CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 23388/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/11/1967visti gli atti e le memorie depositate dalle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza territorialedel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA],in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che si è rimesso alla decisione della Corte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza pronunciata nel corsodell'udienza del 19 dicembre 2025, ha rimesso gli atti a questa Corte, ai sensidell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale dellaquestione di competenza per territorio nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA].Il giudice rimettente ha sottoposto a critica l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui il luogo di consumazione del reato ditruffa realizzata mediante ricarica su carta Postepay coincide con quello in cui lapersona offesa compie l’atto di disposizione patrimoniale, sostenendo che i dueelementi fattuali posti a fondamento dell’individuazione del luogo diconsumazione del reato nel luogo dell’atto dispositivo (immediatezzadell’accredito e l’irrevocabilità della disposizione) non potrebbero essere ritenutidecisivi al fine di accertare il luogo del conseguimento del profitto.Il Tribunale ha, in proposito, rimarcato, che tale concetto di immediatezzauna coincidenza spaziale tra il luogo della disposizione e quello del conseguimentodel profitto. In tali casi, il profitto non si realizza all’interno del terminale utilizzatodalla persona offesa ma nel sistema telematico dell’ente gestore, ove siperfeziona l’accredito. Da ciò consegue che tra atto dispositivo e conseguimentodel profitto intercorre un rapporto di successione causale, sia pure caratterizzatoda estrema rapidità, che esclude una loro coincidenza spaziale.2. A sostegno di tale ricostruzione ermeneutica, il Tribunale ha richiamatol’ipotesi del bonifico istantaneo su conto corrente, operazione in relazione allaquale la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il reato di truffa si consumanel luogo in cui l’agente consegue il profitto e che, ove tale luogo non siaindividuabile, trovino applicazione i criteri suppletivi di cui all’art. 9, comma 2,cod. proc. pen.Il Tribunale ha, di conseguenza, affermato l’insussistenza di elementidifferenziali idonei a giustificare, nel caso di ricarica Postepay, una diversasoluzione rispetto alle ipotesi di bonifico istantaneo su conto corrente, atteso cheanche in tale caso l’accredito non avviene nel luogo da cui proviene ladisposizione, ma nel sistema telematico dell’operatore, ove si realizzal’incremento della provvista.Da ciò conseguirebbe che, nel caso oggetto di giudizio, il luogo diconseguimento del profitto da parte dell’imputato non sarebbe determinabile conesattezza, con conseguente applicazione dei criteri suppletivi di cui all’art. 9 cod.proc. pen., e individuazione della competenza territoriale nel luogo di residenza,dimora o domicilio di [OSCURATO:PERSONA].3. La difesa dell’imputato ha depositato memoria con cui si è rimessa alledecisioni di questo [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla determinazione della competenzaterritoriale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la questione concernente la competenza perterritorio, devoluta a questa Corte mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art.24-bis cod. proc. pen. dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], debba essere risolta nel sensodella competenza del medesimo Tribunale.In via preliminare, deve osservarsi che il rinvio pregiudiziale risultaammissibile, non essendo stato formulato in termini meramente esplorativi. Ilgiudice rimettente, infatti, ha adeguatamente illustrato le ragioni del dubbiointerpretativo, indicando tutti gli elementi fattuali e processuali rilevanti ai finidell’individuazione del giudice territorialmente competente. Ne consegue che nonvengono demandate a questa Corte questioni inerenti alla ricostruzione del fatto,anche processuale, estranee alla cognizione del giudice di legittimità (vedi Sez.4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424-01).2. Tanto premesso, occorre richiamare il consolidato orientamento diquesta Corte secondo cui la truffa costituisce reato istantaneo e di danno, che siperfeziona nel momento in cui alla condotta fraudolenta dell’agente seguel’effettiva diminuzione patrimoniale in capo alla persona offesa. In particolare,con riferimento alla truffa contrattuale – categoria nella quale deve esserericompresa anche la c.d. truffa online – il delitto non si consuma nel momento incui la vittima, indotta in errore dagli artifici o raggiri, assume l’obbligazione dieffettuare una prestazione patrimoniale bensì quando si realizza l’effettivoconseguimento del bene economico da parte dell’autore e la correlativa perditadefinitiva dello stesso da parte del soggetto passivo.Tale principio è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite,secondo cui il momento consumativo coincide con la concreta acquisizione delprofitto da parte dell’agente e con il correlato depauperamento patrimoniale dellavittima (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429-01).Ne consegue che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito datitoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione daparte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione outilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggiopatrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesionedel patrimonio della parte offesa.E, la successiva consolidata giurisprudenza ha riconosciuto che la tematicadell'individuazione del momento di consumazione del reato di cosiddetta truffacontrattuale non può essere risolta in via preventiva ed astratta, essendo inveceindispensabile muovere proprio dalla peculiarità del singolo accordo e dallavalorizzazione della specifica volontà contrattuale e delle specifiche modalità dellecondotte e dei loro tempi: solo un tale esame consente, infatti, di individuarequale sia stato l'effettivo pregiudizio/danno, quale il concreto vantaggio/profittoe quale il momento del loro prodursi e, pertanto, della consumazione del delitto(Sez. 2, n. 23080 del 09/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272946-01; Sez. 2, n. 11102del 14/02/2017, Giannelli, Rv. 269688-01; Sez. F, n. 31497 del 26/07/2012,Abatematteo, Rv. 254043-01).Ulteriore corollario è quello secondo cui, ove il luogo della riscossione nonsia concretamente individuabile, devono trovare, invece, applicazione i criterisuppletivi previsti dall’art. 9 cod. proc. pen.3. Muovendo da tali coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi che lagiurisprudenza di legittimità ha elaborato criteri differenziati per l’individuazionedel luogo di consumazione del reato in ragione delle modalità attraverso le qualiviene eseguito il pagamento richiesto dall’autore della condotta fraudolenta.In particolare, è costante l’orientamento secondo cui, nell’ipotesi di truffacontrattuale in cui il profitto venga conseguito mediante accredito su carta dipagamento ricaricabile priva di collegamento con una specifica filiale territoriale,il tempo e il luogo di consumazione del reato coincidono con quelli in cui lapersona offesa effettua la ricarica. In tale momento, infatti, si realizzanocontestualmente sia l’immediata disponibilità della somma in favore dell’agente,il quale non acquisisce un mero diritto di credito ma consegue direttamente ladisponibilità economica del denaro versato sia la definitiva perdita del benepatrimoniale da parte della vittima, la quale, una volta avviata la procedura, nonè più in grado di impedirne gli effetti pregiudizievoli (Sez. 2, n. 49321 del25/10/2016, Alfano, Rv. 268526-01; Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Spagnolo,Rv. 269429-01; Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, Tribunale di Napoli, Rv.277861-01; Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis, Rv. 279484-01; Sez. 2, n.34874 del 14/06/2023, GIP Chieti, non massimata).Diversa è, invece, l’ipotesi in cui il pagamento venga eseguito mediantebonifico bancario con accredito su conto corrente. In tal caso, questa Corte haripetutamente affermato che il reato si perfeziona nel luogo in cui l’agenteconsegue l’ingiusto profitto attraverso la riscossione della somma e non in quelloin cui la persona offesa impartisce la disposizione di pagamento (Sez. 2, n. 10570del 21/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284424-01; Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016,Vallelonga, Rv. 268369-01; Sez. 2, n. 7749 del 04/11/2014, dep. 2015,Giannetto, Rv. 264696-01).Contrariamente a quanto prospettato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], le duefattispecie non sono sovrapponibili. Esse presentano, infatti, significativedifferenze strutturali che giustificano le diverse soluzioni elaborate dallagiurisprudenza di legittimità in tema di competenza territoriale.La ricarica di una carta prepagata priva di codice IBAN non presenta,infatti, alcun collegamento con una determinata articolazione territorialedell’istituto di pagamento, mentre tale collegamento sussiste nel caso del bonificobancario, in ragione dell’esistenza di un conto corrente riferibile ad una specificastruttura organizzativa dell’ente pagatore. È proprio tale diversità a fondare ildifferente criterio di individuazione del luogo di consumazione del reato e,conseguentemente, a rendere non condivisibili le argomentazioni sviluppate dalgiudice rimettente.4. Tutto ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nelle peculiari circostanze delcaso in esame, la competenza territoriale debba essere individuata nel [OSCURATO:PERSONA].Occorre infatti considerare che la procedura di ricarica di una cartaprepagata si articola in una pluralità di fasi tecnicamente distinte: lamanifestazione di volontà del disponente, la trasmissione dell’ordine dipagamento, la ricezione dello stesso da parte del sistema, l’elaborazione e laconversione dei fondi e, infine, la loro messa a disposizione del titolare dellacarta.Di tale sequenza operativa, soltanto il primo segmento si colloca concertezza nel luogo in cui si trova la persona offesa al momento dell’esecuzionedella ricarica; le successive attività si svolgono, invece, all’interno del circuitotelematico dell’operatore e risultano normalmente sottratte ad una precisalocalizzazione territoriale.Ne consegue che, qualora non sia concretamente individuabile il luogo nelquale l’autore del reato abbia effettivamente percepito il profitto dell’illecito, nonrisulta possibile determinare la competenza ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen., inquanto manca la possibilità di accertare con certezza il luogo di consumazionedel reato.In tali ipotesi, quindi, deve trovare applicazione il criterio residualeprevisto dall’art. 9, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen., che individua lacompetenza nell’ultimo luogo noto in cui sia avvenuta una parte dell’azione. Larelativa operatività presuppone, infatti, l’impossibilità di determinare il luogo diconsumazione del reato e consente di attribuire rilevanza al segmento dellacondotta la cui collocazione territoriale risulti accertata.Nel caso di specie, l’unica frazione dell’azione delittuosa sicuramentelocalizzabile è rappresentata dall’operazione di ricarica effettuata dalla personaoffesa nel circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Tale condotta dispositivacostituisce, pertanto, l’unico elemento territorialmente certo dell’intera vicendacriminosa, mentre il luogo di effettiva percezione del profitto da partedell’imputato non risulta individuabile sulla base degli atti.5. Deve, conseguentemente, essere dichiarata la competenza territorialedel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 9, comma 1, seconda parte, cod.proc. pen., essendosi in tale circondario verificata l’unica parte dell’azionecriminosa il cui luogo di realizzazione sia stato positivamente accertato. P.Q.MDichiara la competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 24-bis cod. proc. pen.Così deciso il 9 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]