Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:T:1998:286
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998B0022 - IT
Avis juridique important
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61998B0022
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'11 dicembre 1998. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Politica agricola comune - Lamponi destinati alla trasformazione - Aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori - Recupero degli importi versati - Atto non impugnabile - Effetti giuridici - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]22/98.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-04219
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Lettera della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto di una richiesta di modifica di una disposizione regolamentare che precisa i quantitativi da prendere in considerazione per la concessione di un aiuto comunitario - Esclusione
[Trattato CE, art. 173; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1991/92; regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 2252/92]
[OSCURATO:PERSONA]
E' irricevibile il ricorso d'annullamento proposto da un'organizzazione di produttori di lamponi destinati alla trasformazione, riconosciuta ai sensi del regolamento n. 1991/92, avverso una lettera della [OSCURATO:PERSONA] che rifiuta di dar corso alla richiesta di un'autorità nazionale volta, sostanzialmente, a far modificare l'art. 6 del regolamento n. 2252/92, che definisce i quantitativi commercializzati da prendere in considerazione per la concessione di un aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori riconosciute.
Infatti, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato soltanto i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Così non è nel caso della detta lettera, giacché l'obbligo di rimborso imposto all'organizzazione ricorrente in ragione della percezione di un acconto superiore all'importo definitivo dell'aiuto calcolato in conformità all'art. 6 del regolamento n. 2252/92 deriva già dall'applicazione della normativa vigente. In proposito, non si può dedurre dal fatto che la competente autorità nazionale, adottando un atteggiamento benevole, non abbia preceduto al recupero effettivo del debito, in attesa della presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA], che la posizione giuridica della ricorrente rispetto al debito dipendesse dal seguito che l'istituzione avrebbe riservato alla richiesta di modifica della normativa di cui trattasi.
Inoltre, il ricorso proposto da una persona fisica o giuridica e diretto contro il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di compiere una rettifica retroattiva di un atto è irricevibile nel caso in cui tale rettifica avrebbe dovuto essere adottata in forma di regolamento avente portata generale, come nel caso di una modifica del citato art. 6, che prevede la concessione dell'aiuto sulla base di una situazione oggettiva.