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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50951/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto esso censura la motivazione sotto il profilo della mancanza o insufficienza della stessa, censura che, però, non può essere condivisa, posto che tra le valutazioni che ex art. 47 ord. pen. sono ostative alla concessione dell'affidamento in prova vi è anche il pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati"), che può essere desunto, come ha fatto il Tribunale, dai precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), o dalle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto esso censura la motivazione sotto il profilo della mancanza o insufficienza della stessa, censura che, però, non può essere condivisa, posto che tra le valutazioni che ex art. 47 ord. pen. sono ostative alla concessione dell'affidamento in prova vi è anche il pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati"), che può essere desunto, come ha fatto il Tribunale, dai precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), o dalle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 50951/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris