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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02123/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 7.4.2025 la Corte d'appello di Milano, in riforma della syntenza del Tribunale di Milano in data 27.3.2024, ha rideterminato in un anno e mesi di reclusione la pena inflitta all'imputato, previa rinuncia ai motivi di appello; Premesso che il ricorso si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Rilevato che, in tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell'accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice (Sez. 7, n. 46053 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gesualdo, Rv. 277416 - 01); Considerato che la apparentemente difforme sentenza di legittimità citata nel ricorso a sostegno della doglianza difensiva riguarda, in realtà, il diverso caso specifico in cui, non essendo stata concordata la sospensione, la relativa questione sia stata appunto devoluta esplicitamente al potere discrezionale del giudice, ciò che non risulta - né dalla sentenza, né dal ricorso - sia avvenuto nel caso di specie; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 7.4.2025 la Corte d'appello di Milano, in riforma della syntenza del Tribunale di Milano in data 27.3.2024, ha rideterminato in un anno e mesi di reclusione la pena inflitta all'imputato, previa rinuncia ai motivi di appello; Premesso che il ricorso si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Rilevato che, in tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell'accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice (Sez. 7, n. 46053 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gesualdo, Rv. 277416 - 01); Considerato che la apparentemente difforme sentenza di legittimità citata nel ricorso a sostegno della doglianza difensiva riguarda, in realtà, il diverso caso specifico in cui, non essendo stata concordata la sospensione, la relativa questione sia stata appunto devoluta esplicitamente al potere discrezionale del giudice, ciò che non risulta - né dalla sentenza, né dal ricorso - sia avvenuto nel caso di specie; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 02123/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris