CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 15208/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 13356 /2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A.R.L., in persona del legale rap- presentantep.t. ELI S [OSCURATO:PERSONA] H R URS, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mambelli, domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cas- sazione; –ricorrenti – Oggetto:dogane- san- zioniamministrative - c ir- colazioneveicoliextra UE inItalia–principi di diritto contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA],n.1516/4/2020 depositata il 22 dicembre 2020, non notifi- cata. Uditala relazione svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Uditaper la contro ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Uditele conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ri- corso. Fattidi causa 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]- magnaveniva rigettato l’appello proposto dalla società di diritto sviz- zeroARTY SHOW S.A.R.L., [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e da [OSCURATO:PERSONA],n.q. di legale rappresentante della società , avverso la sen- tenzan.12/1/2020 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Forlìla quale aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso l’atto di contestazioneal Papadia, avente ad oggetto le sanzioni amministrative exart.216 d.P.R. n.43/1973 (TULD) n.24100 - 3 - 2019 prot. 5193/RU e ilprovvedimento di confisca amministrativa ex art.301 TULD dell’auto- veicoloLand Rover tg. VD76196 immatricolato in Svizzera di cui la so- cietàera proprietaria. 2.In particolare, le riprese traevano origine dalla contestazione da partedella polizia municipale di Forlì al Papadia della violazione della normativadoganale per la circolazione in territorio italiano del veicolo svizzero,al di fuori dei presupposti per il regime di ammissione tem- poraneadel mezzo per sei mesi. 3.Il giudice di prime cure, premessa la legittimazione del Papadia in qualitàdi autore materiale della condotta e della Sch r urs quale legale rappresentantedella società, rigettava il ricorso introduttivo in appli- cazione del d.P.R. n.43/1973 per il mancato rispetto delle formalità doganaliprescritte per la circolazione in territorio nazionale di veicoli appartenentia soggetti non residenti. 4.Il giudice d’appello condivideva la sussunzione della fattispecie, ra- tionetemporis, nel Regolamento UE n.2013/952 (CDU) e nel Regola- mento delegato UE n.2015/2446 integrativo, ricostruzione proposta daicontribuenti in luogo di quella, considerata parzialmente erronea- mente,individuata dalla CTP. Tuttavia, il giudice rigettava il gravame ritenendoin primo luogo che non potesse trovare concreta applicazione l’art.212del Regolamento n.2015/2446, dal momento che il Papadia, autoremateriale della condotta contestata, era cittadino italiano paci- ficamenteresidente in Italia e non una persona stabilita fuori dal ter- ritorio doganale UE. Inoltre, non ricorrevano le eccezioni di cui agli artt.214 e 215 del Regolamento delegato. Infine, il giudice riteneva genericala contestazione circa la misura della sanzione applicata, ed esplorativala richiesta di CTU avanzata a riguardo. 5.Avverso la sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso, affidato atre motivi illustrati con memoria, cui replica l’Agenzia con controri- corso. Ragionidella decisione 6.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ., viene prospettata la violazione o falsa applicazione dell’art.212 Reg. UE 2446/2015, avendo la CTR fornito un’interpreta- zione del tutto erronea e non condivisibile della normativa di riferi- mento.I ricorrenti censurano il capo di decisione, riportato alle pagg.5 e6 del ricorso , nel quale il giudice rit iene che la disposizione suddetta vadainterpretata nel senso che non legittima , al di fuori de l regime di ammissione temporanea per sei mesi , la circolazione in ambito UE dell’automezzoimmatricolato al di fuori dello spazio doganale UE allor- quando,come nel caso di specie, sia intestato ad una persona giuridica e i l legal e rappresentant e della società e conducente sia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i ricorrenti, ai fini dell’art.360 primo comma nn.3 e4 cod. proc. civ., lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 215Reg. UE 2446/2015, per aver la CTR ritenuto insussistenti anche i presuppostidi cui alla previsione citata. 7.I motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. 7.1.È opportuna una breve ricostruzione de l complesso normati vo eu- ropeoapplicabile, contenuto negli artt.212 - 218 del [OSCURATO:PERSONA]- gato(UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, nel quadro delRegolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Con- siglio,del 9 ottobre 2013, che istituisce il C odice doganale dell’Unione. 