CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; il medesimo difensore ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione anche per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-ONLUS. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA PALERMO ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] e SICINDUSTRIA ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di FAI ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; il medesimo difensore ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione anche per le parti civili: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ONLUS. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il medesimo difensore presente in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di PALERMO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità già pronunciata con sentenza in data 23 gennaio 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla fattispecie di estorsione contestata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha riformato la medesima sentenza dichiarando - in relazione all'estorsione contestata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la sussistenza dell'aggravante connessa all'appartenenza a compagine mafiosa da parte di soggetto che aveva portato la minaccia e la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla fattispecie associativa ex art. 416 bis cod pen contestata. A fondamento della affermata penale responsabilità, le intercettazioni captate nel presente e in altro procedimento. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi. 2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo con l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità. Il ricorrente evidenzia di non aver conseguito alcuna utilità economica dalle condotte contestategli e di avere assunto nella vicenda un ruolo neutro non avendo svolto nessuna azione di pressione morale o coazione psicologica nei confronti delle vittime ed essendo stato coinvolto nella vicenda solo per circostanze fortuite e imprevedibili. Contesta la rilevanza della intercettazione 14 luglio 2014 ore 18.17 in quanto, come emerge dalle stesse dichiarazioni di MAR:1NO Nicolò e risulta confermato dalle dichiarazioni PERRICONE, la conversazione de qua è avvenuta dopo che la richiesta estorsiva era stata veicolata da parte di altri soggetti. Per altro verso, decisiva dovrebbe ritenersi la circostanza che non vi è mai stato alcun contatto diretto tra i soggetti estorti e il ricorrente avendo costui avuto contatti solo con MARINO Nicolò, che a sua volta non aveva ricevuto alcuna richiesta estorsiva (risulterebbe peraltro inspiegabile, a parere della difesa,, la circostanza che costui abbia partecipato al pagamento) e a cui i soggetti estorti si erano rivolti per trovare un supporto. La stessa decisione di consegnare la somma tramite il [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe iniziativa autonoma del MARINO e precedentemente non prevedibile. Mancherebbe infine ogni influenza del ricorrente sulla decisione di pagare dei soggetti estorti. Ne conseguirebbe una motivazione fondata su congetture e ipotesi smentite da una lettura complessiva degli atti, Contesta ancora la logicità dell'interpretazione offerta al richiamato colloquio intercettato in quanto le frasi utilizzate risull:erebbero estrapolate dal contesto.Inoltre, i giudici del merito non avrebbe considerato che vi era stato in precedenza un incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso MARINO. Infine, la medesima intercettazione sarebbe stata utilizzata rispettivamente a pagina 13 e a pagina 19 della sentenza per dimostrare, prima, lo stato di timore delle persone offese e, poi, il fatto che non vi era ancora stato incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il MARINO. 2.1.2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 152/91 (oggi articolo 416 bis.1 cod pen) ed assenza o illogicità della motivazione e contrasto con la sentenza 23 novembre 2017 del GIP del Tribunale di Palermo, non impugnata sul punto, che ha escluso la medesima circostanza in relazione al medesimo fatto imputato al concorrente che materialmente aveva avanzato la richiesta estorsiva. Il ricorrente rileva esservi un evidente contrasto tra giudicati tra le due sentenze in quanto relative allo stesso fatto storico e, pur condividendo l'assunto per cui "non sussiste un obbligo di conformarsi al giudicato formatosi in giudizio con un imputato diverso", rileva che la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare le ragioni del proprio dissenso. 