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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02986/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3639-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, .11 rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2149/06/2019 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate - Riscossione ricorre con due motivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],, che rimane intimata, per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in epigrafe indicata, che, in controversia avente ad oggetto un'intimazione pagamento relativa ad una cartella di pagamento per IRAP ed IRPEF dovuta dalla predetta contribuente per l'anno d'imposta 2000, annullava gli atti impositivi impugnati per intervenuta prescrizione del credito erariale in quanto l'intimazione di pagamento era stata notificata alla contribuente «ben oltre i cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento».

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145 del 2018 e 16 bis del d.l. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019.

2. Sostiene la ricorrente che la contribuente in data 31/07/2019, e quindi successivamente alla pronuncia della CTR qui impugnata, aveva presentato istanza di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 1, commi 184 e 185, della legge n. 145 del 2018, dichiarando di rinunciare al contenzioso pendente, sicché questa Corte avrebbe dovuto cassare senza rinvio la sentenza impugnata.3.

Il comma 198 della citata legge stabilisce che

198. «Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136».

Il comma 6 del citato art. 3 prevede che «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».

4. Orbene, nel caso di specie, non solo la ricorrente non ha provato l'effettivo perfezionamento della definizione né prodotto la documentazione attestante i pagamenti effettuati dalla contribuente, ma dalla dichiarazione fatta da quest'ultima, che la ricorrente ha prodotto con il ricorso, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato, barrando la relativa casella apposta sul modulo di dichiarazione di adesione alla rottamazione c.d.

"saldo e stralcio", <<che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione», lasciando, logicamente, in bianco la casella relativa alla dichiarazione di rinuncia ai giudizi pendenti.

E' quindi evidente che la richiesta di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata non può essere accolta.

5. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art.2946 cod. civ. per avere la CTR ritenuto che il termine di prescrizione dei tributi (IRPEF ed IRAP) richiesti in pagamento con l'intimazione e la cartella di pagamento impugnati fosse quinquennale.

6. Invero, la statuizione impugnata si pone in insanabile contrasto con il principio giurisprudenziale secondo cui «In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

"per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 12740 del 2020; v. anche Cass. n. 9906 del 2018 per l'IRPEF e Cass. n. 1543 del 2018 per l'IRAP).

7. Conclusivamente, rigettato il primo motivo di ricorso, va accolto il secondo con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 21/10/2021 I Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3639-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, .11 rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2149/06/2019 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle entrate - Riscossione ricorre con due motivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],, che rimane intimata, per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in epigrafe indicata, che, in controversia avente ad oggetto un'intimazione pagamento relativa ad una cartella di pagamento per IRAP ed IRPEF dovuta dalla predetta contribuente per l'anno d'imposta 2000, annullava gli atti impositivi impugnati per intervenuta prescrizione del credito erariale in quanto l'intimazione di pagamento era stata notificata alla contribuente «ben oltre i cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento». 2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145 del 2018 e 16 bis del d.l. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019. 2. Sostiene la ricorrente che la contribuente in data 31/07/2019, e quindi successivamente alla pronuncia della CTR qui impugnata, aveva presentato istanza di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 1, commi 184 e 185, della legge n. 145 del 2018, dichiarando di rinunciare al contenzioso pendente, sicché questa Corte avrebbe dovuto cassare senza rinvio la sentenza impugnata.3. Il comma 198 della citata legge stabilisce che 198. «Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136». Il comma 6 del citato art. 3 prevede che «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». 4. Orbene, nel caso di specie, non solo la ricorrente non ha provato l'effettivo perfezionamento della definizione né prodotto la documentazione attestante i pagamenti effettuati dalla contribuente, ma dalla dichiarazione fatta da quest'ultima, che la ricorrente ha prodotto con il ricorso, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato, barrando la relativa casella apposta sul modulo di dichiarazione di adesione alla rottamazione c.d. "saldo e stralcio", <<che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione», lasciando, logicamente, in bianco la casella relativa alla dichiarazione di rinuncia ai giudizi pendenti. E' quindi evidente che la richiesta di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata non può essere accolta. 5. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art.2946 cod. civ. per avere la CTR ritenuto che il termine di prescrizione dei tributi (IRPEF ed IRAP) richiesti in pagamento con l'intimazione e la cartella di pagamento impugnati fosse quinquennale. 6. Invero, la statuizione impugnata si pone in insanabile contrasto con il principio giurisprudenziale secondo cui «In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 12740 del 2020; v. anche Cass. n. 9906 del 2018 per l'IRPEF e Cass. n. 1543 del 2018 per l'IRAP). 7. Conclusivamente, rigettato il primo motivo di ricorso, va accolto il secondo con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 21/10/2021 I Pr
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