CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 44202/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, salva la rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, è stata confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione a reati fallimentari concernenti la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. È stato acquisito certificato dell'ufficiale di stato civile del Comune di Ancora attestante il decesso del Renzi in data 20 giugno 2022. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato. 4. La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale e l'estinzione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 5. Ne consegue che la sentenza va annullata senza rinvio per morte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per morte dell'imputato. Così decis