2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 152/91 (oggi articolo 416 bis. 1 cod pen) non potendo ritenersi qualificanti le modalità utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] Bernardo nella richiesta di denaro non avendo costui utilizzato parole evocative dì un suo ruolo nell'ambito della criminalità organizzata o minacce che avessero potuto alludere all'appartenenza del sodalizio mafioso come dimostrato dal fatto che il PERRICONE ha affermato di non essere stato intimorito. 2.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 numero 3 cod pen anche in relazione al [OSCURATO:PERSONA] in quanto talle ricorrente non era a conoscenza dell'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa della famiglia di Corleone e perché il proprio comportamento nella vicenda processuale sarebbe stato assolutamente improduttivo di effetti agevolativi. La motivazione della Corte territoriale sul punto risulterebbe meramente apodittica facendo riferimento a tale conoscenza senza indicare gli elementi da cui possa desumersi tale situazione. Dovrebbe invece tenersi conto del principio di diritto per cui le circostanze soggettive diverse da quelle inerenti alla persona del colpevole si estendono ai concorrenti solo qualora questi abbiano agevolato alla realizzazione del reato concorsuale. 2.1.5. Con successivo e separato ricorso, depositato il 9 aprile 2021 e pervenuto presso la Corte di appello il 16 aprile 2021, il medesimo ricorrente, a mezzo del medesimo difensore lamenta inoltre violazione e falsa applicazione dell'articolo 63 cod pen e vizio di motivazione nella rideterminazione della pena essendo stato applicato l'aumento discrezionale previsto dall'articolo 63 cod pen in caso di concorrenza tra più aggravante ad effetto speciale senza il supporto delle necessarie motivazione sul punto. 2.2 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Pietro con l'[OSCURATO:PERSONA]. Al netto di una parziale incoerenza tra l'indicazione dei motivi di ricorso contenuta nella sommaria indicazione iniziale (che si articola in cinque motivi di cui uno contenente due diversi ordini di doglianze) e il contenuto e lo sviluppo dei motivi di ricorso contenuto nel corpo dell'atto (che si articola in otto motivi enucleati con diversa successione) le doglianze effettivamente articolate, riportate secondo l'ordine logico delle questioni, risultano le seguenti. 2.2.1. Violazione di legge in relazione alla richiesta di acquisizione "del provvedimento passato in giudicato ed emesso nel separato giudizio innanzi la Corte di appello di Palermo, nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Bernardo per il quale è stato escluso l'articolo 7 legge 203/91 dal reato di estorsione di cui al capo 11 dell'originaria richiesta di rinvio a giudizio". In particolare, il ricorrente fa riferimento all'ordinanza 18 maggio 2020 della Corte territoriale che ha rigettato per tardività l'istanza di acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato parziale della sentenza del GIP di Palermo che escludeva, in relazione al medesimo fatto e alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Bernardo, l'aggravante oggi prevista dall'articolo 416 bis. 1 cod pen. Non avrebbe infatti potuto considerarsi tardivo il deposito in quanto l'attestazione de qua è stata depositata successivamente al decorso dei termini di impugnazione per la parallela sentenza del GIP del Tribunale di Palermo e comunque dopo l'udienza del 6 aprile 2020. Di conseguenza, non vi era la possibilità di un deposito precedente. 2.2.2. Violazione di legge in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di estorsione nella forma pluriaggravata. La prova dell'innocenza del [OSCURATO:PERSONA] deriverebbe dal fatto che nella captazione del 19 luglio 2014 progr. 1957 costui chiede al [OSCURATO:PERSONA] "quattro manopole" e non due. Sul punto, la Corte avrebbe ipotizzato, in maniera del tutto sganciata dal contenuto del fascicolo processuale, che parte della somma doveva essere stata già consegnata al [OSCURATO:PERSONA]. Mancherebbe inoltre la prova di rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e i soggetti che hanno avanzato la richiesta estorsiva così come della consegna della somma da parte del [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente o al [OSCURATO:PERSONA] ed anzi vi sarebbe la prova di una mancanza di comunicazione, se non sporadica, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] posto che quest'ultimo avrebbe nascosto al primo persino la conferma della ricezione del pagamento.Equivoca sarebbe poi la portata della testimonianza MIRABILE con particolare riferimento al significato della frase (riportata a pag. 7 e 11 della sentenza) "uno entra in un posto e non può uscirne più". 2.2.3. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in ordine al reato di estorsione aggravata con esclusivo riferimento, nello sviluppo del motivo, alla sussistenza dell'aggravante oggi prevista dall'articolo 416 bis.1 cod pen. Il ricorrente contesta in primo luogo che la circostanza è stata esclusa con diversa sentenza - definitiva sul punto - in relazione al medesimo fatto contestato a diverso imputato con la conseguente sussistenza di un contrasto tra giudicati rilevante ai fini della decisione anche nel presente procedimento essendo identici fatti e soggetti. Dovrebbe poi ritenersi irrilevante la circostanza che l'incontro tra l'imputato giudicato separatamente e il PERRICONE avvenne "in campo neutro" e non a Corleone come erroneamente affermato dal provvedimento impugnato. Ipotetica sarebbe poi l'affermazione per cui il GEBBIA conoscesse il [OSCURATO:PERSONA] e comunque risulta dalle testimonianze in atti che le persone offese non si sentivano intimorite e anzi a loro "veniva da ridere" (sul punto il ric:orrente richiama a "pagg. 8 e 56 ud. 18/02/2018"). Per altro verso, l'uso di toni violenti ed aggressivi rientrerebbe negli elementi strutturali del delitto non aggravato e il timore delle persone offese non potrebbe in alcun modo corrispondere alla ostentazione del o a riferimenti al potere criminale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.4. violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 629 secondo comma in relazione all'articolo 628 comma 3 numero 3 cod pen (motivo non indicato nella esposizione riassuntiva preliminare) Il ricorrente contesta in primo luogo che indiscussa risulta la non appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] dal sodalizio criminoso risultando affermata dalla Corte territoriale solo l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA]. Afferma inoltre, in punto sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 629 secondo comma in relazione all'articolo 628 comma 3 numero 3 cod pen, la presenza di tre diversi orientamenti da parte di questa Corte per cui richiede la rimessione di questione alle sezioni unite per dirimere il ritenuto contrasto. 2.2.5. Omessa motivazione in relazione all'aumento discrezionale previsto dall'articolo 63 cod pen nel caso di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale (indicato come quarto motivo in premessa e sviluppato nel "motivo N. 5" della successiva trattazione). 2.2.6. Vizio di motivazione con riferimento alla denegata concessione delle richieste circostanze attenuanti generiche.Sul punto, il ricorrente afferma che la motivazione del provvedimento impugnato determinerebbe una surrettizia violazione del diritto al silenzio, risulterebbe contraddittoria ed apparente rispetto a quanto statuito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (che vanterebbe maggiore intraneità alla compagine associativa e risulterebbe premiato per il comportamento del difensore rimandando sul punto alla sentenza di primo grado). Per altro verso, non sarebbe stata valorizzata la modestia della vicenda oggetto del giudizio, come peraltro desumibile dalla parametrazione ai minimi edittali della pena, e la necessità di adeguare la pena al caso concreto. 2.2.7. Mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato condizionato originariamente richiesto (motivo non articolato nella preliminare esposizione riassuntiva e articolato quale sesto motivo nello svolgimento del ricorso). Il ricorrente lamenta che avrebbe dovuto riconoscersi la diminuente del giudizio abbreviato in quanto era stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato in primo grado ma la riforma in punto sussistenza dell'aggravante speciale in appello era conseguita ad integrazioni testimoniali da una parte richiamata nel foglio 11 della decisione e dall'altra ritenuta di nessun pregio nel foglio 15 della stessa. 