, riverbera i suoi effetti sull'accordo circa la determinazione della sanzione da applicare, pur quando essa sia pattuita entro i limiti edittali. 2. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per l'ulteriore corso. Così deciso in R
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