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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34920/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13074/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Piazza di Campitelli, n. 2 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e quale procuratore degli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, 2o22, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio A580 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via degli Scipioni, n. 94 - controricorrenti - e nei confronti di , FLEGREA LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante - intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4862/2018, pubblicata in data 30 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. [OSCURATO:PERSONA] che:

1. Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2009 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere comproprietari, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], di un complesso immobiliare, costituito da una palazzina per uffici, due capannoni industriali ed area scoperta, sito in Bacoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 189, convennero in giudizio il Comune di Bacoli, al quale avevano concesso in locazione l'immobile in forza di contratto del 6 maggio 1997 e successivo atto integrativo del 2001, al fine di sentirlo dichiarare inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 1587 e 1588 cod. civ. e al fine di ottenere il risarcimento dei danni.

A supporto della domanda esposero che l'immobile avrebbe dovuto essere destinato ad attività istituzionale dell'Ente, che, invece, lo aveva destinato ad usi vari, tra cui quello di ricovero e lavaggio dei , mezzi della nettezza urbana e stoccaggio dei rifiuti; erano stati promossi due procedimenti di accertamento tecnico preventivo, dai quali era emerso lo stato di degrado dell'immobile locato, aggravato dalla mancata esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, tanto che il c.t.u. nominato aveva rilevato danni alle strutture portanti dei solai, agli intonaci, ai pilastri, alla pavimentazione ed agli infissi, stimando in euro 826.528,30 gli interventi necessari a riportare l'immobile al suo stato originario.

Costituendosi in giudizio il Comune di Bacoli, oltre ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva ed a contestare la fondatezza della domanda dei ricorrenti, chiese di essere autorizzato a chiamare in causa la Flegrea Lavoro s.p.a., società alla quale aveva affidato il servizio di stoccaggio dei rifiuti, quale unica responsabile degli eventi.

Rimasta contumace la terza chiamata in causa ed espletata l'attività istruttoria, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1017/18, condannò il Comune di Bacoli al pagamento della somma di euro 831.025,24, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni.

2. La sentenza è stata impugnata dal Comune di Bacoli dinanzi alla Corte di appello di Napoli che ha respinto l'impugnazione.

Ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario ed affermata la legittimazione attiva degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di appello, in difetto di contestazione, da parte del Comune di Bacoli, dell'utilizzo del bene a sito di stoccaggio dei rifiuti, ha osservato che tale destinazione non fosse coincidente con gli scopi istituzionali propri dell'Amministrazione comunale, come previsto dall'art. 3 del contratto di locazione, e che fosse, di conseguenza, evidente la violazione dell'art. 1587 cod. civ.; che l'immobile locato era stato oggetto di due consulenze tecniche disposte nell'ambito di giudizi di accertamento tecnico preventivo dalle quali era emerso l'avanzato stato di degrado dello stesso, che l'esecuzione di alcune opere di manutenzione ordinaria da parte del Comune era avvenuta nel 2003, ossia prima dell'utilizzo dell'area per lo stoccaggio, iniziata nel 2004, e che il conduttore non poteva opporre, a prova contraria, il presunto avanzato stato di degrado dell'immobile antecedente alla stipula del contratto di locazione, poiché l'Ente non aveva contestato, al momento della conclusione del contratto, che l'immobile fosse stato consegnato in buono stato locativo.

Ha, poi, rilevato che nel calcolare la somma necessaria al ripristino, il consulente tecnico d'ufficio aveva operato preliminarmente «il calcolo della vetustà al 2004, epoca del suo primo sopralluogo, dell'immobile costruito nel 1970», considerando la sussistenza di un degrado ordinario pari a circa il 18 per cento; che l'applicazione di tale percentuale unitamente alla previsione, per l'importo di euro 91.096,29, di lavori di manutenzione straordinaria a carico del locatore rendevano del tutto ininfluenti ai fini della decisione le deposizioni rese dagli altri testi ([OSCURATO:PERSONA] e Balsamo), che avevano dichiarato che l'immobile già prima della stipula del contratto di locazione necessitava di interventi di manutenzione agli impianti, alla copertura del capannone, agli infissi ed alla pavimentazione.

La Corte ha, pure, ritenuto non provati gli elementi di fatto dai quali poter ricavare la colpa concorrente dei proprietari dell'immobile, e respinto la censura con la quale il Comune chiedeva di dichiarare la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. unica responsabile, sottolineando che la decisione di primo grado aveva escluso la responsabilità della predetta società sia per l'assenza di previsioni contrattuali, sia per difetto di prova e che l'appellante si fosse limitato a censurare una sola delle due rationes decidendi che sorreggeva la decisione del Tribunale.

3. Per la cassazione della decisione d'appello ricorre il Comune di Bacoli, con otto motivi.

Resiste mediante controricorso [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e quale procuratore degli altri eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente illustrato con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..

4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte.

Considerato che:

1. Con il primo motivo d'impugnazione il Comune ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., lamentando che l'uso difforme del bene locato rispetto al contratto di locazione sarebbe stato dichiarato dalla Corte d'appello sulla base della presunta «non contestazione», omettendo di considerare che la «non contestazione», anche laddove sussistente, non è da sola sufficiente a far ritenere provato un fatto.

Nel caso di specie, prosegue il ricorrente, la conformità dell'uso al contratto si ricava dalla clausola di cui all'art. 3 del contratto, laddove stabilisce che il bene locato deve essere destinato «prevalentemente all'esercizio di attività istituzionale del Comune di Bacoli».

1.1. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.

1.2. La censura omette, in primo luogo, di individuare il passo della motivazione con cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione, per cui essa risulta enunciata in modo palesemente inidoneo a sollecitare il giudizio di cassazione sulla sentenza impugnata.

Ciò alla stregua del consolidato principio di diritto enunciato da Cass. n. 359 del 2005 e ribadito — in motivazione non massimata — da Cass., sez.

U, n. 7074 del 2017, secondo cui «Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.».

1.3. Per altro verso, anche se si volesse procedere all'individuazione del passo della motivazione a cui potrebbe riferirsi la doglianza in esame, non può non rilevarsi che il motivo, in realtà, difetta di specificità, in quanto non si confronta con la motivazione che si rintraccia nelle ultime due proposizioni della pagina 8 della sentenza impugnata e, soprattutto, nelle prime quattro righe della pagina 9 della stessa sentenza.

Il che impone di ritenere il motivo ulteriormente inammissibile alla luce dell'altro principio di diritto consolidato, secondo cui «Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.).

Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie finalizzate solo all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l'atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo» (Cass., sez. 3, 04/03/2005, n. 4741; Cass., sez.

U, 20/03/2017, n. 7074, in motivazione).

