CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • SESSA Daniele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] Cosimo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • PERELLI Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Perelli, del [OSCURATO:PERSONA] e del Sessa; sentiti i difensori presenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Taranto per il [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione anche dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Taranto per il Perelli, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - entrambi del foro di Palmi - per il Sessa che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto con sentenza in data 21/12/2020 confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 24/05/2019, emessa a seguito di procedimento con rito abbreviato, con la quale gli imputati appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], alle pene di giustizia perché ritenuti responsabili: - il Sessa del reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di vari delitti di estorsione e di usura di cui al capo A), del reato di usura aggravata di cui al capo B) - limitatamente all'episodio riguardante le persone offese Scrima e Pella - nonché del reato ex art. 132 d.lgs. 285/1993, così riqualificati gli ulteriori addebiti di cui ai capi B) e E); - il [OSCURATO:PERSONA] del reato associativo di cui al capo A), dei reati di usura aggravata di cui al capo B) - limitatamente all'episodio riguardante le persone offese Scrima e Pella - e al capo D), del reato ex art. 132 d.lgs. 385/1993, così riqualificati gli ulteriori addebiti di cui ai capi B), del reato di tentata estorsione di cui al capo C); - il Perelli del reato di usura aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] ascritto al capo D. 2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia degli imputati. 2.1 Con un unico motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata eccepita la nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della decisione nonché per violazione di legge con riferimento all'accertamento di responsabilità per il delitto di usura aggravata, con violazione dei principi attinenti alla valutazione delle prove, trovando riscontro l'accusa esclusivamente nelle dichiarazioni della persona offesa che attestavano, al contrario, la restituzione rateale del prestito senza interessi nell'arco di dieci mesi nonché l'estraneità al rapporto obbligatorio instauratosi successivamente con il [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sette motivi, eccependosi: - la nullità dell'ordinanza di integrazione probatoria del 28/11/2017 del Gup del Tribunale di Taranto e dell'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata dallo stesso giudice per inosservanza degli artt. 125, comma 3 e 441, comma 5 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in merito all'impugnazione ex art. 586 cod. proc. pen. di tali ordinanze (terzo motivo dell'atto di appello), deducendosi a tal fine che era stata disposta ex officio l'audizione testimoniale delle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni da costoro rese alla P.G. in tal modo ponendosi illegittimamente rimedio ad un vizio determinatosi nella fase ad iniziativa delle parti, questione sollevata in entrambi i gradi del giudizio e non esaminata correttamente;- erronea applicazione dell'art. 644 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento al capo B) della rubrica, sostenendosi che la situazione riguardante le persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non fosse diversa da quella degli altri soggetti per i quali era stata esclusa l'usura, essendo stata la loro testimonianza condizionata dalla lettura dei verbali di s.i.t. ritenuti inutilizzabili, con travisamento della prova circa la somma oggetto di restituzione e, in ogni caso, accertamento di responsabilità solo nei confronti del Sessa, soggetto finanziatore, e non del [OSCURATO:PERSONA], braccio operativo del primo, inconsapevole delle modalità del prestito, con travisamento anche delle intercettazioni di conversazioni e delle videoriprese, prive della valenza probatoria attribuita in sentenza; - erronea applicazione dell'art. 644 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento al capo D) della rubrica, atteso che dalle conversazioni intercettate - unico elemento di prova utilizzabile - non era possibile evincere la pattuizione di un tasso di interesse usurario, con ingiustificato rigetto altresì della richiesta di riqualificazione dell'addebito nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993; - erronea applicazione dell'art. 132 d.lgs. 385/1993 e vizio di motivazione con riferimento agli episodi di cui al capo B), diversi da quello riguardante i coniugi Scrima - Pella, emergendo dagli atti la mancanza dei requisiti previsti dalla norma incriminatrice (professionalità e destinazione dell'attività di finanziamento ad una platea indeterminata di persone), trattandosi nella specie di prestiti occasionali, erogati a soggetti ben determinati, con i quali sussistevano rapporti amicali, come era emerso, in particolare, dalle dichiarazioni rilasciate con le forme delle investigazioni difensive; - erronea applicazione degli artt. 56 - 629 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al capo C) della rubrica, con riferimento alla richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. basandosi sull'accusa su un'intercettazione telefonica che riguardava un episodio mai accaduto, come avrebbe potuto confermare la presunta vittima, qualora sentita in giudizio, in accoglimento di precisa istanza della difesa; - erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al capo A), posto che per il numero minimo di partecipi previsto per la sussistenza dell'associazione criminale si faceva riferimento anche a [OSCURATO:PERSONA], pur in assenza di concreti elementi di riscontro, tali non potendosi ritenere l'unico episodio riportato, attestante il ruolo di consegnatario del danaro, ed i contatti telefonici riscontrabili in atti; - erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, apoditticamente determinato in misura pari al doppio del minimo edittale per l'usura, con ingiustificati aumenti per la continuazione. 2.3 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati sei motivi di ricorso: - violazione di legge (artt. 407, comma 3, 498 e 499 cod. proc. pen.) per ragioni pressoché coincidenti con quelle sintetizzate circa il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sulla prova dichiarativa oggetto dell'integrazione probatoria, con riferimento sia all'ammissibilità della prova stessa (primo motivo) sia alle sue modalità di acquisizione (secondo motivo); - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 644 cod. pen. basandosi l'accertamento di responsabilità su dichiarazioni di sommarie informazioni dichiarate inutilizzabili nel procedimento cautelare; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 132 d.lgs. 385/1993 attesa l'unicità del compendio probatorio per tutte le ipotesi accusatorie ed il diverso utilizzo processuale delle dichiarazioni testimoniali, in mancanza altresì dei requisiti di legge, trattandosi di prestiti ad amici e conoscenti; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. per il forzato inserimento del [OSCURATO:PERSONA] all'interno della associazione, attesa la mancanza di prova circa la consapevole partecipazione di costui al programma delinquenziale, trattandosi al contrario di un contributo concorsuale, del tutto occasionale; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. per l'ingiustificato diniego delle attenuanti e l'entità della pena base, sensibilmente superiore al minimo edittale, senza adeguata motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile consistendo l'unico motivo in una critica generica all'affermazione di responsabilità, con riferimento - peraltro in termini del tutto vaghi - alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ed alla ricostruzione in fatto della vicenda; senza effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che, riscontrando i motivi di appello, reiterati in questa sede, circa "l'insussistenza dei fatti o l'estraneità ai fatti" (par. 2.4.1.), ha puntualmente riportato il contributo dichiarativo della vittima, evidenziando specifiche circostanze non esaminate dal ricorrente (il pagamento di ratei mensili a titolo di interessi usurari e non di capitale, non giustificandosi altrimenti le successive pretese del [OSCURATO:PERSONA], prive di causale se l'obbligazione fosse stata estinta; la mancanza di rapporti personali tra le parti a giustificazione dell'eccepita gratuità del prestito), con riferimento altresì alle operazioni di intercettazione telefonica ed agli esiti delle indagini confluite nella informativa di PG del 26/01/2015, elementi attestanti la natura usuraria del rapporto ed il coinvolgimento nella vicenda del Perelli quale finanziatore (par. 4 della sentenza di primo grado, pagg. 26 e 27 - pag. 23 della sentenza di appello). 2. Del pari inammissibili risultano i ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del Sessa, la cui trattazione può essere effettuata congiuntamente, presentando profili comuni, attesa l'identità della questione processuale reiterata con il primo dei rispettivi motivi (ed anche con il secondo del Sessa) e la sostanziale riproposizione per il resto di questioni attinenti al merito, alla ricostruzione in fatto delle fattispecie ed alla valutazione del compendio istruttorio, estranee al giudizio di legittimità. 2.1 Sostengono i ricorrenti, analogamente a quanto eccepito in primo grado ed in appello, l'illegittimità dell'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare aveva provveduto all'integrazione probatoria ai sensi dell'art. 441, comma 5 cod. proc. pen. mediante l'escussione testimoniale delle persone offese, sul presupposto che tale facoltà processuale sarebbe stata preclusa dall'impossibilità di recuperare al fascicolo del dibattimento atti irripetibili, in quanto dichiarati inutilizzabili in sede cautelare (le sommarie informazioni rese dalle stesse vittime erano state escluse dal compendio indiziario perché acquisite oltre il termine per le indagini). Ha correttamente evidenziato a riguardo la corte territoriale che non viene in rilievo, nel caso di specie, un atto ontologicamente irripetibile ma una lacuna probatoria nel senso che la decisione non poteva essere formulata allo stato degli atti - con riferimento ai verbali di sommarie informazioni acquisiti prima del giudizio - necessitando il giudizio abbreviato di un'integrazione istruttoria, mediante escussione dibattimentale, nel contraddittorio delle parti, di quelle stesse persone offese "di cui era comunque parola nelle intercettazioni telefoniche" (pag. 8 della sentenza impugnata). 2.2 D'altra parte, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, in tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (Cass. sez. 6, sent. n. 17360 del 13/04/2021 - dep. 05/05/2021 - Rv. 280968, in motivazione, la Corte ha precisato che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria). Erroneamente la difesa fa riferimento a riguardo a limiti correlati alla natura dell'elemento di prova da assumere - vietata in quanto tale - senza considerare che l'inutilizzabilità dei verbali di s.i.t. era riferita all'atto e non all'acquisizione in sé delle dichiarazioni, nell'ambito del successivo giudizio di merito. Si consideri ancora che in tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità (Cass. sez. 6, sent. n. 8307 del 13/01/2021 - dep. 02/03/2021 - Rv. 280710) e che in ogni caso la corte territoriale ha precisato, con argomentazioni esaurienti, che in alcun modo è stata compromessa la genuinità delle dichiarazioni e che il materiale raccolto si è presentato globalmente idoneo ad essere valutato (pagg. 8 e segg.). Circa l'attendibilità e la rilevanza ai fini accusatori delle prove dichiarative provenienti dalle persone offese le deduzioni difensivi assumono rilevanza squisitamente sostanziale e non processuale, richiedendosi alla corte di legittimità una valutazione di merito ad essa estranea. 3. È appena il caso di rilevare a riguardo, ai fini del controllo riservato alla Corte di Cassazione, che ricorre nel caso di specie la cd. "doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218), e l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepita solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155). Ciò precisato, i ricorsi - nella parte in cui contestano l'accertamento di responsabilità per l'inadeguata valutazione del compendio probatorio - si caratterizzano per profili che esulano dal giudizio di legittimità, riproponendo questioni di merito esaminate nei precedenti gradi del procedimento in termini corretti, alla stregua dei parametri della logica e completezza motivazionale, posto che anche l'eccepita violazione di legge si traduce in una censura alle valutazioni del tribunale, confermate dalla corte territoriale. 4. Con specifica attinenza al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], gli ulteriori motivi si caratterizzano appunto per la diversa - e per molti versi generica e frammentaria - rilettura dei dati istruttori alla base dell'accertamento di responsabilità per i reati di usura sub B) e D) - secondo e terzo motivo - dubitandosi, in un caso, dell'attendibilità delle persone offese e della valenza probatoria di intercettazioni e videoriprese, e, nell'altro, del significato attribuito a dichiarazioni e captazioni relative al tasso d'interesse; per i delitti ex art. 132 d.lgs. 315/1993 (quarto motivo), sostenendosi l'inadeguatezza delle prove circa il carattere continuativo e generalizzato dell'attività di finanziamento ai privati; per la tentata estorsione sub C), prospettando un alternativo significato del contenuto della conversazione intercettata in data 08/11/2012; per il reato associativo sub A), negandosi la sussistenza del sodalizio per la mancata adesione ad esso del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con conseguente venir meno del numero minimo di persone previsto a tal fine dall'art. 416 cod. pen. Lo stesso dicasi per il ricorso del Sessa, teso a negare consistenza probatoria all'affermazione di responsabilità in ordine ai delitti ex art. 644 cod. pen. (terzo motivo), 132 d.lgs. 385/1993 (quarto motivo), 416 cod. pen. (quinto motivo) per ragioni in gran parte coincidenti con quelle del [OSCURATO:PERSONA]. Tutte questioni hanno trovato adeguata definizione in sede di merito. 4.1 A prescindere dall'evidenza che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione a delinquere sub A) è stata accertata in via definitiva, essendo divenuta irrevocabile nei suoi confronti la sentenza di condanna, la corte territoriale ha puntualmente motivato in ordine: - al tenore inequivoco della testimonianza dello Scrima, che, a prescindere dalle suggestioni derivanti dalla lettura delle sommarie informazioni, ha saputo indicare l'esatto ammontare del prestito (120.000 euro) e la somma corrisposta complessivamente a titolo di interessi (30.000 euro); - ai risultati delle operazioni di intercettazione, tutt'altro che prive di capacità dimostrativa, come sostenuto dalla difesa, attestanti i rapporti con le persone offese Scrima e Pella (i contatti, gli appuntamenti, le richieste di prestiti, la consegna di piccole somme per tacitare temporaneamente i creditori);- al tenore del manoscritto del Sessa, a conferma del prestito di denaro ad una pluralità indistinta di persone, attività di finanziamento ammessa anche dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di spontanee dichiarazioni, sì che proprio per il numero delle persone coinvolte e per l'assenza di rapporti personali a giustificazione dei prestiti, è stata ritenuta sussistente l'ipotesi di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993, in considerazione anche dell'accertata articolata contabilità dei rapporti di dare - avere e delle iniziative del [OSCURATO:PERSONA], volte a procacciare potenziali debitori e a riscuotere i ratei; - all'intercettazione ambientale del 07/11/2012, attestante il tentativo di estorsione contestato sub C), nella convinzione del [OSCURATO:PERSONA] di aver posto in essere minacce idonee a provocare il pagamento (pagg. 18/20 della sentenza appellata); - alle intercettazioni attestanti la collaborazione fra il Sessa ed il [OSCURATO:PERSONA] nella stessa attività di finanziamento, senza reciproche diffidenze; - agli elementi del reato associativo (il sodalizio costituito da Sessa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i ruoli indicati, per la realizzazione del comune programma delinquenziale, presso la base logistica messa a disposizione da quest'ultimo - par.3.7); - alle intercettazioni comprovanti la condotta usuraria contestata sub D) al [OSCURATO:PERSONA] e al Perelli, in danno dello Scavo (par. 3.8). 5. Il settimo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ed il sesto motivo del ricorso del Sessa, infine, attengono al trattamento sanzionatorio, anche in questo caso sulla base di rilievi manifestamente infondati oltre che generici (la determinazione della pena base, l'entità dell'aumento per la continuazione; il bilanciamento fra circostanze di segno opposto). Hanno sottolineato infatti i giudici di merito che la gravità delle condotte, desumibili dagli elevati coefficienti di professionalità dimostrati dal Sessa e dal [OSCURATO:PERSONA], hanno giustificato l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale; il contenimento della pena è stato comunque assicurato attraverso il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche al fine di evitare l'inasprimento delle aggravanti, a ragione escludendosi, al contempo, una riduzione della pena base conseguente al bilanciamento in termini di prevalenza. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condan