CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42439/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di VIGEVANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'art. 32 D.Lvo. 274/2000 con rinvio al Giudice di Pace per nuovo esame, e dichiararsi, nel resto, l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 novembre 2020, il Giudice di pace di Vigevano ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione ex art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di 3.400 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. Pacifica la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto a Sanhaji, trattenutosi in Italia senza giustificato motivo dopo il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto sin dall'Il marzo 2012, il Giudice di pace ha ritenuto l'inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, invocata, nelle conclusioni, dalla difesa dell'imputato. A tal fine, premesso che l'istituto de quo agitur è stato concepito essenzialmente per i reati, perseguibili a querela, in origine attribuiti alla competenza del Giudice di pace, ne ha ritenuto l'incompatibilità con la contravvenzione sanzionata dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avuto riguardo alla costruzione dell'illecito in termini prettamente oggettivi e, quindi, ostativi alla distinzione tra i fatti di particolare tenuità e quelli che di tale caratteristica sono privi. Ha aggiunto che «Non è possibile, infatti, ipotizzare — né la difesa ha fornito prova in tale senso — una condotta differenziata né sul piano della lesione dell'interesse tutelato né con riferimento alla misura del danno, elementi insiti nel fatto stesso di aver fatto ingresso o essersi trattenuto nel territorio dello Stato illegalmente». 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 156, 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen.. Rappresenta, in proposito, che si è proceduto in sua assenza pur non essendosi provveduto alla rituale notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il luogo in cui, al tempo, egli era ristretto, condizione nella quale ha versato dall'Il ottobre 2017 al 14 ottobre 2019, e, successivamente, a partire dal 12 luglio 2020, con conseguente, grave pregiudizio delle sue prerogative difensive. Con il secondo ed ultimo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sicuramente applicabile anche al reato oggetto di addebito nell'ambito del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato e, pertanto, passibile di rigetto, per come si evince dall'esame degli atti del processo, accessibili alla Corte di cassazione in ragione della natura del vizio dedotto. L'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata, infatti, esercitata mediante decreto di citazione ex art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel quale è stato dato atto che egli era elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha, pertanto, ritualmente ricevuto la notifica. Alla successiva udienza del 15 ottobre 2019, essendo stata rappresentata la possibilità che l'imputato fosse detenuto e, in quanto non tradotto, legittimamente impedito a partecipare al processo, il Giudice di pace ha correttamente disposto la dovuta verifica in ordine alla condizione di Sanhaji nonché, per il caso di accertata restrizione carceraria, la sua traduzione per l'udienza di rinvio. Dagli accertamenti espletati è emerso, tuttavia, che l'imputato ha riacquistato la libertà — senza, peraltro, indicare alcun domicilio — il 14 ottobre 2019, ovvero il giorno prima dell'udienza in cui l'impedimento è stato adombrato. Atteso, allora, che la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata effettuata presso il difensore domiciliatario, che la condizione detentiva dell'imputato è stata portata a conoscenza dell'autorità procedente solo dopo il suo venir meno e, da ultimo, che la nuova detenzione successivamente intervenuta in data 12 luglio 2020 non risulta essere mai stata comunicata al Giudice di pace, deve conclusivamente escludersi che, nella fattispecie, si sia prodotta la ventilata nullità. Più specificamente, con riferimento al caso in esame — in cui si assume che la notificazione del decreto di citazione a giudizio sia avvenuta in un frangente in cui l'odierno ricorrente era detenuto per altra causa, condizione che, tuttavia, era ignota all'autorità procedente (che, nel caso in esame, ne ha avuto contezza solo all'udienza del 15 ottobre 2019) — chiare sono le indicazioni che si traggono dalla giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nell'affermare che «Le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen.» (Sez. U , n. 12778 del 27/02/2020, S. Rv. 278869), non hanno, invero, mancato di precisare, sulla scorta della previsione dell'art. 156, comma 4, cod. proc. pen. — secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione «anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario» — che, qualora l'imputato sia detenuto per altra causa e tale circostanza non consti in atti, l'autorità giudiziaria non ha l'obbligo di promuovere ricerche a tutto campo, sicché resta valida la notifica effettuata presso il difensore domiciliatario. Il massimo consesso nomofilattico ha, in proposito, osservato che «La suddetta procedura notificatoria è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale che, con l'ordinanza n. 315 del 1998 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 2, cod. proc. pen. sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost. nella parte in cui subordine l'obbligatorietà delle notificazioni a mani dell'imputato detenuto per altra causa al fatto che lo stato di detenzione risulti dagli atti. La Corte, nel richiamare la sentenza n. 25 del 1970, ha ribadito che "la notifica nelle forme ordinarie, nei confronti di chi sia detenuto per altro processo, non importa menomazione del suo diritto di difesa fin quando viene eseguita alle persone e nei luoghi con cui è ragionevole presumere che l'imputato conservi, nonostante il suo stato di detenzione, contatti e rapporti, mediante consegna della copia nei luoghi ove l'imputato ha residenza o dimora, dovendosi ritenere che le persone cui la copia è consegnata, o per i vincoli e i rapporti che esse hanno con l'imputato e sono dalla legge indicati, o per la scelta fiduciaria che egli stesso ebbe a farne... inoltreranno a lui l'atto notificato". Ma, ove dagli atti risulti lo stato di detenzione (ad es. perché è comunicato dallo stesso imputato), riprende vigore la norma primaria della notifica personale». Deve, pertanto, ribadirsi, in ossequio al principio testé richiamato, l'assenza del dedotto vulnus alle prerogative difensive. 2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato, e merita, dunque, accoglimento. La Corte costituzionale, nel dichiarare, con la sentenza n. 250 del 2010, non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha affermato, tra l'altro, che «l'attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace è atta a rendere operante l'istituto dell'esclusione della procedibilità per "particolare tenuità del fatto", previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, un istituto che, in presenza delle condizioni stabilite da tale articolo, potrà valere a sottrarre a pena le irregolarità di più ridotto significato». Nella medesima scia si pone l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità che, ove ne ricorrano i presupposti, ammette pacificamente l'applicabilità al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell'art. 34, che assurge a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, Prisecari, Rv. 249855). Nell'ambito di tale indirizzo, sono stati, altresì, delineati i confini di operatività della causa di esclusione della punibilità di cui al predetto art. 34, ancorati, appunto, alla «particolare tenuità» del fatto, che ricorre quando si sia al cospetto di «un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/04/2006 Ciampa, Rev. 234577). In particolare, sono stati enucleati alcuni indici sintomatici di particolare tenuità, che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive, tra i quali: l'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato; l'occasionalità della violazione; il ridotto grado di colpevolezza; il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, Prisecari, Rv. 249855). Nel caso in esame, il giudice di pace vigevanese si è limitato a rilevare la presunta incompatibilità tra la fattispecie di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e la causa di esclusione della punibilità definita dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ed ha omesso di procedere al prescritto apprezzamento, in concreto, dell'offensività della condotta e degli altri indici sopra riportati, incorrendo in tal modo in palese violazione di legge. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Vigevano, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, verifichi se sussistano o meno le condizioni per l'applicazione della causa di esclusione della procedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Vigevano in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così de