1.4. Il motivo neppure riproduce il tenore delle difese svolte in primo grado richiamate dalla motivazione e, pertanto, sotto tale profilo, è privo di autosufficienza e viola pure l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché non riporta il luogo ed il tempo della operata contestazione, ed è peraltro in aperta contraddizione con quanto si sostiene nel terzo motivo.

2. Con il secondo motivo, rubricato: «Motivazione perplessa, apparente e incomprensibile, violazione del minimum costituzionale e dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata incorre nel vizio denunciato laddove, da una parte, il giudice del gravame ha sostenuto che il Comune non aveva contestato l'uso difforme e, dall'altro, ha espressamente citato la clausola contrattuale di cui all'art. 3 invocata dallo stesso Comune.

2.1. La censura è inammissibile.

2.2. Anche tale motivo non individua il passo della motivazione che si intende criticare; in secondo luogo, ravvisa la pretesa contraddizione nella seconda proposizione della pagina 9 della sentenza, omettendo tuttavia di spiegarla, cosicché la doglianza, per come formulata, è del tutto inesplicata ed apodittica.

2.3. La censura, peraltro, è infondata.

2.3.1. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez.

U, 07/04/2014, n. 8053) ha invero affermato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art.111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass., sez.

L, 21/12/2010, n. 25866; Cass., sez. 6-1, 05/06/2014, n. 12664; Cass., sez. 5, 03/02/2017, n. 2876; Cass., sez.

U, 24/03/2017, n. 7667).

2.3.2. Va, peraltro, ricordato che «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella

I. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione» (Cass., sez.

U, n. 8053 del 2014, cit.).

2.3.3. La motivazione della sentenza impugnata non presenta le gravi anomalie individuate dagli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, né si pone al di sotto del «minimo costituzionale».

Seppure con motivazione sintetica, i giudici di appello hanno chiaramente illustrato il percorso argomentativo posto a fondamento del decisum, spiegando che costituisce circostanza pacifica che il Comune di Bacoli avesse destinato l'immobile locato allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti e che l'utilizzo dell'immobile esulava dalla destinazione prevista dal contratto di locazione, posto che il Comune, pur dovendo approvare l'istituzione del centro di raccolta, doveva affidare l'attività di stoccaggio ad altra società iscritta nell'Albo nazionale dei gestori ambientali.

In tal modo hanno esplicitato il percorso argomentativo seguito per addivenire alla decisione, che risulta scevro da vizi logici ed esente da contraddizioni.

3. Con il terzo motivo, censurando la sentenza per «violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- Errore di percezione», il ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale afferma che «l'utilizzo dell'immobile locato per scopi non coincidenti con quelli istituzionali propri dell'amministrazione comunale, o comunque desumibili dalle circostanze, è dunque, come correttamente ritenuto dal primo giudice, circostanza non contestata».

Ribadisce che non solo non aveva contestato, ma aveva anzi esplicitamente affermato che parte dell'immobile fosse stato destinato a sito di stoccaggio, con ordinanza extra ordinem del 2 aprile 2009 ex artt. 50 e 54 t.u.e.I., per fronteggiare la crisi dei rifiuti; aveva, tuttavia, fatto rilevare che tale utilizzo fosse conforme alle determinazioni negoziali intervenute tra le parti, le quali, all'art. 3 del contratto di locazione, avevano pattuito che il bene locato dovesse essere destinato «prevalentemente all'esercizio di attività istituzionale del Comune di Bacoli».

Addebita, pertanto, ai giudici di secondo grado di essere incorsi in un errore di percezione, per avere, da un lato, omesso la valutazione dell'art. 3 del contratto di locazione, di cui era stata dedotta la decisività, e, dall'altro, di avere affermato fatti insussistenti.

Segnatamente, il Comune sottolinea che la gestione dei rifiuti, da ricomprendersi nella definizione di servizio pubblico, spetta ai Comuni, ai sensi dell'art. 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e che l'attività di stoccaggio dei rifiuti costituisce sicuramente attività istituzionale dell'ente; sostiene, pertanto, che l'errore di percezione, nel caso di specie, riguarda la ricognizione del contenuto oggettivo della prova.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Seppure la censura assume ad oggetto di critica un breve periodo della motivazione, individuandolo, il ricorrente omette di considerare le ulteriori ragioni poste a fondamento della sentenza, sicché ricorre, anche con riguardo a tale mezzo d'impugnazione, l'inammissibilità nei termini indicati da Cass. n. 4741 del 2005.

3.3. Parimenti inammissibile è la doglianza laddove si lamenta un cd. errore di percezione.

Al riguardo, occorre rammentare che il c.d.

«travisamento della prova» (consistente nella constatazione di un errore di percezione o di ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione) non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla

I. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della sentenza, come chiarito da Cass. n. 24395 del In tale ultima sentenza si dà atto del diverso indirizzo seguito da altri arresti della giurisprudenza di legittimità (tra cui, Cass., sez. 25/05/2015, n. 10749), secondo cui, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa della fonte di prova non sarebbe mai sindacabile in sede di legittimità, sarebbe invece sindacabile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (così Cass., sez. 3, 12/04/2017, n. 9356; Cass., sez. 1, 25/05/2015, n. 10749, cit., cui hanno dato seguito, tra le altre, Cass., sez. 6 - L, 19/07/2018, n. 19293; Cass., sez.

L, 24/10/2018, n. 27033).

La sentenza, tuttavia, correttamente ritiene non condivisibile tale indirizzo, spiegando come, se pur sia vero che l'errore di percezione (che, per orientamento maggioritario di questa Corte di legittimità, può essere soltanto motivo di revocazione) consiste in effetti in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, è altresì vero che un errore siffatto può essere soltanto motivo di revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., giacché, concretandosi nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti e documenti di causa, ovvero (e specularmente) nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dai medesimi atti e documenti di causa, esclude che su quel fatto, che non era affatto controverso tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio.

Addiviene, quindi, alla conclusione che l'errore di percezione sul contenuto oggettivo di una prova non sia altra cosa dal travisamento della prova, potendo dar luogo, se del caso, esclusivamente a revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «mentre l'unico vizio del giudizio di fatto deducibile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., consiste nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio» (Cass., sez.

L, n. 24395 del 2020, cit.).

Ne segue l'inammissibilità del mezzo in esame anche laddove il ricorrente assume che i giudici di appello avrebbero posto a fondamento della decisione fatti insussistenti.

4. Con il quarto motivo, denunciando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente assume che la Corte d'appello, limitandosi a rilevare che sull'uso difforme dell'immobile rispetto alle previsioni contrattuali non vi fosse stata contestazione, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di conformità dell'uso del bene alle determinazioni negoziali intervenute tra le parti.