7.2.In particolare, l’a rticolo 212 del [OSCURATO:PERSONA] , nel testo invigore dal 31/07/2018 e vigente ratione temporis , fissa le condizioni perla concessione dell’esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzidi trasporto, in relazione all’articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del Codice doganale. L’esenzione totale dal dazio all’importazione ̀ concessa per i mezzi di trasporto purch ́ soddisfino le seguenti due condizioni(paragrafi 2 e 3 dell’art.212 cit.) : in primo luogo siano im- matricolatial di fuori del territorio doganale dell’Unione a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio o, se non sono immatricolati, sianodi propriet ̀ di una persona stabilita al di fuori del territorio do- ganale dell’Unione; in secondo luogo , siano utilizzati da una persona stabilitaal di fuori del territorio doganale dell’Unione, fatte salve le di- sposizionidi cui agli articoli 214, 215 e 216. 7.3.Con riferimento all’Articolo 250, paragrafo 2, lettera d ) invocato nelprimo motivo di ricorso, tali condizioni devono sussistere in concor- renza e non alternatività tra loro, e sono ulteriormente specificate dall’ultimaparte del paragrafo 3 dell’art.212 cit. nel senso che: « Se tali mezzidi trasporto sono utilizzati per uso privato da una terza persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, la concessione dell’esenzionetotale dal dazio all’importazione è subordinata alla con- dizione che tale persona sia debitamente autorizzata per iscritto dal titolaredell’autorizzazione.». 8. La regola così delineata, trova delle eccezioni agli artt.214 , 215 e 216 del [OSCURATO:PERSONA] , previsioni rispettivamente rubricat e “Condizioniper la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’impor- tazionealle persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione” (214) , “Usodi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche che hanno la loro residenzaabituale nel territorio doganale dell’Unione” (215) ed “Esen- zionedal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto in altri casi” (216). 8.1. Le eccezioni più rilevanti sono contenute ai paragrafi 1 e 3 dell’art.215,il primo dei quali dispone che le persone fisiche che hanno laloro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione, su richie- stadel titolare dell’immatricolazione, godono di un’esenzione totale dal dazioall’importazione per i mezzi di trasporto che utilizzano privata- mentee occasionalmente, e sempre se il titolare dell’immatricolazione sitrovi nel territorio doganale dell’Unione al momento dell’uso . 8.2. Inoltre , per quanto qui interessa, il terzo paragrafo dell’art.215 cit., invocato nel secondo motivo di ricorso, prevede che le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unionepossano beneficiare di un’esenzione totale dai dazi all’im- portazioneper i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato acondizione che siano alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell’affittuario dei mezzi di trasporto, e purché il datore di lavoro sia stabilitoal di fuori di tale territorio doganale. Ilmancato rispetto del complesso dei presupposti sopra richiamati fa scattarela fattispecie del contrabbando doganale. 9.Alla luce del quadro come sopra ricostruito, il Collegio ritiene che l a regola fissata dall’ art.212 del [OSCURATO:PERSONA] non può essere interpretata,come ritiene parte ricorrente, nel senso che allorquando ilmezzo di trasporto immatricolato al di fuori del territorio doganale UE siaintestato a nome di una persona giuridica stabilita fuori di tale ter- ritorio,il fatto che il conducente sia il legale rappresentante consent a diper sé di fruire dell’agevolazione doganale oltre il periodo di sei mesi delregime di ammissione temporanea. [OSCURATO:PERSONA] che il requisito non possa essere considerato soddi- sfattoallorquando l’utilizzatore del mezzo , anche se legale rappresen- tante della persona giuridica intestataria, sia una persona residente, ossia“stabilita” ai fini dell’art.212 cit., all’interno e non all’esterno del territoriodoganale dell’Unione . Tale interpretazione è infatti coerente conla ratio legis , come già correttamente colto dal giudice d’appello, voltaal contrasto di abusi dell’agevolazione doganale, come nel caso diimmatricolazione extra UE di mezzi di trasporto intestati a società offshore o con sede legale al difuori dello spazio doganale unionale e concretamenteutilizzati da [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] periodo seme- straledi ammissione