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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 34496/2025

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sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal ConsigliereMariella Ianniciello; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso ; lette le conclusioni l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata,il Tribunale di Catanzaro , adito in sede di riesame, annullava l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , al quale è provvisoriamente contestato il ruolo di promotore, capo ed organizzatore dell’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica (sub1) nonché i reati di corruzione sub 16 e sub 18, quest’ultimo riqualificato all’esito dell’interrogatorio di garanzia nella fattispecie di omissione di atti di ufficio.

2. Avverso il provvedimento il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaroha proposto ricorso affidato a tre motivi deducendo : -con ilprimo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 42 e 43 del d.lvo n 275/200 posto che la condotta di interessamento specifico e costante in relazione alle pratiche di assegnazione degli alloggi popolare di proprietà dell’ATERPesulava dai compiti di natura politica ex legericonosciuti agli esponenti di maggioranza o di minoranza del Consiglio e/o della Giunta comunale.

Nel caso specifico [OSCURATO:PERSONA] – consigliere di minoranza del Comune di Catanzaro – si interessava personalmente dell’assegnazione degli alloggi, comportandosi come una sorta di “dipendente occulto “dell’ATERP, ente pubblico non economico con funzioni ausiliarie alla Regione Calabria; al fine di acquisire consenso elettorale si ingeriva in modo arbitrario ed illegittimo nelle pr a tiche relative alle assegnazioni degli alloggi di edilizia popolare di proprietà di tale ente, essendo divenuto il punto di riferimento dei cittadini della sua città e di altri comuni limitrofi; -con il secondo motivo, vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni.

Emblematica era la vicenda che aveva interessato il commerciante di ortofrutta, tale [OSCURATO:PERSONA], che intendeva acquistare a prezzo vile un fondo di proprietà dell’ATERPe per raggiungere tale obiettivo si era rivolto anche a [OSCURATO:PERSONA].

Benchè la vicenda si fosse dipanata per oltre un anno e non avesseavuto un esito favorevole al [OSCURATO:PERSONA], le numerose conversazioni oggetto di captazione evidenziavano il ruolo di primo piano svolto dal [OSCURATO:PERSONA] che seguiva in modo spasmodico l’evolversi della vicenda, pressando i funzionari dell’ATERP perché la pratica andasse avanti celermente e supportando l’attività illecita di [OSCURATO:PERSONA] ; peraltro il [OSCURATO:PERSONA],secondo la contestazione, era l’intermediatore tra corrotto e corruttore di guisa che del tutto irrilevante era la circostanza dell’assenza di un utile e/o di altro tornaconto in suo favore; -con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale del riesame congruamente valutato una serie di elementi indiziari da cui emergeva il dolo di partecipazione all’associazione a delinquere. [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun motivo giuridicamente valido per ingerirsi nelle pratiche ATERP,se non quello di acquisire consenso elettorale e potere politico-clientelare sul territorio; peraltro, lo stesso si era ingerito in numerose altre pratiche amministrative ottenendo risultati favorevoli ai cittadini in modoillegittimo.

3. Alla odierna udienza - che si è svolta i n forma non partecipata - il Pg e il difensore hanno illustrato le rispettiveconclusioni, riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile .

1.1. Secondo la provvisoria contestazione [OSCURATO:PERSONA] , all’epoca consigliere di minoranza del Comune di Catanzaro, avrebbe assunto il ruolo di capo, promotore e organizzatore dell’associazione per delinquere-di cui alla provvisoria contestazione- attraverso la quale , commettendo reati di falso, corruzione e concussione, avrebbe concorso alla assegnazione,in violazione delle procedure ex legepreviste, di alloggi di proprietà dell’ente regionale ATERP in cambio di somme di danaro e/o di altre utilità, in tal modo contribuendo alla creazione di un sistema “parallelo” rispetto a quello legale.