4.1. La censura è inammissibile e, comunque, infondata.

4.2. Il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia senza tuttavia individuare il suo oggetto in modo puntuale e rispettoso dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e, inoltre, richiama circostanze di fatto generiche, omettendo di osservare il principio di autosufficienza.

4.3. Il motivo è, in ogni caso, infondato, posto che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., sez. 3, 29/01/2021, n. 2151).

4.4. Nella specie, il giudice d'appello, ritenendo sussistente l'inadempimento del Comune per violazione dell'art. 1587 cod. civ., non ha soltanto rilevato che l'Ente non contestava la circostanza che parte dell'immobile locato fosse stato destinato a sito di stoccaggio, ma ha pure ritenuto di disattendere tutte le deduzioni difensive svolte dal Comune fondate sul presupposto che l'attività a cui l'immobile era stato destinato fosse conforme all'uso contrattualmente pattuito dalle parti.

Il vizio di omessa pronuncia è, pertanto, insussistente.

5. Con il quinto motivo, denunciando la violazione dei principi in tema di onere della prova, e precisamente la violazione dell'art. 2697 cod. civ., il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata dall'onere della relativa prova lo avesse assolto.

Sostiene, in particolare, che i giudici del merito, errando nel non considerare provato, o quanto meno contestato, l'uso del bene conforme al contratto, avrebbero illegittimamente capovolto l'onere della prova, ritenendo che fosse il Comune a dover provare che i danni non fossero a lui imputabili.

5.1. La censura è inammissibile.

5.2. In disparte la palese inosservanza del principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione della disposizione evocata in rubrica senza rispettare i principi indicati, in motivazione espressa, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16598 del 2016 e ribaditi da Cass. n. 26769 del 2018, secondo cui «la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.).

5.3. Ai sensi dell'art. 1590 cod. civ., il conduttore ha l'obbligo di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto.

Questa Corte ha precisato che l'inadempimento o l'inesatto adempimento di tale obbligazione è invero di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se in concreto non ne è derivato un danno al patrimonio del creditore, con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto, per particolari circostanze non ne è derivato un danno patrimoniale al locatore (Cass., sez. 3, 14/08/2014, n. 17964; Cass., 21/02/2013, n. 4352; Cass., 08/03/2007, n. 5328; Cass., 16/11/2005, n. 23086; Cass., 11/05/2005, n. 9872; Cass., 07/10/1996, n. 8751 ).

In tal caso, incombe al locatore, che pretende i danni, fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto (Cass., sez. 3, 08/03/2007, n. 5328), e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell'immobile, essendo quindi onere del conduttore dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, ossia che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile (Cass., sez. 3, 15/03/2018, n. 6387).

Ebbene, rimasto accertato che l'immobile era stato destinato ad attività di stoccaggio dei rifiuti, e, quindi, ad un uso diverso da quello previsto in contratto, la Corte d'appello ha posto in rilievo che gli esiti delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nel corso del giudizio di merito avevano fatto emergere che il capannone versava in uno stato di avanzato degrado, puntualizzando che il consulente tecnico d'ufficio all'esito del sopralluogo effettuato nel 2009 aveva riscontrato l'aggravamento della situazione rispetto al precedente sopralluogo del 2004, determinato dal continuo passaggio di mezzi pesanti all'interno del capannone e dalla presenza di enormi quantità di materiali, anche pericolosi, tanto che era stato evidenziato che il terrapieno sul quale poggiava la palazzina, a causa delle infiltrazioni d'acqua e del passaggio dei mezzi pesanti, aveva ceduto provocando un piccolo movimento del fabbricato.

Così argomentando, i giudici d'appello hanno ritenuto provata, da parte dei proprietari dell'immobile, non solo la destinazione del manufatto ad un uso non conforme a contratto, ma anche il grave deterioramento dell'immobile, imputabile al Comune, ed hanno al contempo escluso che il conduttore avesse dimostrato, anche tramite le prove testimoniali assunte, che lo stato di degrado dell'edificio rilevato dai consulenti tecnici di ufficio fosse già esistente al momento della stipula del contratto di locazione.

Il giudice a quo ha, quindi, fatto buon governo dei criteri di ripartizione dell'onere della prova dettati in materia di locazione immobiliare, mentre le contestazioni svolte dal ricorrente con il mezzo in esame, sotto l'apparente deduzione della violazione della regola dell'art. 2697 cod. civ., si risolvono, in sostanza, in una manifestazione di dissenso sulla valutazione delle risultanze operata dal giudice d'appello.

6. Con il sesto motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1587, 1588, 1590 e 1218 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il Comune lamenta che i giudici di appello hanno irragionevolmente ad esso imputato tutti i danni valutati dal c.t.u., disattendendo sia la disciplina che regola il contratto di locazione di beni immobili, che contempla anche danni non risarcibili, sia la disciplina in tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Soggiunge che il c.t.u. aveva rilevato che erano state eseguite dal Comune opere di manutenzione già nel 2003, ma che il giudice del merito, nel riportare in sentenza tale valutazione, non ne aveva tratto le dovute conclusioni.

Contesta, in sostanza, alla Corte territoriale di avere falsamente applicato la disciplina relativa all'inadempimento del contratto di locazione, facendo rilevare che non era solo richiesta la prova da parte del locatore che il bene fosse stato riconsegnato in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui versava all'epoca dell'inizio del rapporto, ma anche che le predette condizioni avessero effettivamente prodotto una lesione al suo patrimonio.

6.1. La censura è, innanzitutto, inammissibile sia perché omette di individuare il passo della motivazione a cui è rivolta la critica, sia perché muove contestazioni alle valutazioni svolte dalla Corte territoriale del tutto avulse dalle risultanze processuali, nemmeno evocate.

6.2. Il motivo è, peraltro, infondato.

Con accertamento di fatto, esaustivo e scevro da vizi logici, come tale, non scrutinabile in questa sede, la Corte d'appello, come già evidenziato al § 5.3., ha rilevato che l'immobile al momento della stipula del contratto di locazione era stato consegnato in discreto stato; pur considerando che il conduttore aveva eseguito alcune opere di manutenzione ordinaria nel 2003, ossia prima dell'utilizzo del bene come area di stoccaggio dei rifiuti, ha concluso per la sussistenza dell'inadempimento del conduttore, alla stregua delle risultanze emerse dalle consulenze tecniche di ufficio e dalla prova testimoniale espletata, ritenendo dimostrato che le rilevate condizioni dell'immobile, esclusivamente imputabili al Comune, avessero effettivamente prodotto un danno patrimoniale ai locatori.

La Corte d'appello ha, quindi, preso in considerazione lo stato dell'immobile all'epoca della stipula del contratto di locazione, soffermandosi poi a valutare se il conduttore, nel corso del rapporto, avesse provveduto alla ordinaria manutenzione del bene locato e ad utilizzarlo con la dovuta diligenza.