2.2.8. (quinto motivo dell'iniziale esposizione riassuntiva e ottavo nel concreto svolgimento del ricorso) Violazione di legge m relazione al danno liquidato alle parti civili in conseguenza della indimostrata sussistenza di un qualsivoglia danno subito. Mancherebbe in particolare la prova, da parte degli enti costituitisi parte civile, della effettiva sussistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale. 2.3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo. 2.3.1. Violazione di legge in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il delitto di cui all'articolo 416 bis cod pen in difetto di alcuna prova di una costante fattiva messa a disposizione alle esigenze del sodalizio, dello svolgimento di un ruolo dinamico funzionale nell'ambito dello stesso tanto da diventare punto di riferimento della cosca in modo stabile e continuativo. In particolare, il ricorrente afferma che la presenza di un unico episodio avente effettivamente valenza criminosa dovrebbe portare ad escludere con certezza la presenza degli elementi per affermare sussistente la fattispecie associativa. Infatti, la condotta enunciata al capo H) (vicenda CALLIVA') riguarda aspetti mai contestati all'odierno ricorrente. Peraltro, in relazione a tale vicenda, le intercettazioni 5551-5554-5555 attengono ad altri soggetti e la stessa persona offesa ha dichiarato di non essere mai entrata in contatto con il ricorrente. Nemmeno sarebbe possibile ipotizzare in capo al ricorrente il ruolo di intermediario con il BADAMI Ciro posto che quest'ultimo non è mai stato in precedenza condannato per una fattispecie associativa nel contesto delle indagini [OSCURATO:PERSONA] 1 e 2 ma soltanto nel contesto del procedimento [OSCURATO:PERSONA] che risulterebbe tuttavia afferente a condotte diverse e remote. Residuerebbe quindi solamente una condanna per estorsione aggravata. Peraltro, essendo il BADAMI il cugino del cugino del padre dello [OSCURATO:PERSONA], sussisterebbe un rapporto di parentela "simbolica" (così testualmente il ricorso) che dovrebbe escludere la rilevanza mafiosa dei contatti. Quanto al progetto estorsivo ai danni della [OSCURATO:SOCIETA], rileva che la vicenda non è stata nemmeno oggetto di imputazione in alcun procedimento penale. La difesa afferma inoltre, quanto alla fattispecie estorsiva ai danni della [OSCURATO:SOCIETA], che lo [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere in alcun modo imputato di tale reato e non avrebbe assunto alcun ruolo all'interno di tale vicenda. Quanto ai rapporti col [OSCURATO:PERSONA], segnala che lo [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe essere un mero e sporadico ascoltatore dello stesso nemmeno presente nei momenti cui si fa riferimento nelle intercettazioni. Ne conseguirebbe l'attribuzione di una funzione probatoria ad elementi non rilevanti già conosciuti all'atto dell'arresto avvenuto in data 27 gennaio 2015 e la conseguente radicale mancanza di elementi effettivamente rilevanti ai fini della condanna perché l'estraneità dell'imputato e numerosi reati fine contestati ai coimputati escluderebbe in assoluto l'intraneità all'associazione e la stessa consapevolezza di alcun contributo alla stessa fornito. L'ipotesi accusatoria della partecipazione alla associazione di stampo mafioso non raggiungerebbe alcun livello di sufficienza probatoria né seguendo la tesi del cosiddetto modello organizzatori né seguendo la tesi della necessità di un contributo causale effettivo. La stessa disamina degli atti delle indagini [OSCURATO:PERSONA] 1, 2 e 4 renderebbe evidente la mancanza di qualsiasi partecipazione da parte dell'imputato. 2.3.2. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata in quanto, dalle indagini relative ai procedimenti [OSCURATO:PERSONA] 1, 2 e 4 non emergerebbe alcun profilo che permetta di ritenere sussistente la presenza di armi. Inoltre, il ricorrente non intratteneva rapporti con alcuno dei soggetti indicati salvo che con il [OSCURATO:PERSONA] che era lui legato da rapporti di parentela [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo con l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. La dichiarazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] si fonda su una interpretazione logica e lineare delle intercettazioni in atti. In particolare, quanto alla intercettazione 14 luglio 2014 ore 18.17, risulta correttamente valorizzata una pluralità di elementi univoci:• l'esplicita messa a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], • il fatto che fosse da entrambi preventivata la possibilità che le persone minacciate si rivolgessero ricorrente per una intermediazione, • il fatto che entrambi i colloquianti avessero preventivamente concordato sul modo di gestire la vicenda. Risulta logica e coerente l'affermazione per cui, agendo in tal modo, il soggetto ritenuto mandante delle richieste estorsive si garantiva un adempimento certo e, nella logica ricostruzione giudiziale e come si avrà modo di approfondire in seguito, escludeva la possibilità di interventi ulteriori da parte di soggetti legati alla criminalità organizzata locale. Tale situazione e tale finalità viene poi confermata e riscontrata da ulteriori ed autonome conversazioni intercettate. In primo luogo, quella del 15 luglio 2014 con l'autore delle richieste in cui si evidenzia logicamente una comunità di intenti tra i conversanti. In secondo luogo, quelle che vedono come protagonista un esponente della criminalità organizzata locale (PELLITTERI Vincenzo) che lamentava una vera e propria "violazione di territorio". Nessuna rilevanza viene ad avere, in tale contesto, la mancanza di contatti ulteriori rispetto a quelli oggetto di registrazione ovvero la mancanza di minacce portate direttamente dalla ricorrente posto c:he la funzione di quest'ultima era proprio quella di fornire un supporto surrettizio dalla richiesta di altri soggetti; supporto che emerge in maniera netta dagli elementi presi in considerazione nella ricostruzione giudiziale che non presenta alcun profilo di illogicità. Le sopra evidenziate finalità e modalità di intervento del ricorrente permettono di escludere la sussistenza di alcun profilo di contraddizione nella rilevanza offerta in sede di motivazione alle intercettazioni richiamate nei provvedimenti di merito. 2.1.2. Le contestazioni in punto sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 152/91 (oggi articolo 416 bis. 1 cod pen) e legittimità della difforme valutazione rispetto al giudizio afferente alla persona del complice che ha materialmente avanzato la minaccia estorsiva sono infondate. 2.1.2.1. La presenza di un diverso accertamento in ordine a tale circostanza non determina un contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione perché non attiene alla determinazione dei fatti storici contestati. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sent. n. 129 del 2008) ha più volte avuto modo di specificare che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili evocato dall'art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p. non può essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, bensì deve essere inteso in termini di oggettiva incompatibilità tra i "fatti" (ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica) su cui si fondano le diverse sentenze. Negli stessi termini si è espressa questa Corte in relazione alla diversa valutazione del medesimo 9 (2( episodio di vita da parte di distinte autorità giudiziarie circa la sussistenza di una circostanza aggravante (Sez. 3, Sentenza n. 18016 del 08/01/2019 Rv. 276080 — 02; cfr. anche Sez. 6, Sentenza n. 1751 del 14/09/2017 - dep. 16/01/2018 - Rv. 271966 - 01). La diversa valutazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante nel presente procedimento rispetto al parallelo procedimento a carico del soggetto che materialmente aveva portato le richiesi:e ritenute estorsive risulta quindi legittima. 2.1.2.2. Legittimo risulta inoltre il giudizio in punto sussistenza dell'aggravante medesima. Tale valutazione risulta infatti sorretta da motivazione lineare e congrua in quanto, ancora una volta, fondata su una corretta interpretazione delle intercettazioni telefoniche che offrono una pluralità di elementi indiretti ma univoci. In particolare, è stata ritenuta qualific:ante al fine di attribuire un corretto significato all'intera vicenda e agli ulteriori elernenti desumibili dalle intercettazioni l'intercettazione progr. 