In questo contesto, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe nello specificoreso responsabile del reato di omissione di atti di ufficio di cui al capo 18, così diversamente qualificata l’originaria contestazione , e del reato di corruzione di cui al capo 16 per avere perorato la pratica di [OSCURATO:PERSONA], un commerciante ortofrutticolo, suo amico, destinatario di un ordine di demolizione di un immobile abusivo costruito su suolo di proprietà dell’ARTEP , dapprima facendo da intermediario nell’accordo corruttivo tra il predetto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l’adozione di atti contrari ai doversi di ufficio e poi intervenendo pressantemente con continui solleciti nei confronti dei funzionari dell’ARTEPper la definizione della pratica.

1.2. Il Tribunale cautelare non ha riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ritenendo provata, a livello cautelare, l’appartenenza (con specifico ruolo di promotore, organizzatore e capo) del consigliere comunale al contestato sistema fraudolento.

I Giudici di merito hanno infatti rilevato come , diversamente daquanto emerso per il coindagato [OSCURATO:PERSONA], né nei dialoghi oggetto di captazione né nelle dichiarazioni rese da persone escusse a sit fosse stato fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA] C ostanzo come persona che avesse preso parte a l descritto “ meccanismo ”, stipulando accordi corruttivi e/o propo nendo o sollecitando i funzionari dell’ARTEP a compiere atti contra legem.Peraltro,gli unici due episodi di rilevanza penale che erano stati provvisoriamente ascritti all’indagato- ovvero quello contestato al capo 16 relativo alla pratica di [OSCURATO:PERSONA] e quello contestato al capo 18 relativo all’assegnazione di alloggio popolare in favore di tale Cristofaro, qualificato come omissione di atti di ufficio dal Gip nell’ordinanza genetica – avevano consentito di rilevare comportamenti sostanzialmente consistenti nell’interesse, a volte spasmodico , e nella insistenza anche esasperante per la definizione d elle pratiche presso l’ARTEP: comportamenti anomali ponendosi dall’angolo visuale delquisque de populo , ma che non erano qualificabili come tali se posti in essere , come nel caso di specie, da unconsigliere comunale che si fa portavoce di istanze, lamentele, proteste da parte dei cittadini nella complessiva gestione dell’attività politica.Più nel dettaglio, il Tribunale cautelare,con riferimento alla ipotesi di corruzione contestata al capo 16) relativa alla vicenda [OSCURATO:PERSONA],ha ritenuto che dal la lettura sinottica del compendio probatorio fosse solo emerso il vivo interessamento del [OSCURATO:PERSONA] per la pratica relativa al predetto [OSCURATO:PERSONA], ma che al netto di ciò non fossepossibile affermare «non essendo apprezzabili oggettivi dati fattuali» che i due provvedimenti illegittimi “confezionati” daVincenzo [OSCURATO:PERSONA] fossero stati previamente concertati con l’indagato o dallo stesso imposti o anche solo adottati con l’avallo del [OSCURATO:PERSONA] ( pag. 9 del provvedimento).

Né nel corso dei ripetuti accessi presso gli Uffici dell’ente regionale erano stati registrate pressioni per l’adozione di atti illegittimi.

Ed ancora, il Tribunale si è anche soffermato sulla mancanza di elementi oggettivi da cui inferire uno scambio sinallagmatico di natu ra corruttiva , posto che anche in relazione alla “controprestazione” era semplicemente emerso che il [OSCURATO:PERSONA], mesi dopo la definizione della vicenda e in occasione delle feste di Natale, aveva contattato il [OSCURATO:PERSONA] per un consegnargli un presentequale forma di gratitudine per l’interessamento cosa cheperaltro non era nemmeno accad uta. [OSCURATO:PERSONA] cautelareha dunque concluso, attraverso una compiuta e articolata motivazione(pagg. 5 e ss dell’ordinanza impugnata), che il materiale probatorio non contribuisse a delineare un quadro indiziario solido integrante il requisito della gravitàquale qualificata probabilità di colpevolezza.

3. Ciò premesso, il Pubblico ministero - con i primi due motivi relativi alla valutazione della gravità indiziaria- introduce argomentazioni che esulano dalle censureammissibili in questa sede.

Va, infatti, ribadito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, non è possibile - sulla base della prospettazione circa la mancanza o illogicità dellamotivazione - proporre censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito perché, in tal caso, le censure, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito ed il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, essendo il ricorso per cassazione ammissibile soltanto se si denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto.

