CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 04645/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11605/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , pec [OSCURATO:EMAIL]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , pec [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 320/2022 depositata in data 1/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni,patrimoniali e non patrimoniali , nella misura di Euro 25.000,00. Espose, in particolare, quanto segue. Era stato notificato all’attore un decreto penale di condanna per il reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p., per aver utilizzato i dati di una terza persona, tale [OSCURATO:PERSONA], e,fingendosi costui, per aver e indotto la compagnia telefonica Telecom ad intestare al Vignoni una utenza telefonica fissa. Proposta opposizione al decreto penale, lo Stucchi era stato assolto per non aver commesso il fatto. L’azione penale esercitata nei suoi confronti era stata originata da una notizia di reato dei Carabinieri di Vinci (FI) che avevano indicato lo Stucchi quale intestatario del codice Iban,sul quale sarebbe stato accreditato il corrispettivo di una truffa on line, sulla scorta della comunicazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] ., del so ggetto intestatario del conto. Dedusse quindi il mancato rispetto da parte della convenuta degli obblighi di verifica della clientela così come indicati nella Circolare della Banca d’Italia del 3.4.2013 in attuazione del disposto di cui all’art. 7 co. 2 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 231. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello lo Stucchi. Con sentenza di data 1° febbraio la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello. Premesso che il contratto relativo alla carta ricaricabile denominata “PayPalCard” rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. era stato sottoscritto presso una tabaccheria e che riportava gli estremi della carta d’identità esibita dal contraente, allegata in fotocopia unitamente alla tessera sanitaria, osservò la corte territoriale che la fotocopia, pur non molto nitida, attestava che al momento della sottoscrizione del contratto erano stati esibiti una carta di identità ed una tessera sanitaria, documenti privi di segni apparenti di contraffazione, e che, fino al rilievo incidentale della contraffazione da parte del giudice penale mediante il raffronto con le fattezze dello Stucchi, non erano emersi elementi che inducessero a dubitare della genuinità del documento,per cui non risultava violato il provvedimento della Banca d’Italia recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante, nella parte seconda, alla sezione III, la previsione che “l’identificazione (del cliente) avviene mediante acquisizione dei dati identificativi forniti dall’interessato o tratti da un documento d’identità non scaduto tra quelli indicati nell’allegato tecnico del decreto antiriciclaggio”. Aggiunse che “prima ancora, e in via logicamente prioritaria”, era da escludere l’esistenza del nesso eziologico tra l’evento di danno, costituito dall’essere stato coinvolto inutilmente in un processo penale, e la condotta, addebitata a [OSCURATO:SOCIETA] , di segnalazione agli inquirenti dell’identità dell’apparente titolare del conto, perché che fosse stato lo Stucchi a sostituirsi a [OSCURATO:PERSONA] era un’ipotesi formulata dall’autorità inquirente, fondata sulla (anche qui, apparente) intestazione del conto corrente sul quale era stata bonificata la somma corrispettivo dell’acquisto e che, in base alla giurisprudenza, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio (qui peraltro mera comunicazione alle autorità inquirenti, su loro richiesta, dei dati a propria conoscenza) non era fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa potesse considerarsi calunniosa, posto che, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrapponeva all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Osservò infine,che l'onere economico sostenuto per difendersi in un giudizio penale non poteva essere considerato danno, ai sensi dell'art.2043 c.c., essendo prevista la condanna del querelante alle spese sostenute dall’imputato nei soli casi di assoluzione da reato perseguibile a querela, e che comunque il danno non era stato dimostrato. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di nove motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoriada parte del ricorrente. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione del Regolamento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, non essendo leggibili né il numero della carta di identità né il codice fiscale, [OSCURATO:PERSONA] non poteva procedere all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica in quanto, alla luce della detta illeggibilità, non poteva essere compiuta la valutazione del rischio inerente alla persona, per cui la carta di credito non poteva essere emessa.Con il secondomotivo si denuncia violazione degli artt. 132 e 118 att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la motivazione della sentenza è apparente perché dall’esame del documento risulta che non sono leggibili i numeri di emissione della carta di identità ed il codice fiscale, del quale risulta acquisita solo la parte anteriore, né tali dati sono ricavabili dal contratto sottoscritto dal cliente. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di esaminare il fatto che, prima del dibattimento, il difensore dello Stucchi aveva chiesto all’intimata di mettere a disposizione la documentazione a sua disposizione e che tale richiesta nonera stata accolta, ritardando di un anno la sentenza di proscioglimento. Aggiunge che la documentazione in discorso è stata depositata, a distanza di un anno dall’inizio del dibattimento, solo dopo l’ordine di esibizione da parte del giudice. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1176 cod. civ., 43 cod. pen., 27 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’intimata ha violato la c.d. diligenza del bonus argentarius, secondo cui devono essere predisposti tutti i mezzi per evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili, avuto riguardo anche al mancato invio sia ai carabinieri di Vinci, che al difensore nel processo penale, della documentazione in suo possesso, avendola depositata solo a seguito dell’ordine giudiziale, e che se [OSCURATO:PERSONA] avesse comunicato agli organi inquirenti che non era in grado di ricondurre il titolare della carta ad una persona ben precisa l’autore del reato non sarebbe stato individuato sulla base della titolarità della carta di debito, posto che gli inquirenti ordinariamente confidano sul corretto adempimento degli obblighi di verifica da parte dell’operatore finanziario.Sempre con il quarto motivo (nella parte contraddistinta con l’indicazione 4 bis)si denuncia violazione degli artt. 132 e 118 att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente chenon vi è motivazione circa le ragioni per le quali la condotta dell’intimata non avrebbe violato le norme precauzionali di condotta. Con il quintomotivo si denuncia violazione degli artt. 132 e 118 att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che lo Stucchi ha sempre attribuito al comportamento negligente di [OSCURATO:PERSONA] la causa dell’evento dannoso e mai è stato affermato che il nesso eziologico doveva essere accertato in riferimento alla mera comunicazione “agli inquirenti l’identità dell’apparente titolare del conto”. Aggiunge che la condotta eziologicamente rilevante dell’intimata è quella della condotta reticente nei confronti dei carabinieri per non avere mai comunicato a costoro che la documentazione in suo possesso non aveva consentito un’adeguata verifica della clientela. Con il sesto motivo si denunciaviolazione dell’art. 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice deve valutare se il danno evento rappresenta una concretizzazione del rischio che la norma precauzionale intende evitare, sulla base del criterio di causalità ipotetica o normativa rilevante al cospetto del comportamento omissivo e del relativo giudizio controfattuale, governato dal parametro del “più probabile che non”. Aggiunge che, avuto riguardo alle diverse omissioni compiute dall’intimata, ed indicate nei precedenti motivi, tale regola di giudizio è stata violata. Osserva ancora che il comportamento della Procura della Repubblica non è in grado di interrompere il nesso di causalità per essere essa stessa stata tratta in inganno da [OSCURATO:PERSONA], la quale ha comunicato senza avvisare dell’inidoneità della documentazione in suo possesso a verificare i dati dello Stucchi, posto che gli organi inquirenti che richiedono informazioni sulla titolarità di una carta di debito possono contare sul corretto adempimento dell’obbligo di identificazione del titolare della carta prepagata. Aggiunge, inoltre, che non solo la causa del procedimento penale è da ravvisare nelle omissioni della intimata, ma anche il ritardo nella sua definizione è concretizzazione del rischio delle norme precauzionali, perché, se [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato i documenti al difensore dello Stucchi, il procedimento penale si sarebbe chiuso alla prima udienza con una sentenza di proscioglimento. Con il settimo motivo si denunciaviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sulla domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. Con l’ottavomotivo si denuncia violazione degli artt. 132 e 118 att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, avuto riguardo a quanto affermato nella comparsa conclusionale innanzi al Tribunale, vi è omessa motivazione circa il danno non patrimoniale, suscettibile di essere liquidato in via equitativa. Con il nonomotivo si denuncia violazione degli artt. 132 e 118 att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento al danno patrimoniale, che l’intimata è stata chiamata a rispondere non nella veste di querelante, ma in quanto soggetto che con il proprio comportamento negligente ha concorso quanto meno a prolungare l’evento di danno, in quanto se avesse comunicato al difensore di fiducia la documentazione in suo possesso avrebbe limitato le dette spese. Il terzo, il quinto ed il sesto motivo, da trattare in via prioritaria per la loro efficacia pregiudiziale e congiuntamente, sono