1528 del 2 settembre 2014 (incontestata sul punto) in cui PELLITTERI Vincenzo riferisce che il [OSCURATO:PERSONA] aveva detto di essersi rivolto a mafiosi diversi da quelli locali a causa della indifferenza di questi ultimi e specifica che per punire sia il [OSCURATO:PERSONA] sia il [OSCURATO:PERSONA] doveva attendere l'autorizzazione delle organizzazioni competenti per territorio. Si tratta di "autorizzazione" che non avrebbe nemmeno potuto essere evocata in caso di non appartenenza dei soggetti interessati alle compagini di stampo mafioso. Coerente a tale presupposto l'interpretazione delle intercettazioni che riguardano direttamente la vicenda estorsiva anche in conseguenza dell'affermata appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] a compagine mafiosa e della conoscenza che il GEBBIA aveva dello spessore criminale di costui. Per altro verso, l'esplicitazione della capacità intimidatrice dell'associazione mafiosa risulta coerente nel caso di specie dal fatto che, nel contesto delle intercettazioni captate, si allude in maniera nemmeno troppo criptica al fatto che la minaccia veniva da persona "di Corleone", specificazione, questa, che risulterebbe ultronea se non nell'ottica di indicare l'ambito di operatività della cosca interessata. Va ricordato che integra Ma circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, la condotta di chi, senza spendere la propria appartenenza ad una "famiglia" mafiosa, si avvalga della propria fama criminale (Sez. 2, Sentenza n. 10467 del 10/02/2016 Rv. 266654) utilizzando un messaggio intimidatorio anche "silente" cioè privo di richiesta, qualora — come nel caso di specie - l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia.(Sez. 2, Sentenza n. 20187 del 03/02/2015 Rv. 263570; Sez. 5, Sentenza n. 21562 del 03/02/2015 Rv. 263706; Sez. 5, Sentenza n. 17081 del 26/11/2014 Rv. 263701). Risulta infine irrilevante la presenza o meno di una reazione della parte offesa non potendo essere desunta l'esistenza dell'aggravante dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente. (Sez. 2, Sentenza n. 45321 del 14/10/2015 Rv. 264900). Rimanendo anche irrilevante il fatto che la vittima delle minacce riesca ad assumere un atteggiamento di contrapposizione "dialettica" alle ingiuste richieste (Sez. 1, Sentenza n. 14951 del 06/03/2009 Rv. 243731, Izzo). 2.1.3. Il quarto motivo di ricorso risulta infondato. Il ricorrente nemmeno contesta la caratura mafiosa del [OSCURATO:PERSONA] che aveva avanzato le richieste estorsive. La conoscenza del grado di inserimento nella compagine mafiosa risulta essere stata desunta dalla Corte territoriale alla stregua della interpretazione - logica e coerente - delle intercettazioni telefoniche più volte sopra richiamate ed in particolare dalle conversazioni coinvolgenti il PELLITTERI. 2.1.4. La doglianza relativa alla omessa motivazione in punto aumento discrezionale sensi dell'articolo 63 comma 4 cod pen risulta infondata alla luce della giurisprudenza di queta Corte che evidenzia come, nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà (Sez. 2, Sentenza n. 18278 del 07/12/2016 - dep. 11/04/2017; Rv. 269855 - 01; Sez. 2, Sente.nza n. 28276 del 08/03/2016 Rv. 267220 - 01). 2.2 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Pietro con l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. La doglianza relativa al rigetto dell'acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato in ordine alla esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis. 1 cod pen risulta avanzata in difetto di interesse posto che, anche a prescindere dalla formale acquisizione dell'attestazione, la motivazione del provvedimento impugnato ha dato come presupposto l'esistenza di tale conflittuale giudicato. Di conseguenza, l'eventuale ammissione dell'attestazione non determinerebbe alcuna modifica dei presupposti del ragionamento giudiziale, non inciderebbe sulla logica dello stesso e non determinerebbe alcun ulteriore effetto favorevole all'imputato. 