CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07042/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30145/2017 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –controrilasciata a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] cheha indicato recapito PEC;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria del Lazio,Sezione Staccata di Latina, n. 720/40/2017, depositata in data 21febbraio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone,emetteva l’avviso di accertamento n. TKQ017B02662/2012, con cuiNumero registro generale 30145/2017Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 7042/2026recuperava ad imposizione, ai fini IRPEF, ai sensi dell’art. 38, commaData pubblicazione 24/03/20264, d.P.R. n. 600/1973, maggior reddito della ricorrente, per l’anno diimposta 2007 (Euro 20.764,00), in base a spese per incrementipatrimoniali (un immobile in Roma acquistato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per oltreun milione di euro, ed un quadriciclo acquistato il 2.11.2007 alprezzo di Euro 12.400,00).La contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Frosinone, che annullava l’atto. Riteneva, inparticolare, fornita la prova delle disponibilità finanziarie in capo allacontribuente sulla base delle dichiarazioni rese dal marito e delladocumentazione bancaria prodotta.2. L’Agenzia spiegava appello innanzi alla Commissionetributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, checonfermava la decisione di prime cure. Precisamente, evidenziavacome la parte avesse prospettato e sufficientemente documentatol’esistenza di provviste costituite da fondi esteri, con ciò giustificandola capacità di spesa.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Ufficio, affidandosi a tre motivi. La contribuente resistecon controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 19 febbraio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la «nullità per carenza dellamotivazione in violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, e 36,secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992». Sostiene che la CTRavrebbe nella specie ritenuto, in modo apodittico, provata ladisponibilità finanziaria della contribuente, mediante il richiamo a‘provviste costituite da fondi esteri’.Numero registro generale 30145/2017Numero sezionale 1658/2026Il motivo è riferito al capo A) della decisione, ovvero quello conNumero di raccolta generale 7042/2026cui la CTR ha ritenuto fornita la prova, da parte della contDriabtau puebnblticeaz,io ne 24/03/2026della disponibilità di provvista conseguita mediante bonifici esteri.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).Si è, più recentemente, precisato che in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza diNumero registro generale 30145/2017Numero sezionale 1658/2026merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullaNumero di raccolta generale 7042/2026motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispDeattat poub bldicaezlio ne 24/03/2026«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 03/03/2022, n. 7090).1.4. Nella specie la CTR ha ritenuto che la contribuente avessedato prova della disponibilità finanziaria, negli anni 2006 e 2007,base di provviste costituite da fondi esteri, così giustificando il tenoredi vita e la capacità di spesa.Trattasi di motivazione (condivisibile o meno in punto di diritto,v. infra) che integra il minimo costituzionale richiesto dallagiurisprudenza sopra richiamata.2. Con il secondo strumento l’Ufficio deduce la «violazionedell’art. 38, commi 4-6 del d.P.R. 600/73 (secondo la formulazionevigente pro tempore) e 2702 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. con riferimento al capo A»; lamenta che la meratrascrizione di una dichiarazione del marito della contribuente (diaver effettuato nel 2008 bonifici al coniuge), contenuta in una mail,non potrebbe costituire la prova della disponibilità finanziaria in capoalla stessa. L’art. 38, comma 4, richiede all’uopo ‘idoneadocumentazione’ e tale non può essere la dichiarazione di un terzo.2.1. Il motivo è fondato.2.2. L'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metododi accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente rationetemporis (cioè tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010,convertito dalla legge n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quartocomma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sullabase della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze diNumero registro generale 30145/2017Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 7042/2026fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi allaData pubblicazione 24/03/2026disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie peril loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basatosui presunti consumi); dall'altro (quinto comma), contempla le«spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute perl'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente ilpatrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell'art. 38citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente,consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e delpossesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolod'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto nonesiste o esiste in misura inferiore.2.3. Costante orientamento di questa Corte afferma che ladisciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa(tra le più recenti Cass. 13/06/2023, n. 16904 e Cass. 28/12/2022,n. 37985). Conseguentemente, l'accertamento non impedisce alcontribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, cheil maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente siacostituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti aritenute alla fonte a titolo di imposta, o, più in generale, che il redditopresunto non esista o esista in misura inferiore (Cass. 19/10/2016,n. 21142 e Cass. 24/10/2005, n. 20588).2.4. Con particolare riferimento alle dichiarazioni di terzi, si èaffermato (Cass. 30/10/2024, n. 28022) che in tema di processotributario, anche al contribuente, oltre che all'Amministrazionefinanziaria, è riconosciuta, in attuazione dei principi del giustoprocesso e della parità delle parti ex art. 111 Cost., la possibilità diintrodurre nel giudizio dichiarazioni rese da terzi in sedeextraprocessuale - e, di conseguenza, dichiarazioni sostitutive di attodi notorietà -, le quali hanno il valore probatorio proprio deglielementi indiziari, senza che ciò comporti il venir meno del potere-dovere del giudice tributario di valutare l'attendibilità del contenutodelle dichiarazioni, secondo il principio della libera valutazione delleNumero registro generale 30145/2017Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 7042/2026prove, confrontando le propalazioni raccolte e valutando la credibilitàData pubblicazione 24/03/2026dei dichiaranti in base ad elementi soggettivi e oggettivi, come laloro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dettedichiarazioni e la convergenza di queste con eventuali altri elementiacquisiti. Tali documenti, e le risultanze da essi emergenti, al paridelle dichiarazioni di terzi raccolte e prodotte dall'Ufficio, rilevanoquindi quali elementi indiziari che possono concorre a formare,unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (cfr. Cass.16/03/2018, n. 6616; Cass. 07/4/2017, n. 9080; Cass. 05/04/2013,n. 8639).2.5. La sentenza non è conforme a detti principi: la CTR nonha attribuito alle dichiarazioni del marito della contribuente valoremeramente indiziario (considerato, soprattutto, il vincolo coniugaleche lega il propalante alla parte), né ha verificato la convergenza conaltri (necessari) elementi.Inoltre, la CTR, aderendo alle conclusioni della CTP, ha ritenutoraggiunta la prova documentale della disponibilità di un importo(Euro 351.000,00) di gran lunga inferiore al prezzo pagato (oltre unmilione di euro) per l’acquisto dell’immobile nel Comune di Roma.3. Con il terzo motivo l’Agenzia lamenta sempre la «violazionedell’art. 38, commi 4-6 del d.P.R. 600/73 (secondo la formulazionevigente pro tempore) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.con riferimento al capo B» della decisione, ovvero quello in cui laCTR ha affermato che in presenza di disponibilità elevate non visarebbe l’onere di provare che l’acquisto dei beni sia avvenuto conl’impiego di dette disponibilità. Deduce, anzitutto, chel’appartamento era stato acquistato dalla contribuente con assegnitratti su una banca (Popolare di Sondrio) diversa da quella pressocui aveva acceso il conto ([OSCURATO:PERSONA]); in secondo luogo, chela ricorrente non aveva fornito la prova dell’impiego delle asseritedisponibilità provenienti dal coniuge per effettuare l’acquisto.Contesta, infine, la distinzione operata dalla CTR tra ‘normalidisponibilità’ ed ‘ingenti disponibilità’ e l’affermazione secondo cuiNumero registro generale 30145/2017Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 7042/2026solo in relazione alle prime sarebbe necessaria la dimostrazione dellaData pubblicazione 24/03/2026riconducibilità degli acquisti ad esse.3.1. Anche questo motivo è fondato.3.2. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, hachiarito i confini della prova contraria che il contribuente può offrire,in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi allaricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazionefinanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la meradisponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilitàeconomica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta laprova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire lespese contestate, si ritiene che il contribuente «sia onerato dellaprova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò siaaccaduto o sia potuto accadere; è la norma stessa, infatti, a chiederequalcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi(esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur nonprevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sonostati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttaviaespressamente una prova documentale su circostanze sintomatichedel fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal sensodovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante daidonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi edella durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbiafinalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale)la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità dellamaggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico incapo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Né la provadocumentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmenteonerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degliestratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idoneia dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass.31/1/2024, n. 2893; Cass. 28/12/2022, n. 37985; Cass. 14/6/2022,Numero registro generale 30145/2017Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 7042/2026n. 19082; Cass. 20/4/2022, n. 12600; Cass. 24/5/2018, n. 12889;Data pubblicazione 24/03/2026Cass. 16/5/2017, n. 12207; Cass. 26/1/2016, n. 1332).3.3. L’interpretazione della norma fornita dalla CTR, in puntodi diversa perimetrazione dell’onus probandi a seconda che si trattidi ‘normali’ o ‘elevate disponibilità’, è, in definitiva, errata, nonessendo prevista nel (né desumibile dal) dettato normativo, né maisostenuta dalla giurisprudenza di questa Corte.4. Il secondo ed il terzo motivo vanno, quindi, accolti, rigettatoil primo; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione Staccata diLatina, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio inrelazione alle censure accolte, in conformità ai principi esposti, edalla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 30145/2017Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 7042/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiOggetto: Redditometro - Art38, commi 4 e 5, d.P.R.600/1973 - IRPEF 2007 -Contribuente - Onere dellaPaolo [OSCURATO:PERSONA] -Presidente - prova contraria - Contenuto -Dichiarazione di terzi -[OSCURATO:PERSONA] -Consigliere - Valor e probatorio.[OSCURATO:PERSONA] -Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - R.G.N. 30145/2017Cesare Taraschi -Consigliere - AC – 19/02/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30145/2017 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –controrilasciata a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] cheha indicato recapito PEC;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria del Lazio,Sezione Staccata di Latina, n. 720/40/2017, depositata in data 21febbraio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone,emetteva l’avviso di accertamento n. TKQ017B02662/2012, con cuiNumero registro generale 30145/2017Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 7042/2026recuperava ad imposizione, ai fini IRPEF, ai sensi dell’art. 38, commaData pubblicazione 24/03/20264, d.P.R. n. 600/1973, maggior reddito della ricorrente, per l’anno diimposta 2007 (Euro 20.764,00), in base a spese per incrementipatrimoniali (un immobile in Roma acquistato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per oltreun milione di euro, ed un quadriciclo acquistato il 2.11.2007 alprezzo di Euro 12.400,00).La contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Frosinone, che annullava l’atto. Riteneva, inparticolare, fornita la prova delle disponibilità finanziarie in capo allacontribuente sulla base delle dichiarazioni rese dal marito e delladocumentazione bancaria prodotta.2. L’Agenzia spiegava appello innanzi alla Commissionetributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, checonfermava la decisione di prime cure. Precisamente, evidenziavacome la parte avesse prospettato e sufficientemente documentatol’esistenza di provviste costituite da fondi esteri, con ciò giustificandola capacità di spesa.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Ufficio, affidandosi a tre motivi. La contribuente resistecon controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 19 febbraio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la «nullità per carenza dellamotivazione in violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, e 36,secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992». Sostiene che la CTRavrebbe nella specie ritenuto, in modo apodittico, provata ladisponibilità finanziaria della contribuente, mediante il richiamo a‘provviste costituite da fondi esteri’.Numero registro generale 30145/2017Numero sezionale 1658/2026Il motivo è riferito al capo A) della decisione, ovvero quello conNumero di raccolta generale 7042/2026cui la CTR ha ritenuto fornita la prova, da parte della contDriabtau puebnblticeaz,io ne 24/03/2026della disponibilità di provvista conseguita mediante bonifici esteri.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).Si è, più recentemente, precisato che in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza diNumero registro generale 30145/2017Numero sezionale 1658/2026merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullaNumero di raccolta generale 7042/2026motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispDeattat poub bldicaezlio ne 24/03/2026«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 03/03/2022, n. 7090).1.4. Nella specie la CTR ha ritenuto che la contribuente avessedato prova della disponibilità finanziaria, negli anni 2006 e 2007,base di provviste costituite da fondi esteri, così giustificando il tenoredi vita e la capacità di spesa.Trattasi di motivazione (condivisibile o meno in punto di diritto,v. infra) che integra il minimo costituzionale richiesto dallagiurisprudenza sopra richiamata.2. Con il secondo strumento l’Ufficio deduce la «violazionedell’art. 38, commi 4-6 del d.P.R. 600/73 (secondo la formulazionevigente pro tempore) e 2702 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. con riferimento al capo A»; lamenta che la meratrascrizione di una dichiarazione del marito della contribuente (diaver effettuato nel 2008 bonifici al coniuge), contenuta in una mail,non potrebbe costituire la prova della disponibilità finanziaria in capoalla stessa. L’art. 38, comma 4, richiede all’uopo ‘idoneadocumentazione’ e tale non può essere la dichiarazione di un terzo.2.1. Il motivo è fondato.2.2. L'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metododi accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente rationetemporis (cioè tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010,convertito dalla legge n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quartocomma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sullabase della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze diNumero registro generale 30145/2017Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 7042/2026fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi allaData pubblicazione 24/03/2026disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie peril loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basatosui presunti consumi); dall'altro (quinto comma), contempla le«spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute perl'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente ilpatrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell'art. 38citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente,consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e delpossesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolod'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto nonesiste o esiste in misura inferiore.2.3. Costante orientamento di questa Corte afferma che ladisciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa(tra le più recenti Cass. 13/06/2023, n. 16904 e Cass. 28/12/2022,n. 37985). Conseguentemente, l'accertamento non impedisce alcontribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, cheil maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente siacostituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti aritenute alla fonte a titolo di imposta, o, più in generale, che il redditopresunto non esista o esista in misura inferiore (Cass. 19/10/2016,n. 21142 e Cass. 24/10/2005, n. 20588).2.4. Con particolare riferimento alle dichiarazioni di terzi, si èaffermato (Cass. 30/10/2024, n. 28022) che in tema di processotributario, anche al contribuente, oltre che all'Amministrazionefinanziaria, è riconosciuta, in attuazione dei principi del giustoprocesso e della parità delle parti ex art. 111 Cost., la possibilità diintrodurre nel giudizio dichiarazioni rese da terzi in sedeextraprocessuale - e, di conseguenza, dichiarazioni sostitutive di attodi notorietà -, le quali hanno il valore probatorio proprio deglielementi indiziari, senza che ciò comporti il venir meno del potere-dovere del giudice tributario di valutare l'attendibilità del contenutodelle dichiarazioni, secondo il principio della libera valutazione delleNumero registro generale 30145/2017Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 7042/2026prove, confrontando le propalazioni raccolte e valutando la credibilitàData pubblicazione 24/03/2026dei dichiaranti in base ad elementi soggettivi e oggettivi, come laloro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dettedichiarazioni e la convergenza di queste con eventuali altri elementiacquisiti. Tali documenti, e le risultanze da essi emergenti, al paridelle dichiarazioni di terzi raccolte e prodotte dall'Ufficio, rilevanoquindi quali elementi indiziari che possono concorre a formare,unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (cfr. Cass.16/03/2018, n. 6616; Cass. 07/4/2017, n. 9080; Cass. 05/04/2013,n. 8639).2.5. La sentenza non è conforme a detti principi: la CTR nonha attribuito alle dichiarazioni del marito della contribuente valoremeramente indiziario (considerato, soprattutto, il vincolo coniugaleche lega il propalante alla parte), né ha verificato la convergenza conaltri (necessari) elementi.Inoltre, la CTR, aderendo alle conclusioni della CTP, ha ritenutoraggiunta la prova documentale della disponibilità di un importo(Euro 351.000,00) di gran lunga inferiore al prezzo pagato (oltre unmilione di euro) per l’acquisto dell’immobile nel Comune di Roma.3. Con il terzo motivo l’Agenzia lamenta sempre la «violazionedell’art. 38, commi 4-6 del d.P.R. 600/73 (secondo la formulazionevigente pro tempore) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.con riferimento al capo B» della decisione, ovvero quello in cui laCTR ha affermato che in presenza di disponibilità elevate non visarebbe l’onere di provare che l’acquisto dei beni sia avvenuto conl’impiego di dette disponibilità. Deduce, anzitutto, chel’appartamento era stato acquistato dalla contribuente con assegnitratti su una banca (Popolare di Sondrio) diversa da quella pressocui aveva acceso il conto ([OSCURATO:PERSONA]); in secondo luogo, chela ricorrente non aveva fornito la prova dell’impiego delle asseritedisponibilità provenienti dal coniuge per effettuare l’acquisto.Contesta, infine, la distinzione operata dalla CTR tra ‘normalidisponibilità’ ed ‘ingenti disponibilità’ e l’affermazione secondo cuiNumero registro generale 30145/2017Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 7042/2026solo in relazione alle prime sarebbe necessaria la dimostrazione dellaData pubblicazione 24/03/2026riconducibilità degli acquisti ad esse.3.1. Anche questo motivo è fondato.3.2. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, hachiarito i confini della prova contraria che il contribuente può offrire,in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi allaricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazionefinanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la meradisponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilitàeconomica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta laprova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire lespese contestate, si ritiene che il contribuente «sia onerato dellaprova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò siaaccaduto o sia potuto accadere; è la norma stessa, infatti, a chiederequalcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi(esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur nonprevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sonostati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttaviaespressamente una prova documentale su circostanze sintomatichedel fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal sensodovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante daidonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi edella durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbiafinalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale)la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità dellamaggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico incapo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Né la provadocumentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmenteonerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degliestratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idoneia dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass.31/1/2024, n. 2893; Cass. 28/12/2022, n. 37985; Cass. 14/6/2022,Numero registro generale 30145/2017Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 7042/2026n. 19082; Cass. 20/4/2022, n. 12600; Cass. 24/5/2018, n. 12889;Data pubblicazione 24/03/2026Cass. 16/5/2017, n. 12207; Cass. 26/1/2016, n. 1332).3.3. L’interpretazione della norma fornita dalla CTR, in puntodi diversa perimetrazione dell’onus probandi a seconda che si trattidi ‘normali’ o ‘elevate disponibilità’, è, in definitiva, errata, nonessendo prevista nel (né desumibile dal) dettato normativo, né maisostenuta dalla giurisprudenza di questa Corte.4. Il secondo ed il terzo motivo vanno, quindi, accolti, rigettatoil primo; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione Staccata diLatina, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio inrelazione alle censure accolte, in conformità ai principi esposti, edalla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato ilprimo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, Sezione Staccata di Latina, indiversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio in relazionealle censure accolte, in conformità ai principi esposti, e provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo Di MarzioP.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato ilprimo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, Sezione Staccata di Latina, indiversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio in relazionealle censure accolte, in conformità ai principi esposti, e provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]