inammissibili. Emerge in primo luogo l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360 –bis n. 1 c.p.c. del quinto e sesto motivo. Costante e fermo da lungo tempo è l’indirizzo di questa Corte secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico deldenunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione deldenunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azionepenale si sovrappone all'iniziativa del denunciante - querelante,interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito daldenunciato ( fra le tante, Cass. n. 30988 del 2018; n. 11898 del 2016; n. 1542 del 2010; n. 3536 del 2000). Il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare orientamento. Le censure si muovono, infatti, per un verso sul piano –non sindacabile nella presente sede di legittimità - del giudizio di fatto, puntando a dimostrare che il nesso eziologico sia da ricondurre, anche in misura concorrente, al comportamento asseritamente omissivo dell’intimato, per l’altro richiamano i principi della causalità omissiva senza considerare che la portata del principio di diritto sopra richiamato è quella dell’efficacia interruttiva del nesso eziologico per opera dell’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale (peraltro, come si rileva nella sentenza impugnata, l’intimata è stata convenuta in giudizio non per una denuncia, ma per l’informazione resa agli organi inquirenti in sede di indagini preliminari). Ciò che invero la giurisprudenza afferma è che vi è una valutazione tipica di interruzione del nesso di causalità ogniqualvolta alla denuncia, ed a fortiori alle informazioni rese in sede di indagini preliminari come nel caso di specie, si sovrappongano l’attività di indagine e poi le determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.Nel sesto motivo si scorge, tuttavia, un’ulteriore ragione di censura e cioè che, se l’intimata avesse consegnato al difensore dell’imputato la documentazione relativa contratto concluso per l’emissione della carta di debito, i tempi del procedimento penale non si sarebbero prolungati perché sarebbero subito emerse le ragioni di proscioglimento dell’imputato. Tale censura individua un danno evento diverso da quello della mera sottoposizione al procedimento penale, in relazione al quale la condotta pregiudizievole sarebbe l’omessa tempestiva consegna dei documenti (prodotti solo all’esito dell’ordine del giudice del dibattimento) e l’evento dannoso sarebbe l’ingiustificato protrarsi del procedimento penale, o comunque una sua durata maggiore rispetto a quellache vi sarebbe stata se i documenti fossero stati tempestivamente consegnati al difensore. Trattasi all’evidenza di un autonomo fatto costitutivo del diritto risarcitorio, diverso da quello relativo alla sottoposizione al procedimento penale per il quale, come si è visto, il nesso eziologico risulta interrotto dall’iniziativa dell’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale. Costituendo i diritti di credito diritti eterodeterminati, la diversità del fatto costitutivo condiziona la diversità del diritto dedotto in giudizio (cfr. Cass. n. 10577 del 208). Di tale diverso evento di danno non vi è però traccia nell’originaria domanda per come trascritta, in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa, da pag. 5 a pag. 8 del ricorso, né risulta specificatamente indicato, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., se tale diversa fattispecie costitutiva del diritto risarcitorio abbia fatto altrimenti rituale ingresso nel processo di merito (irrilevanti, allo scopo, sono i richiami alla comparsa conclusionale e all’atto di appello). Gli argomenti sviluppati nel punto c) della memoria, al riguardo, non offrono argomenti ulteriori per un diverso apprezzamento del motivo. La censura non è dunque scrutinabile.Con il terzo motivo si propone la denuncia di vizio motivazionale avente ad oggetto il fatto, il cui esame sarebbe stato omesso, fonte di questo diverso evento di danno. La rilevata carenza sul piano della domanda è assorbente ai fini dell’ammissibilità del motivo, ma, anche a volere comunque scrutinare il motivo, va evidenziato che, in presenza di doppia conforme, ricorre il divieto di denuncia di vizio motivazionale, previsto dall’art. 348 – ter c.p.c, applicabile ratione temporis , se la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata. In violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di divergenza di ragioni di fatto fra le due decisioni di merito, essendosi limitato a richiamare della motivazione di primo grado esclusivamente il passaggio in cui si rileva genericamente la carenza degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, per cui la denuncia di vizio motivazionale sarebbe per questo aspetto comunque inammissibile. Il primo, il secondoe l ’intero quarto motivo sono inammissibili in quanto lasciano ferma la ratio decidendi costituita dalla carenza del nesso di causalità, da cui la mancanza di decisività. Il settimo, l’ottavo ed il nono motivo vanno dichiarati assorbiti in quanto relativi al danno conseguenza. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, edagli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pr