Alla Corte di cassazione è, dunque, semprepreclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento delladecisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l' iter logico seguito.(tra tante, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628).

3.1. Il Pubblico Ministero ricorrente , invece, contesta sostanzialmente la valutazione di merito compiuta dal Tribunale del riesame e propone una rivalutazione e una differente lettura del compendio indiziario, già esaminato.Le censure, infatti, si esauriscono in una critica sulla ricostruzione del fatto, appuntandosi sulla mancata analisi di tutti i rilievi svolti, là dove invece non emergono dal tessuto motivazionale del provvedimento in verificaevidenti lacune argomentative o travisamenti della prova .

Il Tribunale della cautela ha , infatti , ripercorso le emergenze delle captazioni e ne ha fornito una lettura logica e congrua.

Né peraltro la circostanza che i Giudici del merito abbiano valorizzato un passaggio dell'interlocuzione captata piuttosto che un altro è scrutinabile in questa sede se sorretto –come nella specie – da una motivazione adeguata , trattandosi di aspetto afferente al giudizio di merito.

E’,dunque, s cevro da vizi di ordine logico il compendio argomentativo sia nella ricostruzione della dimensione storico fattuale della vicenda sub iudice , là dove sono stati ravvisati solo comportamenti ai limiti della petulanza volti aperorare le istanze e le richieste dei cittadini nei confronti dell’ARTEP, sia nella valutazione in diritto posto che la intermediazione nel delitto di corruzione contestata al capo 16), ad onta della natura del reato - a concorso necessario ed a struttura bilaterale-, presuppone che il contributo del terzo si realizz i o nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, o un'attività volta a realizzare il collegamento tra gli autori necessari.

Contributo che il Tribunale ha escluso con congrua motivazione rilevando come, seppure il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole delle difficoltà burocratiche e tecniche ostative all’accoglimento della pratica del [OSCURATO:PERSONA], nondimeno non fosse coinvolto nelle attività illecite realizzate dal Celiné ne fosse a conoscenza.

Infatti, era stato il [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere, senza l’aiuto e/o la sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA], il rilascio di provvedimenti illegittimi in favore del [OSCURATO:PERSONA] ed era stato sempre il [OSCURATO:PERSONA] a beneficiare della promessa di ottenere in cambio di ciò ulteriori benefici.

Peraltro, l’assoluta estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alle macchinazioni del [OSCURATO:PERSONA] veniva congruamente desunto dal Tribunale anche dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse intessuto un rapporto diretto con [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva ripetuti e continui contatti,e dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA], forte dell’appoggio fornitogli dal [OSCURATO:PERSONA], aveva declinato, in più di una occasione , l’invito del [OSCURATO:PERSONA] a recarsi presso gli uffici competenti per discutere della pratica.

Conforme a diritto è anche l’esegesi offerta dal Tribunale quanto al concetto di “utilità”quale remunerazione della intermediazione illecita : essa, seppur priva di contenuto patrimoniale, deve inserirsi in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio e quale oggetto della dazione o promessa alla base dell'accordo corruttivo, deve trovarsi in un rapporto di proporzionale corrispettività con la controprestazione.

Non è pertanto remunerazione l’offerta di un presente in occasione del Natale, avvenuta a distanza di diversi mesi dalla vicenda, e peraltro nemmeno consegnato durante le festività tanto da essere in possesso del [OSCURATO:PERSONA] ancora nel mese di febbraio del 2023.

Non sono poi ravvisabili le pur dedotte carenze motivazionali per omesso esame di episodi che avrebbero visto il [OSCURATO:PERSONA] coinvolto in prima persona nel sistema di assegnazioni di alloggi in violazione di legge, posto che si tratta di condotte non oggetto di contestazione.

2.2. Il terzo motivo, assorbito dai primi due, non è comunque consentito.Non è deducibile la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 77518).

Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che la riconduzione dei vizi di motivazione di cui alla lett. e) alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da unonere non selettivo di accesso agli atti (così Sez.

U, n 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.280027-02).

3. Alla stregua di quanto premesso deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso.

P.Q.M Dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal ConsigliereMariella Ianniciello; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso ; lette le conclusioni l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata,il Tribunale di Catanzaro , adito in sede di riesame, annullava l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , al quale è provvisoriamente contestato il ruolo di promotore, capo ed organizzatore dell’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica (sub1) nonché i reati di corruzione sub 16 e sub 18, quest’ultimo riqualificato all’esito dell’interrogatorio di garanzia nella fattispecie di omissione di atti di ufficio. 2. Avverso il provvedimento il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaroha proposto ricorso affidato a tre motivi deducendo : -con ilprimo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 42 e 43 del d.lvo n 275/200 posto che la condotta di interessamento specifico e costante in relazione alle pratiche di assegnazione degli alloggi popolare di proprietà dell’ATERPesulava dai compiti di natura politica ex legericonosciuti agli esponenti di maggioranza o di minoranza del Consiglio e/o della Giunta comunale. Nel caso specifico [OSCURATO:PERSONA] – consigliere di minoranza del Comune di Catanzaro – si interessava personalmente dell’assegnazione degli alloggi, comportandosi come una sorta di “dipendente occulto “dell’ATERP, ente pubblico non economico con funzioni ausiliarie alla Regione Calabria; al fine di acquisire consenso elettorale si ingeriva in modo arbitrario ed illegittimo nelle pr a tiche relative alle assegnazioni degli alloggi di edilizia popolare di proprietà di tale ente, essendo divenuto il punto di riferimento dei cittadini della sua città e di altri comuni limitrofi; -con il secondo motivo, vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni. Emblematica era la vicenda che aveva interessato il commerciante di ortofrutta, tale [OSCURATO:PERSONA], che intendeva acquistare a prezzo vile un fondo di proprietà dell’ATERPe per raggiungere tale obiettivo si era rivolto anche a [OSCURATO:PERSONA]. Benchè la vicenda si fosse dipanata per oltre un anno e non avesseavuto un esito favorevole al [OSCURATO:PERSONA], le numerose conversazioni oggetto di captazione evidenziavano il ruolo di primo piano svolto dal [OSCURATO:PERSONA] che seguiva in modo spasmodico l’evolversi della vicenda, pressando i funzionari dell’ATERP perché la pratica andasse avanti celermente e supportando l’attività illecita di [OSCURATO:PERSONA] ; peraltro il [OSCURATO:PERSONA],secondo la contestazione, era l’intermediatore tra corrotto e corruttore di guisa che del tutto irrilevante era la circostanza dell’assenza di un utile e/o di altro tornaconto in suo favore; -con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale del riesame congruamente valutato una serie di elementi indiziari da cui emergeva il dolo di partecipazione all’associazione a delinquere. [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun motivo giuridicamente valido per ingerirsi nelle pratiche ATERP,se non quello di acquisire consenso elettorale e potere politico-clientelare sul territorio; peraltro, lo stesso si era ingerito in numerose altre pratiche amministrative ottenendo risultati favorevoli ai cittadini in modoillegittimo. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta i n forma non partecipata - il Pg e il difensore hanno illustrato le rispettiveconclusioni, riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile . 1.1. Secondo la provvisoria contestazione [OSCURATO:PERSONA] , all’epoca consigliere di minoranza del Comune di Catanzaro, avrebbe assunto il ruolo di capo, promotore e organizzatore dell’associazione per delinquere-di cui alla provvisoria contestazione- attraverso la quale , commettendo reati di falso, corruzione e concussione, avrebbe concorso alla assegnazione,in violazione delle procedure ex legepreviste, di alloggi di proprietà dell’ente regionale ATERP in cambio di somme di danaro e/o di altre utilità, in tal modo contribuendo alla creazione di un sistema “parallelo” rispetto a quello legale. In questo contesto, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe nello specificoreso responsabile del reato di omissione di atti di ufficio di cui al capo 18, così diversamente qualificata l’originaria contestazione , e del reato di corruzione di cui al capo 16 per avere perorato la pratica di [OSCURATO:PERSONA], un commerciante ortofrutticolo, suo amico, destinatario di un ordine di demolizione di un immobile abusivo costruito su suolo di proprietà dell’ARTEP , dapprima facendo da intermediario nell’accordo corruttivo tra il predetto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l’adozione di atti contrari ai doversi di ufficio e poi intervenendo pressantemente con continui solleciti nei confronti dei funzionari dell’ARTEPper la definizione della pratica. 