CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18588/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 2 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Catania ha confermatol’ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 10 dicembre 2025 in relazione ai reati di detenzione presso la propria abitazione di un fucile tipo doppietta e diuna pistola revolver con relativo munizionamento (artt. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895), armiutilizzate per minacciare il vicino di casa [OSCURATO:PERSONA], esplodendo, in direzione diuna cassa acustica per la diffusione della musica posta dal vicino in prossimità del confinetra le due proprietà, diversi colpi di arma da fuoco.L'istanza di riesame era stata presentata esclusivamente per contestare la sussistenzadelle esigenze cautelari e sostenere che le stesse potevano essere tutelata con misurameno afflittiva; il Tribunale ha respinto l’istanza, ritenendo che, pur a fronte dell'assenza diprecedenti penali specifici e dell'atteggiamento collaborativo dell'indagato, la particolaregravità dei fatti per cui si procede, resa evidente dal possesso di armi funzionanti di rilevantecalibro e del relativo funzionamento, l'allarme sociale provocato dal reato, l’incapacitàdell’indagato di frenare impulsi criminali, rendono necessario la misura applicata, nonpotendo essere possibile formulare una prognosi favorevole in punto di affidabilità perconcedere una misura meno afflittiva.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite deldifensore.2.1. Ricorso principaleCon unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quantol'ordinanza non ha considerato che l'imputato non ha provveduto alla regolarizzazione dellearmi che erano del padre, e che erano a suo tempo state regolarmente denunciate, ma maile aveva utilizzate prima per la commissione di altri illeciti, l'uso è stato occasionale;affermare che vi sia proclività al delitto ed incapacità di frenare gli impulsi criminali realizzauna vivida congettura; non è stato tenuto conto del fatto che il soggetto è stato provocato,come risulta da tutti i documenti proposti con il riesame e riproposti con ricorso percassazione, perché il posizionamento da parte del vicino di casse acustiche proprio alconfine della proprietà, l'uso prolungato da parte dello stesso di tali casse, da cui uscivanoper tutta la giornata rumori assordanti e musica neomelodica napoletana, costituisceprovocazione, che ha provocato una reazione che è conseguenza della situazionecontingente; inoltre, il Tribunale non ha motivato sulla deduzione proposta in riesame circa ilfatto che l’ordinanza applicativa della misura è andata oltre la richiesta del pubblicoministero, imponendo il divieto di continuare ad abitare nella propria abitazione di via Serra,presso cui si sono svolti i fatti, che non era contenuto nella richiesta; si tratta, pertanto, diuna violazione del devolutum.2.2. Motivi aggiuntiCon il primo motivo deduce esser stato forato e disatteso nel caso in esame il “principiodella domanda”, in quanto chiarezza della normativa e ratio di essa impongono che lemisure cautelari siano disposte su richiesta del pubblico ministero, ed in lingua italiana ildisporre significa che la dotazione del petitum é patrimonio esclusivo dell’accusa; il giudicenon avrebbe potuto aggiungere in carico all’indagato il massivo obbligo di non abitare nellapropria casa di via Serra e di trasferirsi in altro luogo.Con il secondo motivo deduce che non sono state valutate, neanche per via di asfitticae implicita inclusione, le esigenze cautelari, elise dalla peculiarità iniziale della fattispecie eabbattute da elementi di indubbia rilevanza; innestare il giudizio di pericolosità sull’assenzad’autocontrollo dell’indagato parrebbe diventare il rifugio di una statuizione che scancella ilcontesto: rimosse le casse acustiche, sequestrate le armi, confessato l’illecito, pagato ogniipotetico nocumento, viene meno tutto l’impianto cautelare; l’eventualità di reiterazione delreato enunciata dal Tribunale si risolve in una petizione di principio, atteso che tutto puòaccadere e parimenti può non verificarsi.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato.1. L’individuazione della misura cautelare idonea a tutelare le esigenze cautelari delcaso concreto è regolata normativamente dall’art. 275, comma 1, cod. proc. pen., cheprevede che “nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascunain relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”.Nell’interpretare questa disposizione la giurisprudenza di legittimità ha specificato chel’applicazione di una misura non custodiale deve essere “fondata sulla prognosi dellamancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamenteeffettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità diautocontrollo (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615 - 01).Nel caso in esame, il Tribunale ha escluso la possibilità di contenere le esigenzecautelari, originate dal comportamento delittuoso, mediante una misura non custodialeprocede.L’incapacità della persona sottoposta a misura di frenare gli impulsi criminali èeffettivamente un parametro di valutazione della scelta tra misura custodiale e misura noncustodiale che, come detto, ha superato lo scrutinio della giurisprudenza di legittimità.Tale parametro di valutazione, però, nel caso in esame, è stato ricavato omettendo diconsiderare che la tipologia di reazione che ha avuto il ricorrente è strettamente legata aduna persona determinata (il vicino) ed ad un comportamento specifico tenuto da questi(costringerlo ad ascoltare per l’intera giornata musica neomelodica napoletana mediante lacassa acustica posizionata al confine tra le proprietà) che ha innescato la occasionalereazione illecita dell’indagato (nel senso che la provocazione debba essere considerata nelgiudizio complessivo sulle esigenze cautelari v. Sez. 1, n. 5220 del 17/12/1992, dep. 1993,Crudele, Rv. 192995 – 01).Pur se “l'occasionalità della pulsione alla commissione del fatto specifico per cui siprocede a carico di quel soggetto non solo non esclude, ma, anzi, conferma l'esistenza delconcreto pericolo di commissione di fatti analoghi, posto che il violento, in quanto tale, trova,per ciò stesso, con estrema facilità e frequenza, nel quotidiano svolgersi della vita direlazione, infinite occasioni per dare sfogo ulteriormente ai propri istinti in danno di altri”(Sez. 5, n. 18398 del 25/02/2022, Berlingò, Rv. 282995 - 01), però, la mera esistenza delpericolo di reiterazione del reato, che deriva dal comportamento criminale tenutodall’indagato, dimostra soltanto che è necessaria una misura cautelare, ma non contieneanche il giudizio sulla scelta di contenere le esigenze cautelari mediante una misura di tipocustodiale, che deve essere formulata mediante una valutazione concreta, che contengaanche l’esame della personalità dell’indagato che si può ricavare anche dai suoi eventualiprecedenti (il ricorrente è incensurato), ed il contesto, anche territoriale, in cui è avvenutol’illecito.Nel caso in esame, esistevano, come deduce il ricorso, elementi concreti cheinducevano a ritenere che il pericolo di reiterazione del reato potesse essere limitato ad unperimetro di territorio molto circoscritto - che si risolve nei luoghi in cui è avvenuto l’illecito –ed alle occasioni di contatto con una persona ben individuata, elementi del fatto cheavrebbero reso necessario che l’ordinanza impugnata sviluppasse un percorso logico piùarticolato, versato sulle particolarità del caso concreto, circa la necessità, per contenere leesigenze cautelari, di applicare all’indagato una misura di tipo custodiale.Ne consegue che l’ordinanza impugnata contiene un vizio nella motivazione dellatipologia di misura necessaria per tutelare le esigenze cautelari, non resiste alle censure chele sono state rivolte e, soltanto con riferimento alla tipologia di misura applicata, deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla scelta della misura cautelare con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania sezione per il riesameCosì è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]