CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 1961
Cassazione n. 42584/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/05/1961 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1978 avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. 2. Propongono ricorso per cassazione le imputate, entrambe deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; analoghi vizi vengono denunziati dalla sola Veneziano in ordine alla mancata disposizione del beneficio della non menzione della condanna. 3. I ricorsi sono inammissibili. Manifestamente infondata è la comune doglianza concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., a cui osta, ai sensi del primo e del quarto comma dello stesso articolo, la pena edittale prevista per il reato contestato e l'irrilevanza dell'esito del giudizio di bilanciamento delle aggravanti con le riconosciute attenuanti. Generiche e versate in fatto sono invece le censure della Veneziano sulla mancata concessione della non menzione, posto che sul punto la Corte ha fornito logica motivazione a sostegno della propria decisione, che dunque non è sindacabile in questa sede. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3