1.2. Il Tribunale cautelare non ha riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ritenendo provata, a livello cautelare, l’appartenenza (con specifico ruolo di promotore, organizzatore e capo) del consigliere comunale al contestato sistema fraudolento. I Giudici di merito hanno infatti rilevato come , diversamente daquanto emerso per il coindagato [OSCURATO:PERSONA], né nei dialoghi oggetto di captazione né nelle dichiarazioni rese da persone escusse a sit fosse stato fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA] C ostanzo come persona che avesse preso parte a l descritto “ meccanismo ”, stipulando accordi corruttivi e/o propo nendo o sollecitando i funzionari dell’ARTEP a compiere atti contra legem.Peraltro,gli unici due episodi di rilevanza penale che erano stati provvisoriamente ascritti all’indagato- ovvero quello contestato al capo 16 relativo alla pratica di [OSCURATO:PERSONA] e quello contestato al capo 18 relativo all’assegnazione di alloggio popolare in favore di tale Cristofaro, qualificato come omissione di atti di ufficio dal Gip nell’ordinanza genetica – avevano consentito di rilevare comportamenti sostanzialmente consistenti nell’interesse, a volte spasmodico , e nella insistenza anche esasperante per la definizione d elle pratiche presso l’ARTEP: comportamenti anomali ponendosi dall’angolo visuale delquisque de populo , ma che non erano qualificabili come tali se posti in essere , come nel caso di specie, da unconsigliere comunale che si fa portavoce di istanze, lamentele, proteste da parte dei cittadini nella complessiva gestione dell’attività politica.Più nel dettaglio, il Tribunale cautelare,con riferimento alla ipotesi di corruzione contestata al capo 16) relativa alla vicenda [OSCURATO:PERSONA],ha ritenuto che dal la lettura sinottica del compendio probatorio fosse solo emerso il vivo interessamento del [OSCURATO:PERSONA] per la pratica relativa al predetto [OSCURATO:PERSONA], ma che al netto di ciò non fossepossibile affermare «non essendo apprezzabili oggettivi dati fattuali» che i due provvedimenti illegittimi “confezionati” daVincenzo [OSCURATO:PERSONA] fossero stati previamente concertati con l’indagato o dallo stesso imposti o anche solo adottati con l’avallo del [OSCURATO:PERSONA] ( pag. 9 del provvedimento). Né nel corso dei ripetuti accessi presso gli Uffici dell’ente regionale erano stati registrate pressioni per l’adozione di atti illegittimi. Ed ancora, il Tribunale si è anche soffermato sulla mancanza di elementi oggettivi da cui inferire uno scambio sinallagmatico di natu ra corruttiva , posto che anche in relazione alla “controprestazione” era semplicemente emerso che il [OSCURATO:PERSONA], mesi dopo la definizione della vicenda e in occasione delle feste di Natale, aveva contattato il [OSCURATO:PERSONA] per un consegnargli un presentequale forma di gratitudine per l’interessamento cosa cheperaltro non era nemmeno accad uta. [OSCURATO:PERSONA] cautelareha dunque concluso, attraverso una compiuta e articolata motivazione(pagg. 5 e ss dell’ordinanza impugnata), che il materiale probatorio non contribuisse a delineare un quadro indiziario solido integrante il requisito della gravitàquale qualificata probabilità di colpevolezza. 3. Ciò premesso, il Pubblico ministero - con i primi due motivi relativi alla valutazione della gravità indiziaria- introduce argomentazioni che esulano dalle censureammissibili in questa sede. Va, infatti, ribadito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, non è possibile - sulla base della prospettazione circa la mancanza o illogicità dellamotivazione - proporre censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito perché, in tal caso, le censure, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito ed il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, essendo il ricorso per cassazione ammissibile soltanto se si denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto. Alla Corte di cassazione è, dunque, semprepreclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento delladecisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l' iter logico seguito.