Con la doglianza prospettata il ricorrente, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, tende in realtà a sollecitare un riesame della vicenda fattuale, già adeguatamente valutata dai giudici di appello e preclusa in sede di legittimità.

Difatti, la Corte d'appello non si è discostata dai principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha già affermato, interpretando le disposizioni degli artt. 1587 e 1590 cod. civ., che l'obbligo del conduttore di osservare, nell'uso della cosa locata, la diligenza del buon padre di famiglia è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall'altro obbligo, sancito dall'art. 1590 cod. civ., di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata (Cass., sez. 3, 11/05/2010, n. 11345); si è, in particolare, precisato che la presunzione di cui all'art. 1590, secondo comma, cod. civ., secondo la quale, in mancanza di descrizione delle condizioni dell'immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo, può essere vinta solo attraverso una prova rigorosa (Cass., sez. 3, 26/07/2016, n. 15361).

Inoltre, è il locatario, tenuto a restituire la cosa nello stato in cui si trovava all'inizio del rapporto o, in mancanza di prova su tale stato, in buono stato, a dover provare, trattandosi di obbligazione contrattuale (tra le molte, Cass., sez. 6-3, 07/12/2012, n. 22272; Cass., sez. 3, 05/02/2014, n. 2619), la propria assenza di colpa: egli risponde dei danni tutti alla cosa, ove non provi lui stesso la non imputabilità dei medesimi, complessivamente considerati (per giurisprudenza consolidata: Cass., sez. 6-3, 08/05/2012, n. 6977; Cass., sez. 3, 25/07/2008, n. 20434; Cass., sez. 3, 17/02/1997, n. 1441), in relazione alla peculiare diligenza richiestagli per la natura del bene oggetto di locazione (Cass., sez. 3, 28/07/2005, n. 15818).

A tali principi si è uniformata la Corte territoriale, considerando, sulla base delle prove acquisite, non assolto, da parte del conduttore, l'obbligo di avere utilizzato il bene locato secondo la diligenza del buon padre di famiglia, non superata, con idonea prova contraria, la presunzione di cui all'art. 1590 cod, civ. ed assente la prova, incombente sul conduttore, di assenza di colpa quanto al riscontrato deterioramento dell'immobile.

7. Con il settimo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il Comune ricorrente si duole che i giudici di secondo grado abbiano trascurato il fatto che la norma evocata, da coordinarsi con l'art. 1218 cod. civ., «attiene al livello della causalità materiale e fissa il rapporto intercorrente tra la condotta inadempitiva e l'evento inadempimento, in conformità ai dettami degli artt. 40 e 41 c.p.c.»; sostiene che dall'intera difesa svolta nel giudizio di merito è ben possibile ricavare i profili di colpa del locatore, al quale sono imputabili i danni all'immobile.7.1.

La censura è inammissibile.

7.2. Con tale motivo il ricorrente muove una critica ad uno specifico passo della motivazione, ma omette di riportare l'inciso della stessa che riproduce il contenuto dell'atto di costituzione in primo grado e trascura di mettere in rilievo che la Corte territoriale ha evidenziato che difettava l'indicazione specifica degli elementi dai quali poter desumere la sussistenza di una condotta concorrente dei proprietari.

Nel censurare la motivazione il ricorrente si limita poi ad argomentare che: «attenendo la disciplina de qua al nesso di causalità, non si richiede una specificazione in stretta relazione con l'istanza proposta, poiché nell'intera difesa dell'ente convenuto e nell'articolazione della complessiva contestazione dell'inadempimento da parte del conduttore sono rilevati i profili di colpa del locatore, a cui sono imputabili i danno occorsi all'immobile e a cui solo spettava di farvi fronte».

E', quindi, evidente che il motivo, per come illustrato, non sfugge alla valutazione di inammissibilità per genericità.

La Corte d'appello, sul punto, ha, infatti, così motivato: «Coglie nel segno la difesa dell'appellante quando sostiene che il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ. (Cass. civ.n. 19218/2018); ciò richiede tuttavia, che siano prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente del danneggiato e nel caso in esame il Comune di Bacoli nel costituirsi in giudizio in primo grado operava un mero richiamo alla disciplina di cui all'art. 1227 c.c. senza indicare specificamente da quali dati dovesse desumersi la sussistenza di una condotta concorrente che, sicuramente, non può consistere nel presunto stato di degrado dell'immobile già presente all'atto della stipula del contratto di locazione».Il percorso argomentativo seguito dal giudice di appello non è minimamente scalfito dalle contrarie affermazioni del ricorrente che, anche in questa sede, insiste nell'affermare che la Corte territoriale avrebbe tralasciato di prendere in esame il concorso colposo del danneggiato e che i profili di colpa del locatore sarebbero desumibili dalle deduzioni difensive svolte nel corso del giudizio di merito, omettendo, tuttavia, di specificare da quali elementi di fatto sarebbe ricavabile il presunto concorso di colpa del danneggiato e non trascrivendo, quanto meno per la parte rilevante, gli scritti difensivi nei quali i profili di colpa asseritamente imputabili ai locatori sarebbero stati dedotti, di talché il motivo di ricorso neppure risulta rispettoso del principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

7.4. D'altro canto, la sentenza impugnata è conforme al principio più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va tenuta distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso (Cass., sez. 3, 25/05/2010, n. 12714; Cass., sez.

L, 15/10/2013, n. 23372; Cass., sez. 3, 19/07/2018, n. 19218).

8. Con l'ottavo motivo si censura la decisione gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 434, 342 e ss. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. nella parte in cui la Corte d'appello ha respinto la domanda di garanzia dal Comune spiegata nei confronti della società Flegrea s.p.a.

Il ricorrente lamenta che la motivazione del giudice di primo grado, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, non era fondata su due distinte rationes decidendi, cosicché non potrebbe ritenersi che la censura di una sola delle due, laddove fondata, non potesse condurre all'annullamento della relativa statuizione.

La censura è inammissibile per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto il Comune, pur fondando il motivo sulla sentenza di primo grado, non ne ha riprodotto il relativo contenuto, quanto meno nella parte rilevante ai fini della delibazione del motivo, al fine di dimostrare che essa non poggiava su due distinte rationes decidendi, né tanto meno ha indicato se la sentenza di primo grado sia stata prodotta unitamente al ricorso, localizzandola all'interno degli atti del procedimento, in tal modo non ponendo questa Corte nella condizione di verificare se quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti processuali e, quindi, di valutare il motivo in base alla sola lettura del ricorso (Cass., sez. 5, 04/10/2018, n. 24340; Cass., sez. 1, 10/12/2020, n. 28184).

A tanto deve aggiungersi che il Comune ricorrente, nell'illustrare il motivo di ricorso non riproduce fedelmente la motivazione, poiché omette di riportare la parte di essa in cui sono indicate le due rationes decidendi.

9. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13074/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Piazza di Campitelli, n. 2 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e quale procuratore degli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, 2o22, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio A580 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via degli Scipioni, n. 94 - controricorrenti - e nei confronti di , FLEGREA LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante - intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4862/2018, pubblicata in data 30 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2009 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere comproprietari, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], di un complesso immobiliare, costituito da una palazzina per uffici, due capannoni industriali ed area scoperta, sito in Bacoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 189, convennero in giudizio il Comune di Bacoli, al quale avevano concesso in locazione l'immobile in forza di contratto del 6 maggio 1997 e successivo atto integrativo del 2001, al fine di sentirlo dichiarare inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 1587 e 1588 cod. civ. e al fine di ottenere il risarcimento dei danni. A supporto della domanda esposero che l'immobile avrebbe dovuto essere destinato ad attività istituzionale dell'Ente, che, invece, lo aveva destinato ad usi vari, tra cui quello di ricovero e lavaggio dei , mezzi della nettezza urbana e stoccaggio dei rifiuti; erano stati promossi due procedimenti di accertamento tecnico preventivo, dai quali era emerso lo stato di degrado dell'immobile locato, aggravato dalla mancata esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, tanto che il c.t.u. nominato aveva rilevato danni alle strutture portanti dei solai, agli intonaci, ai pilastri, alla pavimentazione ed agli infissi, stimando in euro 826.528,30 gli interventi necessari a riportare l'immobile al suo stato originario. Costituendosi in giudizio il Comune di Bacoli, oltre ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva ed a contestare la fondatezza della domanda dei ricorrenti, chiese di essere autorizzato a chiamare in causa la Flegrea Lavoro s.p.a., società alla quale aveva affidato il servizio di stoccaggio dei rifiuti, quale unica responsabile degli eventi. Rimasta contumace la terza chiamata in causa ed espletata l'attività istruttoria, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1017/18, condannò il Comune di Bacoli al pagamento della somma di euro 831.025,24, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni. 2. La sentenza è stata impugnata dal Comune di Bacoli dinanzi alla Corte di appello di Napoli che ha respinto l'impugnazione. Ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario ed affermata la legittimazione attiva degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di appello, in difetto di contestazione, da parte del Comune di Bacoli, dell'utilizzo del bene a sito di stoccaggio dei rifiuti, ha osservato che tale destinazione non fosse coincidente con gli scopi istituzionali propri dell'Amministrazione comunale, come previsto dall'art. 3 del contratto di locazione, e che fosse, di conseguenza, evidente la violazione dell'art. 1587 cod. civ.; che l'immobile locato era stato oggetto di due consulenze tecniche disposte nell'ambito di giudizi di accertamento tecnico preventivo dalle quali era emerso l'avanzato stato di degrado dello stesso, che l'esecuzione di alcune opere di manutenzione ordinaria da parte del Comune era avvenuta nel 2003, ossia prima dell'utilizzo dell'area per lo stoccaggio, iniziata nel 2004, e che il conduttore non poteva opporre, a prova contraria, il presunto avanzato stato di degrado dell'immobile antecedente alla stipula del contratto di locazione, poiché l'Ente non aveva contestato, al momento della conclusione del contratto, che l'immobile fosse stato consegnato in buono stato locativo. Ha, poi, rilevato che nel calcolare la somma necessaria al ripristino, il consulente tecnico d'ufficio aveva operato preliminarmente «il calcolo della vetustà al 2004, epoca del suo primo sopralluogo, dell'immobile costruito nel 1970», considerando la sussistenza di un degrado ordinario pari a circa il 18 per cento; che l'applicazione di tale percentuale unitamente alla previsione, per l'importo di euro 91.096,29, di lavori di manutenzione straordinaria a carico del locatore rendevano del tutto ininfluenti ai fini della decisione le deposizioni rese dagli altri testi ([OSCURATO:PERSONA] e Balsamo), che avevano dichiarato che l'immobile già prima della stipula del contratto di locazione necessitava di interventi di manutenzione agli impianti, alla copertura del capannone, agli infissi ed alla pavimentazione. La Corte ha, pure, ritenuto non provati gli elementi di fatto dai quali poter ricavare la colpa concorrente dei proprietari dell'immobile, e respinto la censura con la quale il Comune chiedeva di dichiarare la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. unica responsabile, sottolineando che la decisione di primo grado aveva escluso la responsabilità della predetta società sia per l'assenza di previsioni contrattuali, sia per difetto di prova e che l'appellante si fosse limitato a censurare una sola delle due rationes decidendi che sorreggeva la decisione del Tribunale. 3. Per la cassazione della decisione d'appello ricorre il Comune di Bacoli, con otto motivi. Resiste mediante controricorso [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e quale procuratore degli altri eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente illustrato con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ.. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. Considerato che: 1. Con il primo motivo d'impugnazione il Comune ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., lamentando che l'uso difforme del bene locato rispetto al contratto di locazione sarebbe stato dichiarato dalla Corte d'appello sulla base della presunta «non contestazione», omettendo di considerare che la «non contestazione», anche laddove sussistente, non è da sola sufficiente a far ritenere provato un fatto. Nel caso di specie, prosegue il ricorrente, la conformità dell'uso al contratto si ricava dalla clausola di cui all'art. 3 del contratto, laddove stabilisce che il bene locato deve essere destinato «prevalentemente all'esercizio di attività istituzionale del Comune di Bacoli». 1.1. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni. 1.2. La censura omette, in primo luogo, di individuare il passo della motivazione con cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione, per cui essa risulta enunciata in modo palesemente inidoneo a sollecitare il giudizio di cassazione sulla sentenza impugnata. Ciò alla stregua del consolidato principio di diritto enunciato da Cass. n. 359 del 2005 e ribadito — in motivazione non massimata — da Cass., sez. U, n. 7074 del 2017, secondo cui «Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.». 1.3. Per altro verso, anche se si volesse procedere all'individuazione del passo della motivazione a cui potrebbe riferirsi la doglianza in esame, non può non rilevarsi che il motivo, in realtà, difetta di specificità, in quanto non si confronta con la motivazione che si rintraccia nelle ultime due proposizioni della pagina 8 della sentenza impugnata e, soprattutto, nelle prime quattro righe della pagina 9 della stessa sentenza. Il che impone di ritenere il motivo ulteriormente inammissibile alla luce dell'altro principio di diritto consolidato, secondo cui «Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie finalizzate solo all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l'atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo» (Cass., sez. 3, 04/03/2005, n. 4741; Cass., sez. U, 20/03/2017, n. 7074, in motivazione). 1.4. Il motivo neppure riproduce il tenore delle difese svolte in primo grado richiamate dalla motivazione e, pertanto, sotto tale profilo, è privo di autosufficienza e viola pure l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché non riporta il luogo ed il tempo della operata contestazione, ed è peraltro in aperta contraddizione con quanto si sostiene nel terzo motivo. 2. Con il secondo motivo, rubricato: «Motivazione perplessa, apparente e incomprensibile, violazione del minimum costituzionale e dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata incorre nel vizio denunciato laddove, da una parte, il giudice del gravame ha sostenuto che il Comune non aveva contestato l'uso difforme e, dall'altro, ha espressamente citato la clausola contrattuale di cui all'art. 3 invocata dallo stesso Comune. 2.1. La censura è inammissibile. 2.2. Anche tale motivo non individua il passo della motivazione che si intende criticare; in secondo luogo, ravvisa la pretesa contraddizione nella seconda proposizione della pagina 9 della sentenza, omettendo tuttavia di spiegarla, cosicché la doglianza, per come formulata, è del tutto inesplicata ed apodittica. 2.3. La censura, peraltro, è infondata. 2.3.1. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053) ha invero affermato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art.111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass., sez. L, 21/12/2010, n. 25866; Cass., sez. 6-1, 05/06/2014, n. 12664; Cass., sez. 5, 03/02/2017, n. 2876; Cass., sez. U, 24/03/2017, n. 7667). 2.3.2. Va, peraltro, ricordato che «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella I. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione» (Cass., sez. U, n. 8053 del 2014, cit.). 2.3.3. La motivazione della sentenza impugnata non presenta le gravi anomalie individuate dagli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, né si pone al di sotto del «minimo costituzionale». Seppure con motivazione sintetica, i giudici di appello hanno chiaramente illustrato il percorso argomentativo posto a fondamento del decisum, spiegando che costituisce circostanza pacifica che il Comune di Bacoli avesse destinato l'immobile locato allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti e che l'utilizzo dell'immobile esulava dalla destinazione prevista dal contratto di locazione, posto che il Comune, pur dovendo approvare l'istituzione del centro di raccolta, doveva affidare l'attività di stoccaggio ad altra società iscritta nell'Albo nazionale dei gestori ambientali. In tal modo hanno esplicitato il percorso argomentativo seguito per addivenire alla decisione, che risulta scevro da vizi logici ed esente da contraddizioni. 3. Con il terzo motivo, censurando la sentenza per «violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- Errore di percezione», il ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale afferma che «l'utilizzo dell'immobile locato per scopi non coincidenti con quelli istituzionali propri dell'amministrazione comunale, o comunque desumibili dalle circostanze, è dunque, come correttamente ritenuto dal primo giudice, circostanza non contestata». Ribadisce che non solo non aveva contestato, ma aveva anzi esplicitamente affermato che parte dell'immobile fosse stato destinato a sito di stoccaggio, con ordinanza extra ordinem del 2 aprile 2009 ex artt. 50 e 54 t.u.e.I., per fronteggiare la crisi dei rifiuti; aveva, tuttavia, fatto rilevare che tale utilizzo fosse conforme alle determinazioni negoziali intervenute tra le parti, le quali, all'art. 3 del contratto di locazione, avevano pattuito che il bene locato dovesse essere destinato «prevalentemente all'esercizio di attività istituzionale del Comune di Bacoli». Addebita, pertanto, ai giudici di secondo grado di essere incorsi in un errore di percezione, per avere, da un lato, omesso la valutazione dell'art. 3 del contratto di locazione, di cui era stata dedotta la decisività, e, dall'altro, di avere affermato fatti insussistenti. Segnatamente, il Comune sottolinea che la gestione dei rifiuti, da ricomprendersi nella definizione di servizio pubblico, spetta ai Comuni, ai sensi dell'art. 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e che l'attività di stoccaggio dei rifiuti costituisce sicuramente attività istituzionale dell'ente; sostiene, pertanto, che l'errore di percezione, nel caso di specie, riguarda la ricognizione del contenuto oggettivo della prova. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Seppure la censura assume ad oggetto di critica un breve periodo della motivazione, individuandolo, il ricorrente omette di considerare le ulteriori ragioni poste a fondamento della sentenza, sicché ricorre, anche con riguardo a tale mezzo d'impugnazione, l'inammissibilità nei termini indicati da Cass. n. 4741 del 2005. 3.3. Parimenti inammissibile è la doglianza laddove si lamenta un cd. errore di percezione. Al riguardo, occorre rammentare che il c.d. «travisamento della prova» (consistente nella constatazione di un errore di percezione o di ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione) non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla I. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della sentenza, come chiarito da Cass. n. 24395 del In tale ultima sentenza si dà atto del diverso indirizzo seguito da altri arresti della giurisprudenza di legittimità (tra cui, Cass., sez. 25/05/2015, n. 10749), secondo cui, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa della fonte di prova non sarebbe mai sindacabile in sede di legittimità, sarebbe invece sindacabile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (così Cass., sez. 3, 12/04/2017, n. 9356; Cass., sez. 1, 25/05/2015, n. 10749, cit., cui hanno dato seguito, tra le altre, Cass., sez. 6 - L, 19/07/2018, n. 19293; Cass., sez. L, 24/10/2018, n. 27033). La sentenza, tuttavia, correttamente ritiene non condivisibile tale indirizzo, spiegando come, se pur sia vero che l'errore di percezione (che, per orientamento maggioritario di questa Corte di legittimità, può essere soltanto motivo di revocazione) consiste in effetti in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, è altresì vero che un errore siffatto può essere soltanto motivo di revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., giacché, concretandosi nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti e documenti di causa, ovvero (e specularmente) nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dai medesimi atti e documenti di causa, esclude che su quel fatto, che non era affatto controverso tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio. Addiviene, quindi, alla conclusione che l'errore di percezione sul contenuto oggettivo di una prova non sia altra cosa dal travisamento della prova, potendo dar luogo, se del caso, esclusivamente a revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «mentre l'unico vizio del giudizio di fatto deducibile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., consiste nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio» (Cass., sez. L, n. 24395 del 2020, cit.). Ne segue l'inammissibilità del mezzo in esame anche laddove il ricorrente assume che i giudici di appello avrebbero posto a fondamento della decisione fatti insussistenti. 