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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06437/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3849-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'OSSOLA, 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 259/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 259/2021, con cui è stato rigettato l’appello proposto dalla ricorrente e confermata la sentenza di primo grado con cui era stato accertato l’inesatto adempimento del contratto di compravendita immobiliare da parte della ricorrente, in relazione alla difformità della classe energetica dichiarata nel rogito rispetto a quella effettiva.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente fonda il ricorso su due motivi: 1) con il primo motivo viene denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 194 e 195 c.p.c. nonché degli artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello rigettato il motivo afferente la nullità della consulenza tecnica d’ufficio in cui veniva acquisito l’attestato di qualificazione energetica non prodotto dal compratore; 2) con il secondo motivo viene lamentato un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili per avere il giudice del gravame da un lato ricondotto l’immobile alla classe energetica “C” e dall’altro lato affermato, sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio, che la prestazione energetica dell’immobile sia pari a 17,9 Kwh/m2 anno, senza tuttavia dimostrare la coincidenza delle due affermazioni. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le questioni sottostanti il ricorso, ossia la qualificazione dell’attestato di prestazione energetica quale fatto accessorio ovvero quale fatto principale e i rapporti tra difformità della classe energetica dichiarata rispetto a quella effettiva e vizi dell’immobile, siano questioni che escludono l’evidenza decisoria del medesimo e che la causa vada quindi rinviata alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, nella adunanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3849-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'OSSOLA, 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 259/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 259/2021, con cui è stato rigettato l’appello proposto dalla ricorrente e confermata la sentenza di primo grado con cui era stato accertato l’inesatto adempimento del contratto di compravendita immobiliare da parte della ricorrente, in relazione alla difformità della classe energetica dichiarata nel rogito rispetto a quella effettiva. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente fonda il ricorso su due motivi: 1) con il primo motivo viene denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 194 e 195 c.p.c. nonché degli artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello rigettato il motivo afferente la nullità della consulenza tecnica d’ufficio in cui veniva acquisito l’attestato di qualificazione energetica non prodotto dal compratore; 2) con il secondo motivo viene lamentato un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili per avere il giudice del gravame da un lato ricondotto l’immobile alla classe energetica “C” e dall’altro lato affermato, sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio, che la prestazione energetica dell’immobile sia pari a 17,9 Kwh/m2 anno, senza tuttavia dimostrare la coincidenza delle due affermazioni. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le questioni sottostanti il ricorso, ossia la qualificazione dell’attestato di prestazione energetica quale fatto accessorio ovvero quale fatto principale e i rapporti tra difformità della classe energetica dichiarata rispetto a quella effettiva e vizi dell’immobile, siano questioni che escludono l’evidenza decisoria del medesimo e che la causa vada quindi rinviata alla pubblica udienza della sezione semplice. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella adunanza