(tra tante, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). 3.1. Il Pubblico Ministero ricorrente , invece, contesta sostanzialmente la valutazione di merito compiuta dal Tribunale del riesame e propone una rivalutazione e una differente lettura del compendio indiziario, già esaminato.Le censure, infatti, si esauriscono in una critica sulla ricostruzione del fatto, appuntandosi sulla mancata analisi di tutti i rilievi svolti, là dove invece non emergono dal tessuto motivazionale del provvedimento in verificaevidenti lacune argomentative o travisamenti della prova . Il Tribunale della cautela ha , infatti , ripercorso le emergenze delle captazioni e ne ha fornito una lettura logica e congrua. Né peraltro la circostanza che i Giudici del merito abbiano valorizzato un passaggio dell'interlocuzione captata piuttosto che un altro è scrutinabile in questa sede se sorretto –come nella specie – da una motivazione adeguata , trattandosi di aspetto afferente al giudizio di merito. E’,dunque, s cevro da vizi di ordine logico il compendio argomentativo sia nella ricostruzione della dimensione storico fattuale della vicenda sub iudice , là dove sono stati ravvisati solo comportamenti ai limiti della petulanza volti aperorare le istanze e le richieste dei cittadini nei confronti dell’ARTEP, sia nella valutazione in diritto posto che la intermediazione nel delitto di corruzione contestata al capo 16), ad onta della natura del reato - a concorso necessario ed a struttura bilaterale-, presuppone che il contributo del terzo si realizz i o nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, o un'attività volta a realizzare il collegamento tra gli autori necessari. Contributo che il Tribunale ha escluso con congrua motivazione rilevando come, seppure il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole delle difficoltà burocratiche e tecniche ostative all’accoglimento della pratica del [OSCURATO:PERSONA], nondimeno non fosse coinvolto nelle attività illecite realizzate dal Celiné ne fosse a conoscenza. Infatti, era stato il [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere, senza l’aiuto e/o la sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA], il rilascio di provvedimenti illegittimi in favore del [OSCURATO:PERSONA] ed era stato sempre il [OSCURATO:PERSONA] a beneficiare della promessa di ottenere in cambio di ciò ulteriori benefici. Peraltro, l’assoluta estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alle macchinazioni del [OSCURATO:PERSONA] veniva congruamente desunto dal Tribunale anche dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse intessuto un rapporto diretto con [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva ripetuti e continui contatti,e dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA], forte dell’appoggio fornitogli dal [OSCURATO:PERSONA], aveva declinato, in più di una occasione , l’invito del [OSCURATO:PERSONA] a recarsi presso gli uffici competenti per discutere della pratica. Conforme a diritto è anche l’esegesi offerta dal Tribunale quanto al concetto di “utilità”quale remunerazione della intermediazione illecita : essa, seppur priva di contenuto patrimoniale, deve inserirsi in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio e quale oggetto della dazione o promessa alla base dell'accordo corruttivo, deve trovarsi in un rapporto di proporzionale corrispettività con la controprestazione. Non è pertanto remunerazione l’offerta di un presente in occasione del Natale, avvenuta a distanza di diversi mesi dalla vicenda, e peraltro nemmeno consegnato durante le festività tanto da essere in possesso del [OSCURATO:PERSONA] ancora nel mese di febbraio del 2023. Non sono poi ravvisabili le pur dedotte carenze motivazionali per omesso esame di episodi che avrebbero visto il [OSCURATO:PERSONA] coinvolto in prima persona nel sistema di assegnazioni di alloggi in violazione di legge, posto che si tratta di condotte non oggetto di contestazione. 2.2. Il terzo motivo, assorbito dai primi due, non è comunque consentito.Non è deducibile la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 77518). Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che la riconduzione dei vizi di motivazione di cui alla lett. e) alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da unonere non selettivo di accesso agli atti (così Sez. U, n 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.280027-02). 3. Alla stregua di quanto premesso deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso. P.Q.M Dichiara in
Sentenza Cassazione n. 34496/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris