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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 47731/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Genova del 10.9.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 10.9.2024 il Tribunale di Genova, su richiesta del difensore di fiducia di entrambi gli imputati, a tal fine munito di procura speciale, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di ricettazione continuata in concorso loro ascritti, la pena di anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 467,00 di multa, ciascuno, su cui era stato acquisito ed era stato ottenuto il consenso del PM;

2. ricorrono per cassazione sia il Fiore che il Fanara con due ricorsi distinti ma identici nel contenuto ed a firma del medesimo difensore che deduce, per entrambi, violazione di legge processuale e vizio di motivazione: rileva, infatti, che il giudicante ha reso una motivazione di mero stile in ordine alla insussistenza dei presupposti per il proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3 I ricorsi sono inammissibili.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 01; Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Genova del 10.9.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10.9.2024 il Tribunale di Genova, su richiesta del difensore di fiducia di entrambi gli imputati, a tal fine munito di procura speciale, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di ricettazione continuata in concorso loro ascritti, la pena di anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 467,00 di multa, ciascuno, su cui era stato acquisito ed era stato ottenuto il consenso del PM; 2. ricorrono per cassazione sia il Fiore che il Fanara con due ricorsi distinti ma identici nel contenuto ed a firma del medesimo difensore che deduce, per entrambi, violazione di legge processuale e vizio di motivazione: rileva, infatti, che il giudicante ha reso una motivazione di mero stile in ordine alla insussistenza dei presupposti per il proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3 I ricorsi sono inammissibili. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 01; Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). 4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma
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