temporanea del veicolo nello spazio doganale UE. 10.Dev’essere così affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell’agevolazione doganale dell’esenzione totale dai daziall’importazione per i mezzi di trasporto oltre i sei mesi del regimedi ammissione temporanea, i requisiti di cui al l’art. 212 delRegolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, nel quadro del R egolamento (UE) n. 952/2013del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione, non sono soddisfattiallorquando il mezzo di trasporto immatricolato al di fuoridel territorio doganale dell’Unione a nome di una persona giuridicastabilita fuori d a tale territorio è utilizzato da soggetto residente,e dunque “stabilit o ” , all’interno del territorio doga- naledell’Unione, anche se ricopre la carica di legale rappresen- tantedella persona giuridica extra UE . » . Inapplicazione del principio, il Collegio ritiene che correttamente il giu- diced’appello a pag.6 della sentenza impugnata ha ritenuto che la con- dizione per fruire del beneficio di cui all’art.212 cit. non sussiste sse nellafattispecie, in quanto il veicolo in questione al momento del con- trolloè pacificamente stato utilizzato da una persona, [OSCURATO:PERSONA], cittadinoitaliano residente in Italia e , dunque , persona “ stabilita ” all’in- ternodel territorio doganale dell’Unione e non al di fuori di esso. 11.Venendo al secondo motivo di ricorso e così alle eccezioni alla re- goladell’art.212 previste all’articolo 215 paragrafo 3 del [OSCURATO:PERSONA], la CTR a pag.7 della sentenza censurata ha accertato che nonvi è il presupposto del rapporto di lavoro dipendente tra società e contribuente.Non si tratta di una motivazione apparente , contraddit- toria o perplessa e quindi nulla come sostiene parte ricorrente , in quantoil ragionamento seguito dal giudice non si risolve in una statui- zioneapodittica né contiene alcun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabiliné è perplessa o apparente essendo la ratio immediata- mentecomprensibile al lettore . 12.Piuttosto, la statuizione è fondata sul principio di non contestazione edetermina un accertamento fattuale che non è neppure stato speci- ficamente impugnato dai ricorrenti sul piano fattuale, ma solo conte- statosul piano interpretativo . A questo proposito, non è condivisibile lalinea difensiva di parte ricorrente, perché la nozione di “ dipendente ” non coincide con quella di legale rappresentante della persona giuri- dica,come conferma anche il fatto che l’art.215 paragrafo 3 del Rego- lamentoDelegato prevede espressamente che la prova di tale causa di esclusioneai fini del godimento dell’agevolazione doganale possa es- seredata attraverso una copia del “ contratto di lavoro ” . Alproposito va affermato l’ ulteriore principio di diritto: «Ai fini dell’agevolazione doganale dell’esenzione totale dai daziall’importazione per i mezzi di trasporto oltre i sei mesi del regimedi ammissione temporanea, l’eccezione alla regola fis- sata dal l’art. 212 del [OSCURATO:PERSONA] (UE) 2015/2446 dellaCommissione del 28 luglio 2015 , contenuta nel paragrafo 3dell’art.215 del Regolamento va interpretata nel senso che il legalerappresentante della persona giuridica stabilita fuori d a taleterritorio intestataria del mezzo di trasporto non può es- sereconsiderato “ dipendente” del proprietario, del locatario o dell’affittuariodei mezzi di trasporto ai fini della fruizione del beneficio.». 13.Il terzo motivo, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., pro- spettala violazione o falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ. con riferimentoalla misura della determinazione della sanzione, rapportata alvalore del veicolo determinato sulla base di indici ritenuti non atten- dibili. 14.Il mezzo di impugnazione è inammissibile, per più concorrenti pro- fili.Innanzitutto, perché ripropone in sede di legittimità una questione dimerito coperta dall’accertamento fattuale della CTR, che ha espresso unaargomentazione razionale basata su una fonte editoriale speciali- sticadi stima di una comune autovettura (AutoScout24). In secondo luogo,perché non impugna tale accertamento sotto l’angolo del vizio motivazionalenei limiti in cui ciò è ammesso dall’art.360 primo comma n.5cod. proc. civ. . Infine, perché non allega specificamente neppure e tantomeno dimostra il fatto decisivo e contrario, ossia il fatto che il valoredell’automezzo sarebbe stato davvero sostanzialmente diverso daquello fatto proprio dalla CTR. 15.In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite se- guonola soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. LaCorte: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in