2.2.2. La doglianza relativa alla affermazione di penale responsabilità risulta manifestamente infondato posto che, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], possono riproporsi le medesime considerazioni in precedenza già svolte con riferimento alla posizione [OSCURATO:PERSONA] e le valutazioni in ordine alle intercettazioni PELLITTERI vengono ad avere addirittura maggiore valenza posto che tali intercettazioni coinvolgono, direttamente ed indirettamente, proprio la persona del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.3. Quanto alle doglianze in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, possono richiamarsi le considerazioni già svolte in relazione alla posizione [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.4. Le doglianze in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 numero 3 cod pen per come richiamata dal comma secondo dell'articolo 629 cod pen sono manifestamente infondate perché la motivazione si incentra sul soggetto che aveva portato la minaccia come letteralmente richiesto dalla previsione normativa. La richiesta di rimessione alle sezioni unite risulta essere non compiutamente sviluppata se non attraverso la mera enunciazione degli estremi di precedenti di questa Corte, di non facile comprensione tanto da ricadere in una sostanziale genericità. 2.2.5. Quanto alla questione relativa all'omessa motivazione dell'aumento discrezionale prevista dal quarto comma dell'articolo 63 cod pen, possono riproporsi le medesime considerazioni già svolte in relazione alla posizione [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.6. La questione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta infondato posto che la motivazione della Corte territoriale risulta legittima e la presenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato risulta meramente congetturale ed apodittica. 2.2.7. La doglianza relativa alla mancata applicazione della riduzione per il richiesto giudizio abbreviato condizionato risulta manifestamente infondata. La Corte territoriale evidenzia come le dichiarazioni testimoniali raccolte in appello venissero soltanto a riscontrare quanto già emergeva dalle intercettazioni telefoniche e, comunque, la medesima integrazione testimoniale, in quanto attinente alla positiva affermazione di responsabilità, esula dagli ambiti rispetto a cui il ricorrente possa vantare alcun interesse. 2.2.8. L'articolazione del motivo riguardante la liquidazione del danno alle parti civili è meramente apodittica posto che nemmeno si confronta con le tre pagine di motivazione contenute nel provvedimento impugnato. 2.3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo. 2.3.1. Il primo motivo di ricorso, afferente alla dichiarata responsabilità per la fattispecie associativa, risulta infondato. La formulazione del motivo risulta essere ispirata ad una inammissibile valutazione parcellizzata ed atomistica degli elementi processuali. Risulta provata una fattiva programmazione di attività che, per quanto non assurte alla rilevanza di autonomi delitti, rende palese l'intraneità del soggetto, il trattamento dello stesso alla stregua di associato da parte di altri associati, la conoscenza che gli altri associati avevano delle intraneità medesima, la volontà dell'agente di perseguire gli scopi dell'associazione in uno sforzo sinergico con gli altri associati. Tali elementi risultano sufficienti ai fini della dichiarazione di penale responsabilità per come contestata. 2.3.2. Il secondo motivo di ricorso, afferente alla contestata sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, risulta aspecifico e comunque manifestamente infondato. La Corte territoriale indica in maniera specifica gli estremi del provvedimento di sequestro di armi a carico del [OSCURATO:PERSONA]; risulta per altro verso la consapevolezza che l'operatività dell'associazione riguardasse anche l'uso delle armi come evidenziato nelle stesse imputazioni del presente procedimento in relazione ad altri soggetti. 3. Le suesposte considerazioni fondano il rigetto dei ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle spese legali a favore della parti civili costituite Associazione antiracket Sondarla SCS onlus, Ass. Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie [OSCURATO:PERSONA], Centro studi ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA], Comitato addio pizzo, Comune di [OSCURATO:PERSONA], Comune di Corleone, Confcommercio imprese per l'Italia-Palermo, F.A.I. e Sicindustria che liquida in complessivi euro 3510,00 ciascuno, oltre accessori di legge. P.Q.M., Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Associazione antiracket Solidaria SCS onlus, Ass. Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie [OSCURATO:PERSONA], C