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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22524/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 13 luglio 2020 la Quinta sezione di questa Corte annullava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale della Corte di appello di Catania in data 17 aprile 2019, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della stessa Corte.

La Corte di appello di Catania, in sede di rinvio, ha, quindi, in riforma della sentenza parzialmente annullata, rideterminato la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, R. d. 16 marzo 1942, n.267, in anni tre.

2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 166 cod. pen., 216 R.d. 16 marzo 1942, n. 267, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, e 133 cod. pen.

Rileva la difesa che nel caso in esame, poiché la pena principale risulta essere stata sospesa, doveva essere disposta la sospensione anche per le pene accessorie come rideterminate sulla scorta dell'art. 166 cod. peri.

Lamenta la difesa, poi, che l'applicazione della misura interdittiva per una durata superiore alla pena irrogata e a distanza temporale dai fatti non appare rispettosa dei criteri dosimetrici di cui all'art. 133 cod. pen.

Si duole, infine, che non sia stato tenuto conto, nella rideterminazione delle pene accessorie, dell'incensuratezza dell'imputato ed in genere della condotta di vita del reo successiva al reato, estranea alla commissione di ulteriori reati rispetto a quello per cui si procede.

Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

Infondata è la doglianza difensiva sulla omessa sospensione condizionale delle pene accessorie.

Invero, la sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione dell'art. 166 cod. pen., introdotta dall'art. 4

I. 7 febbraio 1990, n. 19, è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle pene accessorie (Sez. 3, n.27113 del 19/02/2015, Merlo, Rv. 264019) e - diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata - senza distinzione tra pene accessorie previste dal codice penale e da leggi penali speciali.

Infondate, ai limiti dell'inammissibilità per essere prevalentemente in fatto e generiche, sono le ulteriori censure difensive.

Invero, la durata delle pene accessorie va determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale.

Come si è verificato nella rideterminazione oggetto di attenzione, in cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la sanzione accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale' e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni tre, in relazione al disvalore concreto della fattispecie, quale emergente dalle modalità e circostanze della condotta distrattiva posta in essere da Farruggio, avente ad oggetto una serie di beni mobili registrati per un valore superiore ad euro 28.000, e all'intensità del dolo da riconnettersi alle plurime azioni delittuose poste in essere.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 13 luglio 2020 la Quinta sezione di questa Corte annullava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale della Corte di appello di Catania in data 17 aprile 2019, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della stessa Corte. La Corte di appello di Catania, in sede di rinvio, ha, quindi, in riforma della sentenza parzialmente annullata, rideterminato la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, R. d. 16 marzo 1942, n.267, in anni tre. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 166 cod. pen., 216 R.d. 16 marzo 1942, n. 267, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, e 133 cod. pen. Rileva la difesa che nel caso in esame, poiché la pena principale risulta essere stata sospesa, doveva essere disposta la sospensione anche per le pene accessorie come rideterminate sulla scorta dell'art. 166 cod. peri. Lamenta la difesa, poi, che l'applicazione della misura interdittiva per una durata superiore alla pena irrogata e a distanza temporale dai fatti non appare rispettosa dei criteri dosimetrici di cui all'art. 133 cod. pen. Si duole, infine, che non sia stato tenuto conto, nella rideterminazione delle pene accessorie, dell'incensuratezza dell'imputato ed in genere della condotta di vita del reo successiva al reato, estranea alla commissione di ulteriori reati rispetto a quello per cui si procede. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Infondata è la doglianza difensiva sulla omessa sospensione condizionale delle pene accessorie. Invero, la sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione dell'art. 166 cod. pen., introdotta dall'art. 4 I. 7 febbraio 1990, n. 19, è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle pene accessorie (Sez. 3, n.27113 del 19/02/2015, Merlo, Rv. 264019) e - diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata - senza distinzione tra pene accessorie previste dal codice penale e da leggi penali speciali. Infondate, ai limiti dell'inammissibilità per essere prevalentemente in fatto e generiche, sono le ulteriori censure difensive. Invero, la durata delle pene accessorie va determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale. Come si è verificato nella rideterminazione oggetto di attenzione, in cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la sanzione accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale' e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni tre, in relazione al disvalore concreto della fattispecie, quale emergente dalle modalità e circostanze della condotta distrattiva posta in essere da Farruggio, avente ad oggetto una serie di beni mobili registrati per un valore superiore ad euro 28.000, e all'intensità del dolo da riconnettersi alle plurime azioni delittuose poste in essere. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.