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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46136/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino che- per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la violazione di legge del combinato disposto dell'art. 2 cod.pen. e 52 cod.pen., è nuovo ai sensi dell'art. 606 co.3 cod.proc.pen e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle am ende.

Così deciso 043 !tiglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino che- per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la violazione di legge del combinato disposto dell'art. 2 cod.pen. e 52 cod.pen., è nuovo ai sensi dell'art. 606 co.3 cod.proc.pen e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle am ende. Così deciso 043 !tiglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46136/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris