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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02372/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 4/11/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 10/12/2019, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava in anni quattro,mesi sei di reclusione ed euro1.200,00 di multa la pena inflitta all'imputata per i delitti di rapina e furto aggravato in rubrica ascrittile.

2. L'unico motivo formulato in punto di mancato riconoscimemo della prevalenza delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. e di entità dell'aumento irrogato a titolo di continuazione è manifestamente infondato.

La Corte di merito a pag. 6 ha dato conto delle ragioni alla base del riconoscimento delle attenuanti generiche e del loro bilanciamento nel senso dell'equivalenza con le aggravanti contestate in considerazione della gravità del fatto sub A); ha, quindi, determinato il trattamento sanzionatorio muovendo dal minimo edittale quanto alla pena detentiva ed operando un esiguo aumento ex art. 81 cod.pen., mostrando di aver effettuato una ponderata valutazione dei parametri dosimetrici non sindacabile in questa sede in difetto di criticità giustificative.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 4/11/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 10/12/2019, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava in anni quattro,mesi sei di reclusione ed euro1.200,00 di multa la pena inflitta all'imputata per i delitti di rapina e furto aggravato in rubrica ascrittile. 2. L'unico motivo formulato in punto di mancato riconoscimemo della prevalenza delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. e di entità dell'aumento irrogato a titolo di continuazione è manifestamente infondato. La Corte di merito a pag. 6 ha dato conto delle ragioni alla base del riconoscimento delle attenuanti generiche e del loro bilanciamento nel senso dell'equivalenza con le aggravanti contestate in considerazione della gravità del fatto sub A); ha, quindi, determinato il trattamento sanzionatorio muovendo dal minimo edittale quanto alla pena detentiva ed operando un esiguo aumento ex art. 81 cod.pen., mostrando di aver effettuato una ponderata valutazione dei parametri dosimetrici non sindacabile in questa sede in difetto di criticità giustificative. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente
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