CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 settembre 2019
Cassazione n. 27055/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33979-2019 propo,;:o da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio SANTINI & PARTNERS, rappresentati e t'ifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 5600/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2019; udita la relazione della caus9 svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/20: dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e, premesso di aver z lquistato da quest'ultimo un immobile sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), chiesero l'accertamento dell'inadempimento del venctilDre ex art. 1477 c.c. per omessa consegna del certificato di ati)i:abilità di tale immobile al momento della vendita e la condanna ddio stesso al risarcimento del danno per la somma quantificata in euro 57.000,00; espletata l'istruttoria, and e a mezzo di una consulenza tecnica, il Tribunale di Tivoli rigettò la :omanda, condannando gli attori alla refusione delle spese di lite, i enendo che : 1) non risultava provato che gli attori non fossero a ccnoscenza della mancanza del certificato in questione, mancanza che rii impedito al notaio di stipulare l'atto di compravendita e alla [OSCURATO:SOCIETA]. di concedere agli acquirenti il mutuo all'uopo richiesto; 2) tanto escludeva l'applicabilità dell'art. 1477 c.c., non risul:tndo che il venditore avesse assunto alcun obbligo di consegna del certificato in parola agli acquirenti; 3) il C.T.U. aveva accertato che la domanda per il rilascio dell'atto in parola era stata presentata 041 costruttore, [OSCURATO:PERSONA], il 2 maggio 2005, relativamente ad entraMbi i fabbricati di cui alla concessione in sanatoria espressamente richarnata nel contratto di compravendita e la relativa pratica poteva essere proseguita dai singoli proprietari degli immobili e, quindi, anche dagli attori, essendo gli immobili in possesso dei requisiti nece.t.sari; 4) il costo da sostenere per l'acquisizione della documentazione mancante e necessaria per il completamento della pratica era stato quantificato dall'ausiliare in complessivi euro 5.500,00 cir :a, importo che ben poteva essere stato considerato in sede di tratti tíva per la determinazione del prezzo Ric. 2019 n. 33979 sez. M3 - ud. 27-04-202 I , -2- dell'immobile, avendo gli acquirenti dichiarato di ben conoscere ed accettare lo stato di fatto e di dritto in cui l'appartamento si trovava; avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] interposero appello; „ la Corte d'Appello di Romà, ritenuto sussistente l'inadempimento del venditore in relazione all'Dbbligazione di consegna del certificato di abitabilità del quale avrebbe dovuto curare la richiesta e sostenere le spese di rilascio, in riforma Iella sentenza di prime cure, condannò il Civelli al risarcimento del clf3nno nella misura complessiva di euro 7.371,00 (pari alla spesa da sostenere per il rilascio del certificato in parola), oltre interessi e riv-r- iutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite di entrambi i grao , di giudizio; avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre m ptivi; hanno resistito con contr:ricorso illustrato da memoria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la proposta del relatori è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fe.,sazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380: bis cod. proc. civ.; considerato che: con il primo motivo il ricorrente, deducendo la «violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. .?roc. civ.», sostiene che in primo grado gli attori avevano domandat:i il risarcimento del danno in ragione della pretesa incommerciabil à dell'immobile acquistato, e che, in sede di gravame, avrebbero iritrodotto una domanda fondata su fatti costitutivi diversi, consistente nella richiesta di indennizzo per le sole spese necessarie ad ottenere I certificato di abitabilità; il primo motivo è infondate . la giurisprudenza di legittirnità ha precisato che esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e c, -opria modifica dei fatti costitutivi del Ric. 2019 n. 33979 sez. M3 - ud. 27-04-20; ' -3- diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (Cass. 12/12/2018, n. 32146; Cass., ord., 23/07/2020, n. 15730); al contrario, la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi e, quindi, una mutatio libelli, integrando, invece, una mera emendatio libelli, come tale ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado che in grado di appello (Cass. 19/04/2010, n. 9266); nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, la domanda articolata in seconde cure non si fonda su fatti costitutivi diversi rispetto a quella proposta con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, né it.,ono stati introdotti fatti nuovi atti a modificare la domanda già proposta ed esaminata in primo grado, pertanto, la domanda proposta in appello non ha inserito un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato il contraddittorio (Cass., ord., 27/09/2018, n. 23415), come peraltro ampiamente evidenziato dalla Corte territorale (v. sentenza impugnata, p. 4 e 5); con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce l'insufficiente e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per aver ritenuto la Corte d'appello, in relazione all'eccezione di novità della domanda proposta dalle corrroparti, che essa fosse «una mera puntualizzazione di quanto si è verificato nel giudizio di primo grado e della posizione giuridica degli odierni appellanti, considerando che il petitum sostanziale risulta essere corrispondente», nonché che «la prospettazione di vizi e difett costituiva il parametro ai soli fini di quantificazione del deprezz?Mento, con la conseguenza che Ric. 2019 n. 33979 sez. M3 - ud. 27-04-202. -4- l'individuazione dei costi reali [...] altro non è che un diverso parametro di quantificazione»; ad avviso del ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe, in tale parte, contraddittoria, in quanto la Corte di merito ha ritenuto che le domande articolate in primo e secondo grado si fondino sui medesimi fatti costitutivi e l'iter logico seguito dalla medesima Corte sarebbe gravemente viziato; il secondo motivo è inammissibile, in quanto l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., r formulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, individua un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Cass. n 27415/2018; Cass. n. 16703/2018; Cass., Sez. un., n. 8053/2014); nella specie, con le censure formulate nell'illustrazione del motivo all'esame, il ricorrente, lurrii dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale cui al novellato n. 5 dell'art. 360 del codice di rito, non individua alcun fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso da parte della Corte territoriale e ripropone, come peraltro chiaramente indicato già nella rubrica del motivo all'esame, inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile ratione temporis; con il terzo motivo il ricor-ente denunzia la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., per avere la corte d'appello posto le spese di prime cure a suo carico, benché le difese svolte nel giudizio abbiano determinato un accoglimento parziale della domanda attorea; il motivo all'esame è inammissibile, in quanto in tema di spese processuali, il sindacato delle Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono Ric. 2019 n. 33979 sez. M3 - ud. 27-04-20"‹ -5- essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., ord., 17/10/2017, n. 24502; Cass., ord., 4/08/2017, n. 19613; Cass. 4/06/2007, n. 12963); nel caso di specie, la Corte territoriale non ha violato il divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa, valutandosi la soccombenza dall'esito complessivo della lite, rispetto alla quale l'odierno ricorrente è rimasto soccombente; alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti„ delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Ric. 2019 n. 33979 sez. M3 - ud. 27-04-202 -6- 1 -bis dello stesso quello dovuto per il ricorso, a norma del comma art. 13. Così deciso in Roma, nella amera di consiglio del