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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17888/2022

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o la seguente ORDINANZA ij 0 9\1 es Sul ricorso iscritto al numero 30997 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) wa Iteresposito@avvocatina poli. lega Imail.it; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Avellino, in persona del Direttore pro tempore; -intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno n. 1858/12/20, depositata in data 25 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate- Direzione provinciale di Avellino, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 660/04/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria sull'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 186 del 2014; - l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il contribuente ha depositato memoria con allegazione irrituale di documentazione; [OSCURATO:PERSONA] -ritiene il Collegio che la controversia non si ponga in termini dell'immediata evidenza decisoria; -la causa va rinviata a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trasmissione alla Sezione Quinta per la trattazione in pubblica udienza; Roma, così deciso il 27 aprile 2022 1 Presidente j2C.1\_9 lie biPÓ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA ij 0 9\1 es Sul ricorso iscritto al numero 30997 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) wa Iteresposito@avvocatina poli. lega Imail.it; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Avellino, in persona del Direttore pro tempore; -intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno n. 1858/12/20, depositata in data 25 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate- Direzione provinciale di Avellino, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 660/04/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria sull'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 186 del 2014; - l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il contribuente ha depositato memoria con allegazione irrituale di documentazione; [OSCURATO:PERSONA] -ritiene il Collegio che la controversia non si ponga in termini dell'immediata evidenza decisoria; -la causa va rinviata a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trasmissione alla Sezione Quinta per la trattazione in pubblica udienza; Roma, così deciso il 27 aprile 2022 1 Presidente j2C.1\_9 lie biPÓ
Sentenza Cassazione n. 17888/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris