CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza in data 14/06/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno in data 21/02/2022 dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all' art. 474 c.p. e confermava la condanna per il reato di ricettazione, rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione.2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, violazione di legge e vizio di motivazione: in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato, pur trattandosi di falso grossolano, in difetto di rinnovazione dell'istruttoria mediante accertamento peritale ed alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 712 c.p.; relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. ed alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, pure in presenza di apposita richiesta formulata con l' atto di appello. CONSIDERATO DIRITTO 1. Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati. 2. Il primo motivo relativo alla affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione è manifestamente infondato. 2.1. Premesso che non sussiste dubbio alcuno sul concorso tra il delitto di cui all'art. 648 e quello di cui all'art. 474 cod. pen. cfr., così, già Cass. SS.UU., 9.5.2001 n. 23.427, Ndiaye; con?., Cass. Pen., 2, 4.3.2008 n. 12.452, PG in proc. Altobello; Cass. Pen., 2, 3.10.2012 n. 42.934, Cheikh) va osservato che detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione "grossolana", considerato che la norma incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, come si è chiarito, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Cass. Pen., 5, 11.12.2013 n. 5.260, Faje; Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc. Diasse; Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri; Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri; cfr., più recentemente, Sez. Sez 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814, Assane). Per altro verso, si è anche opportunamente chiarito che per considerare il falso innocuo e grossolano e, dunque, ritenere il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore. (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 30539 del 13/05/2021, Rv. 281702, PMT in proc. Ndiaye; Sez. 2, Sentenza n. 45545 del 15/11/2005, Rv. 232832, [OSCURATO:PERSONA]).2.2. I giudici di appello, nel condividere le argomentazioni del primo giudice, hanno, peraltro, evidenziato, con motivazione che non appare né carente né manifestamente illogica né contraddittoria come la falsificazione fosse idonea a trarre in inganno i terzi, atteso che la merce riproduceva fedelmente i tratti distintivi dei prodotti contraffatti, difettando unicamente alcuni dettagli, sicché certamente non poteva trattarsi di una contraffazione riconoscibile ictu ocu/i, non apparendo sindacabile, sotto altro profilo, la scelta dei giudici di merito di non dare corso ad ulteriori approfondimenti istruttori. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso che denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per non aver la Corte territoriale riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 712 cod. pen. 3.1. La Corte di appello, correttamente, valutata la tipologia e quantità di beni detenuti dell' imputato ha ritenuto integrato il più grave reato di cui all' art. 648 c.p. in applicazione del principio secondo cui in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Sez. 2, Sentenza n. 25439 del 21/04/2017, Rv. 270179 — 01). 3.2. Né del resto l'imputato, nel corso del giudizio, ha offerto elementi sufficienti per escludere la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione. 4. Il motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta mancanza di motivazione con riferimento all'invocata applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato. Sul punto va richiamato l' orientamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001). Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema atteso che i giudici territoriali, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, hanno già escluso, nel caso in esame, la "particolare tenuità del fatto" in ragione del grave danno all' economia legale legato alla vicenda in esame. Trattasi di motivazione congrua in fatto e corretta in diritto tale da resistere alle censure del tutto generiche di parte ricorrente. Del resto, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 6 - , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01). 5. E' fondato l'ultimo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole della mancata pronunzia con riferimento alla richiesta di conversione della pena detentiva inflitta nella corrispondente sanzione pecuniaria, posto che, a fronte dello specifico motivo di appello, la - Corte di merito ha omesso di pronunziarsi. 6. Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto; nel resto va dichiarata la inammissibilità del ricorso e la irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all' art.648 c.p. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.