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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25754/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22960/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania n.6394/48/2014 depositata il 25 giugno 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia, veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Benevento n. 281/3/2010, la quale aveva parzialmente accolto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., attiva nel settore dell'edilizia, avente ad og- getto l'avviso di accertamento per differenze IRAP e IVA 2005 emesso in conseguenza dell'omessa dichiarazione di ricavi con conseguente ri- determinazione del reddito di impresa.

2. Il giudice di prime cure condivideva l'impianto delle riprese, ma ac- coglieva parzialmente il ricorso rideterminando i maggiori ricavi in Euro 22.009,00, tenuto conto della rilevanza probatoria delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese da terzi prodotte in giudizio.

3. La CTR confermava tale esito decisionale, ragionando sul divieto di prova testimoniale nel processo tributario, pur confermando l'ammis- sibilità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, quale elemento di prova documentale liberamente valutabile.

4. Avverso tale decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per due motivi, mentre i contribuenti sono rimasti intimati.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso - in relazione all'art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., viene dedotta la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, nonché la violazione dell'art.32 del d.P.R. n.600 del 1973, non avendo la CTR valutato debitamente la ri- sposta offerta da parte contribuente al questionario, documento pro- dotto in giudizio, essendosi limitata a ragionare sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi, peraltro senza rilevare che le dichiarazioni erano state tardivamente prodotte in giudizio.

6. Il motivo è inammissibile. la CTR alle pp.2 e 3 della sentenza impu- gnata dà puntualmente conto del motivo proposto dall'Agenzia, relativo al capo di soccombenza in primo grado relativo e incentrato sulla va- lenza probatoria della documentazione offerta in giudizio dal contri- buente:«(...) non possono valere ad asseverare (...) poiché la società ha reso all'amministrazione fiscale, in risposta al questionario, le con- trarie comunicazioni (...)».

Inoltre, il giudice d'appello dà conto del fatto che l'Agenzia contesta la «valenza meramente indiziaria e non proba- toria della dichiarazione sostitutiva» e, a pagg.6 e ss., decide sul mo- tivo ritenendolo innanzitutto generico e in ogni caso infondato.

7. Pertanto, in primo luogo non sussiste l'omessa pronuncia perché la decisione è resa sulla complessiva e ampia censura dell'Agenzia - rite- nuta generica prima ancora che destituita di fondamento - e, in se- condo luogo, la statuizione della CTR è conforme alla giurisprudenza della Sezione.

Infatti, nel processo tributario la dichiarazione del terzo, sostitutiva di atto notorio, non è assimilabile alla prova testimoniale - preclusa dall'art. 7, comma 4, del d.lgs.n. 546 del 1992, come inter- pretato dalle sentenze della Corte Cost. nn. 18 del 2000 e 395 del 2007 -, ma costituisce un indizio ammissibile ed utilizzabile tanto dall'Ammi- nistrazione quanto dal contribuente nel rispetto del principio della pa- rità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U- nione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell"art.3 Cost. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31588 del 04/11/2021, Rv. 662787 - 01).

8. La circostanza che non sia stata valorizzata la contraria dichiarazione resa in sede di questionario non è decisiva, in quanto per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo - profilo peraltro non articolato nella censura in disaminà:/se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato.

9. Infine, è inammissibile perché nuova e comunque contraria a con- solidata interpretazione giurisprudenziale la deduzione secondo cui sa- rebbero state valorizzate dichiarazioni sostitutive "tardiva mente pro- dotte", dal momento che in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono pro- durre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 8927 del 11/04/2018, Rv. 647710 - 01).

10. Con il secondo motivo IMn53 - ai fini dell'art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civVviene dedotta la violazione dell'art.36 comma 2 n.4 (presumibilmente del codice del processo tributario) perché il giudice d'appello si sarebbe limitato a riferire astratti principi di diritto sulle dichiarazioni di terzi nel processo tributario senza scalfire i fondamenti "degli avvisi" i quali non verrebbero affrontati.

11. Il mezzo è inammissibile.

Premesso che, in realtà, a differenza di quanto afferma la censura i alla base del presente processo, vi è un unico avviso di accertamento impugnato, la CTR comunque non ha af- fatto condotto solo ragionamenti in astratto, ma ha puntualmente ri- costruito il fatto e il processo, nonché la questione devoluta alla sua conoscenza al netto del giudicato interno maturato a seguito della mancata integrale impugnazione della sentenza della CTP.

Inoltre, richiamati i pertinenti principi di diritto sull'unica complessiva censura diretta a colpire il capo in cui l'Agenzia è risultata soccombente in primo grado relativa alla prova contraria offerta da parte contri- buente, la CTR ne ha fatto applicazione alle pagg.11 e 12 ove si legge: «applicando i delineati principi (...) nella specie in considerazione della natura particolarmente qualificata dei terzi dichiaranti (direttore de/la- vori in presenza di committenza pubblica di questi ultimi (...)» e, così facendo, ha legittimamente confermato la decisione resa dalla CTP at- traverso una rinnovata valutazione.

12. A ben vedere la censura investe tale accertamento in fatto in ter- mini inammissibili, oltretutto senza considerare che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ri- cognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'er- ronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui cen- sura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motiva- zione» (ex multis, Cass. n. 26110 del 2015), mentre l'Agenzia non ha articolato la necessaria doglianza sotto il profilo motivazionale.

13. Al rigetto del ricorso non segue il regolamento delle spese di lite, in assenza di costituzione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22960/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania n.6394/48/2014 depositata il 25 giugno 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia, veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Benevento n. 281/3/2010, la quale aveva parzialmente accolto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., attiva nel settore dell'edilizia, avente ad og- getto l'avviso di accertamento per differenze IRAP e IVA 2005 emesso in conseguenza dell'omessa dichiarazione di ricavi con conseguente ri- determinazione del reddito di impresa. 2. Il giudice di prime cure condivideva l'impianto delle riprese, ma ac- coglieva parzialmente il ricorso rideterminando i maggiori ricavi in Euro 22.009,00, tenuto conto della rilevanza probatoria delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese da terzi prodotte in giudizio. 3. La CTR confermava tale esito decisionale, ragionando sul divieto di prova testimoniale nel processo tributario, pur confermando l'ammis- sibilità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, quale elemento di prova documentale liberamente valutabile. 4. Avverso tale decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per due motivi, mentre i contribuenti sono rimasti intimati. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso - in relazione all'art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., viene dedotta la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, nonché la violazione dell'art.32 del d.P.R. n.600 del 1973, non avendo la CTR valutato debitamente la ri- sposta offerta da parte contribuente al questionario, documento pro- dotto in giudizio, essendosi limitata a ragionare sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi, peraltro senza rilevare che le dichiarazioni erano state tardivamente prodotte in giudizio. 6. Il motivo è inammissibile. la CTR alle pp.2 e 3 della sentenza impu- gnata dà puntualmente conto del motivo proposto dall'Agenzia, relativo al capo di soccombenza in primo grado relativo e incentrato sulla va- lenza probatoria della documentazione offerta in giudizio dal contri- buente:«(...) non possono valere ad asseverare (...) poiché la società ha reso all'amministrazione fiscale, in risposta al questionario, le con- trarie comunicazioni (...)». Inoltre, il giudice d'appello dà conto del fatto che l'Agenzia contesta la «valenza meramente indiziaria e non proba- toria della dichiarazione sostitutiva» e, a pagg.6 e ss., decide sul mo- tivo ritenendolo innanzitutto generico e in ogni caso infondato. 7. Pertanto, in primo luogo non sussiste l'omessa pronuncia perché la decisione è resa sulla complessiva e ampia censura dell'Agenzia - rite- nuta generica prima ancora che destituita di fondamento - e, in se- condo luogo, la statuizione della CTR è conforme alla giurisprudenza della Sezione. Infatti, nel processo tributario la dichiarazione del terzo, sostitutiva di atto notorio, non è assimilabile alla prova testimoniale - preclusa dall'art. 7, comma 4, del d.lgs.n. 546 del 1992, come inter- pretato dalle sentenze della Corte Cost. nn. 18 del 2000 e 395 del 2007 -, ma costituisce un indizio ammissibile ed utilizzabile tanto dall'Ammi- nistrazione quanto dal contribuente nel rispetto del principio della pa- rità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U- nione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell"art.3 Cost. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31588 del 04/11/2021, Rv. 662787 - 01). 8. La circostanza che non sia stata valorizzata la contraria dichiarazione resa in sede di questionario non è decisiva, in quanto per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo - profilo peraltro non articolato nella censura in disaminà:/se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato. 9. Infine, è inammissibile perché nuova e comunque contraria a con- solidata interpretazione giurisprudenziale la deduzione secondo cui sa- rebbero state valorizzate dichiarazioni sostitutive "tardiva mente pro- dotte", dal momento che in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono pro- durre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 8927 del 11/04/2018, Rv. 647710 - 01). 10. Con il secondo motivo IMn53 - ai fini dell'art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civVviene dedotta la violazione dell'art.36 comma 2 n.4 (presumibilmente del codice del processo tributario) perché il giudice d'appello si sarebbe limitato a riferire astratti principi di diritto sulle dichiarazioni di terzi nel processo tributario senza scalfire i fondamenti "degli avvisi" i quali non verrebbero affrontati. 11. Il mezzo è inammissibile. Premesso che, in realtà, a differenza di quanto afferma la censura i alla base del presente processo, vi è un unico avviso di accertamento impugnato, la CTR comunque non ha af- fatto condotto solo ragionamenti in astratto, ma ha puntualmente ri- costruito il fatto e il processo, nonché la questione devoluta alla sua conoscenza al netto del giudicato interno maturato a seguito della mancata integrale impugnazione della sentenza della CTP. Inoltre, richiamati i pertinenti principi di diritto sull'unica complessiva censura diretta a colpire il capo in cui l'Agenzia è risultata soccombente in primo grado relativa alla prova contraria offerta da parte contri- buente, la CTR ne ha fatto applicazione alle pagg.11 e 12 ove si legge: «applicando i delineati principi (...) nella specie in considerazione della natura particolarmente qualificata dei terzi dichiaranti (direttore de/la- vori in presenza di committenza pubblica di questi ultimi (...)» e, così facendo, ha legittimamente confermato la decisione resa dalla CTP at- traverso una rinnovata valutazione. 12. A ben vedere la censura investe tale accertamento in fatto in ter- mini inammissibili, oltretutto senza considerare che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ri- cognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'er- ronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui cen- sura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motiva- zione» (ex multis, Cass. n. 26110 del 2015), mentre l'Agenzia non ha articolato la necessaria doglianza sotto il profilo motivazionale. 13. Al rigetto del ricorso non segue il regolamento delle spese di lite, in assenza di costituzione
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