4. Con il quarto motivo, denunciando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente assume che la Corte d'appello, limitandosi a rilevare che sull'uso difforme dell'immobile rispetto alle previsioni contrattuali non vi fosse stata contestazione, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di conformità dell'uso del bene alle determinazioni negoziali intervenute tra le parti. 4.1. La censura è inammissibile e, comunque, infondata. 4.2. Il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia senza tuttavia individuare il suo oggetto in modo puntuale e rispettoso dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e, inoltre, richiama circostanze di fatto generiche, omettendo di osservare il principio di autosufficienza. 4.3. Il motivo è, in ogni caso, infondato, posto che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., sez. 3, 29/01/2021, n. 2151). 4.4. Nella specie, il giudice d'appello, ritenendo sussistente l'inadempimento del Comune per violazione dell'art. 1587 cod. civ., non ha soltanto rilevato che l'Ente non contestava la circostanza che parte dell'immobile locato fosse stato destinato a sito di stoccaggio, ma ha pure ritenuto di disattendere tutte le deduzioni difensive svolte dal Comune fondate sul presupposto che l'attività a cui l'immobile era stato destinato fosse conforme all'uso contrattualmente pattuito dalle parti. Il vizio di omessa pronuncia è, pertanto, insussistente. 5. Con il quinto motivo, denunciando la violazione dei principi in tema di onere della prova, e precisamente la violazione dell'art. 2697 cod. civ., il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata dall'onere della relativa prova lo avesse assolto. Sostiene, in particolare, che i giudici del merito, errando nel non considerare provato, o quanto meno contestato, l'uso del bene conforme al contratto, avrebbero illegittimamente capovolto l'onere della prova, ritenendo che fosse il Comune a dover provare che i danni non fossero a lui imputabili. 5.1. La censura è inammissibile. 5.2. In disparte la palese inosservanza del principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione della disposizione evocata in rubrica senza rispettare i principi indicati, in motivazione espressa, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16598 del 2016 e ribaditi da Cass. n. 26769 del 2018, secondo cui «la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.). 5.3. Ai sensi dell'art. 1590 cod. civ., il conduttore ha l'obbligo di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto. Questa Corte ha precisato che l'inadempimento o l'inesatto adempimento di tale obbligazione è invero di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se in concreto non ne è derivato un danno al patrimonio del creditore, con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto, per particolari circostanze non ne è derivato un danno patrimoniale al locatore (Cass., sez. 3, 14/08/2014, n. 17964; Cass., 21/02/2013, n. 4352; Cass., 08/03/2007, n. 5328; Cass., 16/11/2005, n. 23086; Cass., 11/05/2005, n. 9872; Cass., 07/10/1996, n. 8751 ). In tal caso, incombe al locatore, che pretende i danni, fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto (Cass., sez. 3, 08/03/2007, n. 5328), e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell'immobile, essendo quindi onere del conduttore dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, ossia che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile (Cass., sez. 3, 15/03/2018, n. 6387). Ebbene, rimasto accertato che l'immobile era stato destinato ad attività di stoccaggio dei rifiuti, e, quindi, ad un uso diverso da quello previsto in contratto, la Corte d'appello ha posto in rilievo che gli esiti delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nel corso del giudizio di merito avevano fatto emergere che il capannone versava in uno stato di avanzato degrado, puntualizzando che il consulente tecnico d'ufficio all'esito del sopralluogo effettuato nel 2009 aveva riscontrato l'aggravamento della situazione rispetto al precedente sopralluogo del 2004, determinato dal continuo passaggio di mezzi pesanti all'interno del capannone e dalla presenza di enormi quantità di materiali, anche pericolosi, tanto che era stato evidenziato che il terrapieno sul quale poggiava la palazzina, a causa delle infiltrazioni d'acqua e del passaggio dei mezzi pesanti, aveva ceduto provocando un piccolo movimento del fabbricato. Così argomentando, i giudici d'appello hanno ritenuto provata, da parte dei proprietari dell'immobile, non solo la destinazione del manufatto ad un uso non conforme a contratto, ma anche il grave deterioramento dell'immobile, imputabile al Comune, ed hanno al contempo escluso che il conduttore avesse dimostrato, anche tramite le prove testimoniali assunte, che lo stato di degrado dell'edificio rilevato dai consulenti tecnici di ufficio fosse già esistente al momento della stipula del contratto di locazione. Il giudice a quo ha, quindi, fatto buon governo dei criteri di ripartizione dell'onere della prova dettati in materia di locazione immobiliare, mentre le contestazioni svolte dal ricorrente con il mezzo in esame, sotto l'apparente deduzione della violazione della regola dell'art. 2697 cod. civ., si risolvono, in sostanza, in una manifestazione di dissenso sulla valutazione delle risultanze operata dal giudice d'appello. 6. Con il sesto motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1587, 1588, 1590 e 1218 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il Comune lamenta che i giudici di appello hanno irragionevolmente ad esso imputato tutti i danni valutati dal c.t.u., disattendendo sia la disciplina che regola il contratto di locazione di beni immobili, che contempla anche danni non risarcibili, sia la disciplina in tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Soggiunge che il c.t.u. aveva rilevato che erano state eseguite dal Comune opere di manutenzione già nel 2003, ma che il giudice del merito, nel riportare in sentenza tale valutazione, non ne aveva tratto le dovute conclusioni. Contesta, in sostanza, alla Corte territoriale di avere falsamente applicato la disciplina relativa all'inadempimento del contratto di locazione, facendo rilevare che non era solo richiesta la prova da parte del locatore che il bene fosse stato riconsegnato in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui versava all'epoca dell'inizio del rapporto, ma anche che le predette condizioni avessero effettivamente prodotto una lesione al suo patrimonio. 6.1. La censura è, innanzitutto, inammissibile sia perché omette di individuare il passo della motivazione a cui è rivolta la critica, sia perché muove contestazioni alle valutazioni svolte dalla Corte territoriale del tutto avulse dalle risultanze processuali, nemmeno evocate. 6.2. Il motivo è, peraltro, infondato. Con accertamento di fatto, esaustivo e scevro da vizi logici, come tale, non scrutinabile in questa sede, la Corte d'appello, come già evidenziato al § 5.3., ha rilevato che l'immobile al momento della stipula del contratto di locazione era stato consegnato in discreto stato; pur considerando che il conduttore aveva eseguito alcune opere di manutenzione ordinaria nel 2003, ossia prima dell'utilizzo del bene come area di stoccaggio dei rifiuti, ha concluso per la sussistenza dell'inadempimento del conduttore, alla stregua delle risultanze emerse dalle consulenze tecniche di ufficio e dalla prova testimoniale espletata, ritenendo dimostrato che le rilevate condizioni dell'immobile, esclusivamente imputabili al Comune, avessero effettivamente prodotto un danno patrimoniale ai locatori. La Corte d'appello ha, quindi, preso in considerazione lo stato dell'immobile all'epoca della stipula del contratto di locazione, soffermandosi poi a valutare se il conduttore, nel corso del rapporto, avesse provveduto alla ordinaria manutenzione del bene locato e ad utilizzarlo con la dovuta diligenza. Con la doglianza prospettata il ricorrente, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, tende in realtà a sollecitare un riesame della vicenda fattuale, già adeguatamente valutata dai giudici di appello e preclusa in sede di legittimità. Difatti, la Corte d'appello non si è discostata dai principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha già affermato, interpretando le disposizioni degli artt. 1587 e 1590 cod. civ., che l'obbligo del conduttore di osservare, nell'uso della cosa locata, la diligenza del buon padre di famiglia è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall'altro obbligo, sancito dall'art. 1590 cod. civ., di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata (Cass., sez. 3, 11/05/2010, n. 11345); si è, in particolare, precisato che la presunzione di cui all'art. 1590, secondo comma, cod. civ., secondo la quale, in mancanza di descrizione delle condizioni dell'immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo, può essere vinta solo attraverso una prova rigorosa (Cass., sez. 3, 26/07/2016, n. 15361). Inoltre, è il locatario, tenuto a restituire la cosa nello stato in cui si trovava all'inizio del rapporto o, in mancanza di prova su tale stato, in buono stato, a dover provare, trattandosi di obbligazione contrattuale (tra le molte, Cass., sez. 6-3, 07/12/2012, n. 22272; Cass., sez. 3, 05/02/2014, n. 2619), la propria assenza di colpa: egli risponde dei danni tutti alla cosa, ove non provi lui stesso la non imputabilità dei medesimi, complessivamente considerati (per giurisprudenza consolidata: Cass., sez. 6-3, 08/05/2012, n. 6977; Cass., sez. 3, 25/07/2008, n. 20434; Cass., sez. 3, 17/02/1997, n. 1441), in relazione alla peculiare diligenza richiestagli per la natura del bene oggetto di locazione (Cass., sez. 3, 28/07/2005, n. 15818). A tali principi si è uniformata la Corte territoriale, considerando, sulla base delle prove acquisite, non assolto, da parte del conduttore, l'obbligo di avere utilizzato il bene locato secondo la diligenza del buon padre di famiglia, non superata, con idonea prova contraria, la presunzione di cui all'art. 1590 cod, civ. ed assente la prova, incombente sul conduttore, di assenza di colpa quanto al riscontrato deterioramento dell'immobile. 7. Con il settimo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il Comune ricorrente si duole che i giudici di secondo grado abbiano trascurato il fatto che la norma evocata, da coordinarsi con l'art. 1218 cod. civ., «attiene al livello della causalità materiale e fissa il rapporto intercorrente tra la condotta inadempitiva e l'evento inadempimento, in conformità ai dettami degli artt. 40 e 41 c.p.c.»; sostiene che dall'intera difesa svolta nel giudizio di merito è ben possibile ricavare i profili di colpa del locatore, al quale sono imputabili i danni all'immobile.7.1. La censura è inammissibile. 7.2. Con tale motivo il ricorrente muove una critica ad uno specifico passo della motivazione, ma omette di riportare l'inciso della stessa che riproduce il contenuto dell'atto di costituzione in primo grado e trascura di mettere in rilievo che la Corte territoriale ha evidenziato che difettava l'indicazione specifica degli elementi dai quali poter desumere la sussistenza di una condotta concorrente dei proprietari. Nel censurare la motivazione il ricorrente si limita poi ad argomentare che: «attenendo la disciplina de qua al nesso di causalità, non si richiede una specificazione in stretta relazione con l'istanza proposta, poiché nell'intera difesa dell'ente convenuto e nell'articolazione della complessiva contestazione dell'inadempimento da parte del conduttore sono rilevati i profili di colpa del locatore, a cui sono imputabili i danno occorsi all'immobile e a cui solo spettava di farvi fronte». E', quindi, evidente che il motivo, per come illustrato, non sfugge alla valutazione di inammissibilità per genericità. La Corte d'appello, sul punto, ha, infatti, così motivato: «Coglie nel segno la difesa dell'appellante quando sostiene che il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ. (Cass. civ.n. 19218/2018); ciò richiede tuttavia, che siano prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente del danneggiato e nel caso in esame il Comune di Bacoli nel costituirsi in giudizio in primo grado operava un mero richiamo alla disciplina di cui all'art. 1227 c.c. senza indicare specificamente da quali dati dovesse desumersi la sussistenza di una condotta concorrente che, sicuramente, non può consistere nel presunto stato di degrado dell'immobile già presente all'atto della stipula del contratto di locazione».Il percorso argomentativo seguito dal giudice di appello non è minimamente scalfito dalle contrarie affermazioni del ricorrente che, anche in questa sede, insiste nell'affermare che la Corte territoriale avrebbe tralasciato di prendere in esame il concorso colposo del danneggiato e che i profili di colpa del locatore sarebbero desumibili dalle deduzioni difensive svolte nel corso del giudizio di merito, omettendo, tuttavia, di specificare da quali elementi di fatto sarebbe ricavabile il presunto concorso di colpa del danneggiato e non trascrivendo, quanto meno per la parte rilevante, gli scritti difensivi nei quali i profili di colpa asseritamente imputabili ai locatori sarebbero stati dedotti, di talché il motivo di ricorso neppure risulta rispettoso del principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. 7.4. D'altro canto, la sentenza impugnata è conforme al principio più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va tenuta distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso (Cass., sez. 3, 25/05/2010, n. 12714; Cass., sez. L, 15/10/2013, n. 23372; Cass., sez. 3, 19/07/2018, n. 19218). 8. Con l'ottavo motivo si censura la decisione gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 434, 342 e ss. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. nella parte in cui la Corte d'appello ha respinto la domanda di garanzia dal Comune spiegata nei confronti della società Flegrea s.p.a. Il ricorrente lamenta che la motivazione del giudice di primo grado, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, non era fondata su due distinte rationes decidendi, cosicché non potrebbe ritenersi che la censura di una sola delle due, laddove fondata, non potesse condurre all'annullamento della relativa statuizione. La censura è inammissibile per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto il Comune, pur fondando il motivo sulla sentenza di primo grado, non ne ha riprodotto il relativo contenuto, quanto meno nella parte rilevante ai fini della delibazione del motivo, al fine di dimostrare che essa non poggiava su due distinte rationes decidendi, né tanto meno ha indicato se la sentenza di primo grado sia stata prodotta unitamente al ricorso, localizzandola all'interno degli atti del procedimento, in tal modo non ponendo questa Corte nella condizione di verificare se quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti processuali e, quindi, di valutare il motivo in base alla sola lettura del ricorso (Cass., sez. 5, 04/10/2018, n. 24340; Cass., sez. 1, 10/12/2020, n. 28184). A tanto deve aggiungersi che il Comune ricorrente, nell'illustrare il motivo di ricorso non riproduce fedelmente la motivazione, poiché omette di riportare la parte di essa in cui sono indicate le due rationes decidendi. 9. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cent
Sentenza Cassazione n. 34920/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris